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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: secondo incontro al Ministero

27 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Mancato accordo sulle proposte economiche di Uneba 

Lo scorso 21 maggio si è tenuto il secondo incontro con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla procedura di raffreddamento conseguente allo stato di agitazione proclamato da Fp-Cigl, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl e Uiltucs nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo Uneba.
Durante l’incontro, dal punto di vista economico, Uneba si è dichiarata disponibile a discutere su un aumento non superiore al 50% dell’indice IPCA per il periodo 2020/2025, per quanto riguarda il restante 50% invece è subordinato all’intervento della Conferenza Stato-Regioni.
Le OO.SS. hanno considerato non accettabile tale condizione, in quanto all’aumento del 50% dovrebbero rientrare i costi relativi alla parte normativa e pertanto alla luce di tali detrazioni l’aumento sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto. 
Alla luce dell’opposizione dei sindacati, Uneba ha nuovamente proposto un congelamento della procedura ministeriale a fronte di  un acconto di 50,00 euro lordi (3400 euro netti) a titolo di futuri aumenti contrattuali, la riduzione di Rol ed il congelamento degli scatti. normativi.
A fronte dell’esito negativo della procedura di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, i sindacati sono, pertanto, intenzionati ad intraprendere nuove iniziative.

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Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica

27 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nella seduta del 24 maggio 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato un D.L. relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo  (Consiglio dei ministri, comunicato 24 maggio 2024, n. 82).

Secondo quanto previsto dallo schema del nuovo D.L. è prevista la semplificazione delle disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, il rilancio del mercato della compravendita immobiliare, il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

 

Rispetto al quadro normativo vigente:

– si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

– si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;

– si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;

– si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;

– si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;

– in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;

– si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

– si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

– si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL.. nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.

– si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

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Aggiornato il Programma GOL

27 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto all’aggiornamento del Programma GOL, tra l’altro, estendendone l’accesso ai beneficiari dei nuovi istituti di sostegno al reddito (D.M. 30 marzo 2024).

Attraverso il decreto in commento, pubblicato sulla G.U. dello scorso 24 maggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) aggiornandolo al fine di di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si segnalano, in particolare, le modifiche apportate all’Allegato A del decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che viene integrato nella parte dedicata ai beneficiari, di cui è ampliata la platea.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto, possono accedere al Programma GOL anche i beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, ossia i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’Assegno d’inclusione (per i membri «attivabili al lavoro» nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego), nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

 

Sottolineato anche il ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, quali organismi in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro.

 

Riguardo alla sezione dell’Allegato denominata “Percorso 1: il reinserimento occupazionale”, con una modifica all’articolo 3 del D.M. n. 28/2023, recante Modifiche al Programma GOL e monitoraggio, si precisa che, considerato il ruolo della formazione professionale nell’incremento delle possibilità di reinserimento occupazionale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze. Deve trattarsi di percorsi formativi di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale (articolo 4).

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto si occupa del Comitato direttivo di GOL (articolo 4 del citato D.I. 5 novembre 2021), stabilendo che lo stesso può anche riunirsi in forma ristretta, con la costituzione di gruppi di lavoro, per affrontare specifiche tematiche rilevanti per l’attuazione del programma, quali, ad esempio, la revisione e aggiornamento delle opzioni di costo semplificate in uso nel Programma GOL, nonché lo sviluppo dei sistemi informativi e delle modalità di cooperazione e interscambio dati con il sistema SIU.

 

Inoltre, a seguito della soppressione di ANPAL, si sostituisce con la locuzione “Direzione generale delle politiche attive per il lavoro” la parola ANPAL ovunque riportata nel D.I. 5 novembre 2021 e nel relativo Allegato A, e con “Sviluppo lavoro Italia S.p.a.”, la precedente locuzione “ANPAL Servizi S.p.a.”

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CCNL Riscossione: apertura sportello online

27 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° luglio 2024 la prestazione lavorativa potrà essere svolta in modalità “sportello da remoto”

Il 22 maggio 2024 le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, con  Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno sottoscritto gli accordi per la regolamentazione dello sportello online, della flessibilità in ingresso e degli orari di sportello. 
Invero, dal 1° luglio 2024, l’attività lavorativa potrà essere effettuata presso la residenza o il domicilio dei dipendenti, attraverso la modalità c.d. “da remoto”. In tal caso verrà erogato il buono pasto e riconosciuta un’indennità dal valore di 44,00 euro. L’orario di lavoro rimane quello fissato dalle 8.00 alle 16.00 e l’orario di sportello è previsto dalle 8.30 alle 14.50, con slot da 20 minuti e pausa pranzo di 30 minuti. 
Inoltre, in attesa di nuova regolamentazione in materia, viene confermata la flessibilità di ingresso prevista dalle 7.30 alle 10.30 e per gli sportelli, dalle ore 7.30 alle 8.15. Per i lavoratori part-time non adibiti allo sportello, è prevista la possibilità di anticipare l’orario di ingresso fino a un massimo di 30 minuti. 
Infine, agli operatori di front Office e addetti alle informazioni presso gli sportelli con orario unico (dalle 8:15 alle 13:45), viene corrisposta una indennità mensile di 55,00 euro.

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Ebt Cosenza: firmato l’accordo per il lavoro stagionale

27 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto l’accordo che garantisce la gestione dei picchi di stagionalità

L’Ente bilaterale del terziario di Cosenza ha reso nota la firma dell’accordo, che ha validità fino al 30 aprile 2025, per quel che concerne i picchi di lavoro stagionale. L’accordo richiama quanto indicato all’art.75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi. L’accordo, stipulato il  20 maggio scorso da Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cosenza, Filcams-Cgil della provincia di Cosenza e della sezione Pollino-Sibaritide-Tirreno, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil della provincia di Cosenza ha l’obiettivo di prevedere delle deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto, al fine di gestire i maggiori flussi di lavoro: dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, agli intervalli previsti per le assunzioni stop & go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi. All’interno dell’accordo viene precisato anche che i datori di lavoro con un organico inferiore alle 15 unità che non esercitano attività stagionale ma necessitano comunque di gestire dal 15 giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 28 febbraio, oltre che dal lunedì che precede la Pasqua alla domenica successiva, possono concludere contratti a tempo determinato senza i limiti previsti dalla legge. Mentre, le aziende che intendono avvalersi delle deroghe stabilite all’interno dell’accordo devono comunicare all’Ente bilaterale del terziario della provincia di Cosenza il numero dei contratti che sono stati conclusi, la durata e la qualifica di assunzione per consentire di effettuare un monitoraggio dell’applicazione dello stesso. 

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Piano nuove competenze: pubblicate le modifiche

27 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In Gazzetta Ufficiale l’apposito decreto ministeriale con le integrazioni ai percorsi formativi (D.M. 30 marzo 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante il Piano nuove competenze-transizioni (D.M. 30 marzo 2024) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso. Il provvedimento aggiorna e integra l’allegato A – Piano nuove competenze del D.M. 14 dicembre 2021.

Il raccordo con il Piano nuove competenze

In particolare, il D.M. 30 marzo 2024 apporta modifiche ai livelli essenziali delle prestazioni del Piano nuove competenze (PNC), prevedendo che nello specifico del Programma GOL, possono essere previsti percorsi formativi per tutti i beneficiari (pagina 38, paragrafo 8. I livelli essenziali delle prestazioni del PNC).

In precedenza, infatti, il programma GOL stabiliva, invece, percorsi formativi per i beneficiari ad eccezione che per coloro che fossero più vicini al mercato del lavoro, i quali, sulla base dell’assesment, venivano inseriti nel primo percorso di reinserimento lavorativo.

Inoltre, in aggiunta o in alternativa ai percorsi di aggiornamento e ai percorsi di riqualificazione previsti, il decreto ministeriale in commento stabilisce anche che possono essere svolti percorsi formativi on the job come alternanza, tirocini extracurriculari e formazione interna, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL n. 1/2022 (pagina 40, paragrafo 8. I livelli essenziali delle prestazioni del PNC).

 

 

 

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CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione

Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

LivelloAumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
131,452369,6155,042424,65
229,272206,4451,232257,67
326,381987,2746,162033,43
423,331755,0140,831795,84
521,301605,2637,281642,54
619,711482,6934,491517,18
717,971353,4531,451384,90
816,961277,6929,671307,36
915,941201,1127,901229,01
1014,491091,1525,361116,51
LivelloAumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
194,352519,0094,352613,3561,332674,68
287,832345,5087,832433,3357,092490,42
379,132112,5679,132191,6951,432243,12
470,001865,8470,001935,8445,501981,34
563,911706,4563,911770,3641,541811,90
659,131576,3159,131635,4438,431673,87
753,911438,8153,911492,7235,041527,76
850,871358,2350,871409,1033,061442,16
947,831276,8447,831324,6731,091355,76
1043,481159,9943,481203,4728,261231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.

LivelloIAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
155,0486,49141,5317,30158,83
251,2380,51131,7416,10147,84
346,1672,54118,7014,51133,21
440,8364,17105,0012,83117,83
537,2858,5995,8711,72107,59
634,4954,2088,6910,8499,53
731,4549,4280,879,8890,75
829,6746,6376,309,3385,63
927,9043,8471,748,7780,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.

LivelloAumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

123,5970,76
221,9665,87
319,7859,35
417,5052,50
515,9847,94
614,7844,35
713,4840,44
812,7238,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

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Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

– al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

– alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.

 

 

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Chiarimenti AdE su quote di iscrizione e corrispettivi versati da iscritti non associati di APS

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti in merito a dubbi sulle quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di APS che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’APS è parte (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 115).

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ricorda che, non essendo ancora pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS non sono applicabili le norme fiscali del Cts e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme del TUIR relative al regime fiscale degli enti non commerciali.

 

In particolare, per le APS si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del TUIR, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.

Il citato articolo 148, al comma 1 dispone che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il successivo comma 2 dispone che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Oltre ciò, è previsto che per talune tipologie di enti associativi (tra cui le Aps), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 

Partendo da tali presupposti, l’Agenzia chiarisce che:

  • per la generalità degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR non costituiscono entrate commerciali e non hanno rilevanza reddituale, le erogazioni effettuate a titolo di quote o contributi associativi, diverse dal versamento di corrispettivi specifici, effettuate dagli associati e partecipanti in relazione ad attività che gli enti realizzano;

  • per taluni enti associativi, tassativamente indicati dalla norma ai sensi dell’articolo 148, comma 3, è de-commercializzata l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici al ricorrere delle seguenti condizioni: l’attività deve essere effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La de-commercializzazione, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Con particolare riguardo alla possibilità di applicare l’articolo 148, comma 3, del Tuir anche agli iscritti degli enti associativi, l’Agenzia osserva che gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.

La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale.

 

In riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata.

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Metasalute: modalità di destinazione al Fondo dell’importo previsto dai Flexible Benefits

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda

Il Fondo Metasalute ha comunicato a tutti gli iscritti che in applicazione delle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit. 

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, MS1, MS2, MS3, MS4), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno informare la propria azienda con anticipo rispetto alla chiusura della finestra prevista per il 31 maggio. A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda, tramite un’apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda, procedendo al pagamento del MAV Flexible Benefit entro il 31 maggio.
Il Fondo precisa che l’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

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