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Riforma dell’imposta di bollo sulle polizze vita: la guida dell’Agenzia alle novità 2025

5 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle entrate si focalizza sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita (Agenzia delle entrate, circolare 4 giugno 2025, n. 7).

L’articolo 1, commi 87 e 88, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario.

 

Le modifiche riguardano principalmente due aspetti fondamentali:

  • il versamento annuale dell’imposta di bollo a partire dal 2025;

  • un piano di rateazione per l’imposta di bollo accantonata fino al 2024.

Il comma 87, in particolare, modifica l’applicazione e i termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita. Nello specifico, si tratta delle polizze di assicurazione e delle operazioni dei rami vita III e V, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
A decorrere dal 2025, l’imposta di bollo è dovuta annualmente. L’importo corrispondente deve essere versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Il versamento deve avvenire in modalità virtuale, mediante il modello F24. L’acconto, pari al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata, deve essere versato entro il 16 aprile di ciascun anno. È ammissibile l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti relativi ad altri tributi.
L’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione viene computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

L’articolo 1, comma 88, della Legge di bilancio 2025, stabilisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo relativa agli anni precedenti (fino al 2024) per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.

L’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, deve essere versata in base alle seguenti quote e scadenze:

  • il 50% entro il 30 giugno 2025;
  • il 20% entro il 30 giugno 2026;
  • il 20% entro il 30 giugno 2027;
  • il 10% entro il 30 giugno 2028.

Anche per l’imposta di bollo versata secondo questo piano di rateazione, l’ammontare corrispondente è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. In caso di scadenza o riscatto (parziale o integrale) della polizza prima del 30 giugno 2028, l’impresa di assicurazione computa l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale in diminuzione della prestazione, ancorché non ancora versato all’erario. Per l’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025 su queste stesse polizze, il versamento avviene con le modalità previste dal comma 87.

Le disposizioni dei commi 87 e 88 si applicano anche alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato.

Versamento da parte dell’impresa estera

L’imposta di bollo, sia quella corrente (annuale dal 2025) sia quella accantonata (fino al 2024), è assolta dall’impresa estera direttamente in Italia. Questo può avvenire anche tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido per il versamento. Condizione necessaria è che l’impresa estera richieda l’autorizzazione per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo e abbia esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui al citato articolo 26-ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:

– se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità previste dall’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012;

– se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.

Interazione con l’Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
Le attività finanziarie oggetto di “scudo fiscale” (emersione) sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (salvo aliquote diverse per il 2012 e 2013). Questa imposta speciale annuale deve essere determinata “al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972”.
Dal 2025 in poi: l’imposta di bollo speciale annuale deve essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall’impresa di assicurazioni ai sensi del comma 87.

Le imprese di assicurazioni devono comunicare all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno per consentirne lo scomputo.
Invece, l’imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024 può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.

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CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

5 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi dell’EVR da erogarsi a partire dal 15 luglio 2025

In data 26 maggio 2025 è stato siglato il verbale di accordo, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Parma, CNA Provinciale di Parma e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, che definisce la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno di competenza 2024 ai dipendenti delle imprese edili artigiane della provincia di Parma.

Verificando i dati relativi ai trienni 2022/2024 e 2021/2023, gli indicatori provinciali forniti dalla Cassa Edile di Parma sono risultati tutti positivi.

Pertanto, sono stati individuati gli importi complessivi lordi, da erogare in 3 rate, secondo il seguente calendario:

– prima rata (pari al 40% dell’importo dovuto) entro il 15 luglio 2025, con la busta paga di giugno 2025;

– seconda rata (pari al 30% del dovuto) entro il 15 settembre 2025, con la busta paga di agosto 2025;

– terza rata (pari al 30% del dovuto): entro il 15 novembre 2025 (con la busta paga di ottobre 2025).

Di seguito, la tabella con gli importi complessivi lordi per ciascun livello.

LivelloTotale1 Rata 40%2 Rata 30%3 Rata 30%
7 833,03333,21249,91249,91
6728.91291,56218,67218,67
5607,33242,93182,20182,20
4562,58225,03168,78168,78
3526,14210,46157,84157,84
2465,09186,03139,53139,53
1406,30162,52121,89121,89

L’erogazione dell’EVR è prevista per i dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora attivi alla data di firma dell’accordo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2024, il calcolo avverrà in modo proporzionale, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per gli apprendisti, l’EVR sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e riproporzionato per i contratti part-time. I lavoratori intermittenti non avranno diritto all’EVR.

Infine, si precisa che l’importo erogato a titolo di EVR sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria e non avrà incidenza su altri istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.

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Aggiornata  la piattaforma dell’INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato

5 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le aziende possono inserire ed elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrativi (INAIL, comunicato 30 maggio 2025).

L’INAIL informa che il proprio Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) ha aggiornato la piattaforma online per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, per consentire alle aziende di inserire ed elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrativi.

L’aggiornamento in questione giunge dopo la pubblicazione, avvenuta nell’aprile scorso, del monografico Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (Slc).

L’Istituto segnala che, con l’attuale aggiornamento, sarà possibile elaborare i report dei risultati di valutazione del rischio Slc eventualmente integrati con le dimensioni aggiuntive dedicate al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica.

Inoltre, per facilitare le aziende nell’utilizzo, è stata aggiornata anche la relativa guida all’uso della piattaforma, consultabile nella sezione dedicata ai documenti.

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Imposta sui Servizi Digitali: disciplina, soggetti e base imponibile

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il tema dell’Imposta sui Servizi Digitali (ISD), introdotta dalla Legge di bilancio 2019 e modificata nel 2020, chiarendo l’ambito di applicazione, la definizione di servizio digitale rilevante, la determinazione della base imponibile e l’applicazione specifica al settore dei giochi e delle scommesse online (Agenzia delle entrate, principio di diritto 3 giugno 2025, n. 6).

L’Imposta sui Servizi Digitali (ISD) è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e successivamente modificata dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)2.

Le sue modalità applicative sono state ulteriormente definite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 e dalla circolare 23 marzo 2021 n. 3/E.

 

Ambito di applicazione e requisiti per essere soggetto passivo
L’ambito soggettivo dell’ISD è definito da un duplice criterio: lo svolgimento di attività d’impresa e il contemporaneo superamento di due soglie dimensionali nell’anno antecedente a quello di applicazione dell’imposta.
La “prima soglia” riguarda l’ammontare dei ricavi di qualsiasi natura realizzati ovunque.
La “seconda soglia” riguarda i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato (non superiori a 5,5 milioni di euro). Per verificare il superamento della seconda soglia, l’impresa deve applicare le stesse regole utilizzate per il calcolo della base imponibile.
La qualificazione di un servizio come digitale è rilevante sia per verificare il superamento della seconda soglia (nell’anno n-1) che per determinare la base imponibile (nell’anno n).

 

Servizi digitali rilevanti e definizione di interfaccia digitale multilaterale
La lettera b) del comma 37 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019 configura come servizio digitale la “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi”.
Il provvedimento del 15 gennaio 2021 definisce l’interfaccia digitale come “qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta”.
Un’interfaccia digitale è considerata “multilaterale” quando permette agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni e servizi.

 

Determinazione della base imponibile e ricavi imponibili
Una volta identificato un soggetto passivo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali individuati dal comma 37, articolo 1, della Legge di bilancio 2019.
Il paragrafo 1, lettera i) del provvedimento dell’Agenzia definisce i “ricavi imponibili” come “i corrispettivi percepiti, nel corso dell’anno solare, da soggetti passivi dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato”.
I corrispettivi rilevanti sono quelli versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo per la cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono operazioni economicamente indipendenti dall’accesso e utilizzo del servizio digitale.

 

Servizi di giochi e scommesse online
Nel settore delle scommesse e dei giochi online, è importante chiarire se la base imponibile dell’ISD debba considerare i ricavi lordi o al netto di bonus e vincite.
Qualora il gestore della piattaforma operi come intermediario che permette ai giocatori di scommettere o giocare d’azzardo tra di loro, senza assumere rischi legati alle scommesse o al gioco, l’entità non è soggetta all’imposta sulle somme rappresentate dalle “giocate” stesse”. Le “giocate” sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b).
In questo scenario, la commissione del gestore dell’interfaccia rappresenta un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), in quanto realizzata a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti.
Per la determinazione del ricavo digitale in questi casi, si deve fare riferimento alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco. Questa commissione è generalmente la quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica.
La base imponibile dell’ISD deve quindi essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste superano la raccolta del singolo torneo.
Con particolare riferimento ai bonus offerti agli utenti/giocatori, non essendoci un corrispettivo percepito al momento della loro emissione, essi non contribuiscono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.
Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti implica che i bonus, pur avendo concorso alla raccolta lorda, non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD e andranno scomputati dalle giocate complessivamente effettuate.

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Al via i prestiti funzionali per giornalisti e collaboratori autonomi

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 3 giugno scorso è disponibile la procedura telematica per presentare le istanze di accesso al credito (INPGI, comunicato 30 maggio 2025).

La procedura telematica per accedere ai prestiti funzionali per giornalisti e collaboratori autonomi è stata attivata dalle ore 10 del 3 giugno 2025 nell’area riservata agli iscritti sul sito istituzionale dell’INPGI. A darne notizia è lo stesso Istituto con il comunicato in commento.

In particolare, i prestiti funzionali sono uno strumento di accesso al credito, riservato ai giornalisti non dipendenti, varato dal Consiglio di amministrazione dell’INPGI che consente l’acquisto di “strumenti di lavoro” fino a 2.400 euro da restituire in mini-rate.
Il prestito potrà essere richiesto a partire dal secondo anno di iscrizione all’INPGI, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti:
– essere contribuenti in via esclusiva all’INPGI al momento della domanda;
– essere in regola con le comunicazioni reddituali e con il versamento dei contributi previdenziali e non avere posizioni debitorie aperte nei confronti dell’Istituto;
– disporre di un reddito annuo compreso tra un minimo pari almeno al doppio dell’importo richiesto e un massimo di 25.000 euro.
Come requisito per verificare il livello massimo di reddito potrà essere utilizzato anche l’indicatore di situazione economica equivalente – ISEE.

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Ebav Veneto: contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere il contributo 

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha messo a disposizione per le aziende un contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile per l’anno di competenza 2024, stipulati ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale sul Lavoro Agile del 28 marzo 2024. Il contributo può essere richiesto:

a) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi;

b) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi;

c) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12. 

L’Ente precisa che l’erogazione avverrà a seguito della verifica relativa all’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile. attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

– di accordi per durata minima di 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 12 mesi o di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore);

– accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi o di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile. 

Il periodo di computo della durata minima di 12 mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Per ciascun lavoratore può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro. La documentazione necessaria per la richiesta del contributo è la seguente:

– copia dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile redatto ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale del 28 marzo 2024 (comprensivo di tutti gli allegati);

– Autocertificazione iniziale

– Autocertificazione di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore (da integrare al termine dei mesi di lavoro agile). 

Il contributo Una tantum (non ripetibile) per lavoratore per azienda è pari a:

– 1.000,00 euro per punto a)

– 1.000,00 euro per punto b)

– 600,00 euro per punto c).

I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. 

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CCNL Sanità: nessuna intesa tra Aran e OO.SS. per il rinnovo contrattuale

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Restano le divisioni ma l’Aran è disposta a trattare, anche con le Regioni, su alcuni punti chiave del rinnovo

Nella riunione tenutasi il 27 maggio scorso tra l’Aran e le OO.SS. sono emerse nuovamente posizioni discordanti circa il rinnovo contrattuale del comparto Sanità 2022-2024. Nel corso della riunione, sebbene alcuni sindacati come Cgil, Uil e Nursing-Up siano contrari alla firma del rinnovo e altri, come Cisl, Nursind e Fials siano favorevoli, è emerso qualche spiraglio di dialogo.

 

Dal canto suo l’Aran ha illustrato i miglioramenti normativi contenuti nella bozza contrattuale, mostrandosi pronta al dialogo, a patto che non vengano richieste altre risorse economiche, precisando come la Sigla Nursing-Up, tra quelle non favorevoli alla firma del rinnovo, non abbia fatto richiesta di nuovi incentivi economici da inserire all’interno della bozza.

 

Tuttavia, Aran si è detta pronta a discutere con le Regioni di alcuni aspetti, quali: l’elevata qualificazione professionale, già oggetto di miglioramenti nel testo redatto a gennaio 2025; la gestione dei turni del personale over 60 e l’obbligo della flessibilità turni per le famiglie monoparentali.

 

Fissato un nuovo incontro tra circa 2 settimane. 

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CCNL Dirigenti Aziende Agricole: siglato il rinnovo

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti dal 1° giugno 2025 

Il 21 maggio 2025 è stato sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida il verbale di accordo per il rinnovo del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti agricoli sottoscritto il 23 febbraio 2022.

Previsti i seguenti aumenti sullo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2025 – 2026, del seguente importo:

– con decorrenza 1° giugno 2025: 165,00 euro;

– con decorrenza 1° gennaio 2026:100,00 euro.

Di seguto gli importi previsti:

 – dal 1° giugno 2025 pari a 4.950,00 euro;

–  dal 1° gennaio 2026 pari a 5.050,00 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in  620,00 euro annui.

Viene, inoltre, introdotto il congedo per vittime di violenza di genere.

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Tassazione della clausola penale nei contratti di locazione con cedolare secca

3 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un contratto di locazione che include una clausola penale, quando è stato scelto il regime della “cedolare secca” (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2025, n. 146).

L’Istante, unico proprietario di un immobile di categoria catastale A3 destinato esclusivamente ad abitazione civile, intende locarlo con un contratto di durata “quattro più quattro” e con opzione per il regime della “cedolare secca”, inserendo una clausola penale volontaria che prevede che, in caso di ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza o a seguito di recesso, il conduttore dovrà pagare:
– un importo pari al canone mensile per ogni mese di occupazione senza titolo;

– un’ulteriore somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.
Viene inoltre specificato che un deposito cauzionale, non superiore a tre mensilità dell’affitto, sarà versato in modalità tracciabile e su di esso matureranno interessi legali annuali da versare al conduttore.

 

L’Agenzia delle entrate, al riguardo, ricorda che la clausola penale è disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
L’articolo 1382 c.c. stabilisce che la clausola penale, pattuita in caso di inadempimento o ritardo, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa e la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. La sua finalità è predeterminare il valore del risarcimento del danno, esonerando il creditore dall’onere di provarne l’entità.

 

Ai fini fiscali, il pagamento derivante dalla clausola penale è escluso dalla base imponibile IVA (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) ed è assoggettato ad imposta di registro (ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 TUR) in ossequio al principio di alternatività IVA/Registro.
La clausola penale è assimilata agli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all’articolo 27 del TUR, pertanto è registrata con il pagamento dell’imposta in misura fissa (€ 200,00). Questo perché la clausola penale, come una condizione sospensiva, opera solo al verificarsi di un evento futuro ed incerto (il ritardo/inadempimento).
Il verificarsi dell’evento che fa sorgere l’obbligazione deve essere denunciato entro 30 giorni all’ufficio che ha registrato l’atto, ai sensi dell’articolo 19 del TUR.

 

L’opzione per la “cedolare secca” da parte del locatore determina un sistema di tassazione alternativo e agevolativo rispetto a quello ordinario.
Tale opzione esclude l’applicazione per la durata del regime di:

  • IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario dell’immobile locato;
  • imposta di registro dovuta sul contratto di locazione (generalmente 2% del canone pattuito);
  • imposta di bollo sul contratto di locazione (€ 16 per ogni foglio).

L’opzione per la cedolare secca consente, dunque, al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato.
Dell’opzione beneficia anche il conduttore, che non è più tenuto al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

In tema di clausola penale, la giurisprudenza ha affermato che la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della stessa implica la sua necessaria accessorietà e l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale.
La clausola ha lo scopo di sostenere l’esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali” del contratto a cui accede.
Non ha una “causa propria” e distinta, ma una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto che la contiene.
Le clausole penali, pertanto, non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e derivano dalla stessa causa del contratto, avendo un effetto ancillare. Sono riconducibili a un unico rapporto con un’unica causa.
L’obbligazione derivante dalla clausola penale, sebbene si attivi per l’inadempimento, non si pone come una causa diversa dall’obbligazione principale, data la sua funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva.

 

In forza dell’opzione per la “cedolare secca”, dunque, l’imposta di registro ordinaria sul contratto di locazione non è dovuta.
Di conseguenza, la clausola penale, essendo accessoria al contratto di locazione e non autonoma, segue il regime fiscale del contratto principale. Pertanto, se il contratto di locazione è assoggettato a “cedolare secca” e quindi esente da imposta di registro, anche la clausola penale in esso contenuta non sarà soggetta autonomamente a tale imposta.

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Email e navigazione web: il Garante per la privacy sanziona la Regione Lombardia

3 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Venivano raccolte e conservate anche informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 30 maggio 2025, n. 535).

L’Autorità garante per la protezione de dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia. Il provvedimento giunge al termine di un ciclo ispettivo dell’Autorità per verificare l’osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

In effetti, il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie. 

Invece, dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet – consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list – senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell’adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

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