STUDIO CARUSO

  • Chi siamo
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • Scadenzario
  • Strumenti
    • TcTutor Apprendisti
  • TC Desk
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • CIRCOLARI DELLO STUDIO

Edili Latina: Accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR 2022

21 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi5.4665.2395.1695.2395.1694.910 
Media triennale 5.291  4.106 + 3,63%
Ore Cassa edile5.860.4145.295.8265.840.8365.295.8265.840.8364.896.344 
Media triennale 5.665.692  5.344.335 + 6,01%
Massa salari62.721.96352.800.00053.977.27652.800.00053.977.27651.896.631 
Media triennale 56.499.746  52.891.302 + 6,82%
Rapp. Den./Vers.5,42%4,92%4,73%4,92%4,73%12,62% 
Media triennale 5,02%  7,42% + 2,40%

All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:

TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI

Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)

IMPIEGATI – VALORI MENSILI

Livello

Importi in Euro

7° Livello75,79
6° Livello68,21
5° Livello56,84
4° Livello53,05
3° Livello49,26
2° Livello44,34
1 ° Livello37,89

OPERAI DI PRODUZIONE – VALORI ORARI

Livello

Importi in Euro

4° Livello0,31
3° Livello0,28
2° Livello0.26
1° Livello0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio0,20
Guardiani con alloggio0,18

L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Contributo straordinario contro il caro bollette: pronti i codici tributo

21 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il caro bollette (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 giugno 2022, n. 29/E)

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Agenzie di Assicurazione in gestione libera: premio aziendale di produttività

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A tutti i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, a giugno 2022, spetta il Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021.

Il pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
– 5,8% (2+3,8%)
– 7,8% (4+3,8%)
– 9,8% (6+3,8%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

 

5,8%

7,8%

9,8%

A/ p.o. 1° liv.retr. 6€ 240306,00382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5€ 208265,20331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4€ 192244,80306,00
B/ p.o. 1° liv.retr. 3€ 176224,40280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2€ 164209,10261,38
C/ p.o. 1° liv.retr. 1€ 160204255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Credito d’imposta da fonti rinnovabili: definite le modalità attuative

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definite le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 06 maggio 2022).

In attuazione dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Chimica – industria: il nuovo accordo

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

E’ stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali di Federchimica e Farmindustria.

 

Il contratto avrà una vigenza triennale 1° luglio 2022 – 30 giugno 2025  e prevede, relativamente ai 36 mesi di vigenza contrattuale, un aumento del Trattamento Economico Minimo pari a 204 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranche:
– 1/7/2022: euro 50
– 1/1/2023: euro 30

– 1/7/2023: euro 36
– 1/7/2024: euro 68
– 1/6/2025: euro 20
Pertanto, è stato concordato l’annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 prevista dal CCNL in scadenza e, a partire dal mese di luglio 2022, un aumento complessivo nel triennio del TEM pari a 204 euro, comprensivo dello spostamento su tale voce economica di 32 euro già riconosciuti a titolo di EDR.
In merito all’annullamento della tranche del TEM di giugno, qualora la stessa fosse già stata riconosciuta o conteggiata nel cedolino da erogare per la retribuzione del mese in corso, l’impresa provvederà agli opportuni conguagli nel mese di luglio, dandone adeguata comunicazione ai lavoratori.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A152,0022.0031,0014,0039,0015,0071,0030,0022.009,00215,0090,00
A252,0014,0031,008,0039,009,0071,0018,0022,005.00215,0054,00
A352,0012,0031.007,0039,008,0071,0017,0022,004.00215,0048.00
B148,0014,0030,006,0036,009,0066,0016,0020,005,00200,0050,00
B248,0010,0030,005,0036,006,0066.0011,0020,004,00200,0036,00
C141,0014,0024,008,0029.0011,0053.0020,0016,006,00163,0059,00
C241.0010,0024,006.0029.008,0053,0016.0016,005,00163,0045,00
D139,0011,0022,008,0027,009,0051,0017,0015,005,00154.0050,00
D239,009,0022,007,0027,007,0051,0013,0015,004,00154,0040,00
D339,006,0022,006,0027,006,0051,0010,0015,003,00154,0031.00
E134,009,0021,005,0025,006,0046,0011,0014,003,00140,0034,00
E234,004,0021,003,0025,003,0046,005,0014,002,00140,0017,00
E334,003,0021,001,0025,002,0046,002,0014,001,00140,009,00
E434,002,0021,001,0025,001,0046,001,0014,000,00140,005,00
F34,000,0021,000,0025,000,0045,000,0014,000,00139,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.303,52456,962.355,52478,962.386.52492,96
A22.303,52257,072.355,52271,072.386,52279,07
A32.303,52202,702.355,52214,702.386,52221,70
812.124,22257,762.172,22271,762.202.22277,76
822.124,22178.392.172,22188.392.202.22193,39
C11.906,25269,401.947.25283,401.971,25291,40
C21.906,25197,611.947,25207,611.971,25213,61
D11.761,03271,231.800,03282,231.822,03290,23
D21.761,03184,741.800,03193,741.822,03200,74
D31.761,03138,731.800,03144,731.822.03150,73
E11.591,87217,411.625,87226,411.646.87231,41
E21.591,87136,271.625,87140,271.646.87143,27
E31.591,8780,421.625,8783.421.646.8784,42
E41.591,8738.171.625,8740,171.646.8741,17
F1.558,460,001.592,460,001.613.460,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.425,52507,962.496.52537,962.518,52546,96
A22.425,52288,072.496,52306,072.518,52311,07
A32.425,52229,702.496,52246,702.518,52250,70
812.238,22286,762.304,22302,762.324,22307,76
822.238.22199,392.304,22210,392.324,22214,39
C12.000,25302,402.053,25322,402.069.25328,40
C22.000,25221,612.053.25237,612.069,25242,61
D11.849,03299,231.900,03316,231.915,03321,23
D21.849,03207,741.900,03220,741.915,03224,74
D31.849,03156.731.900,03166,731.915.03169,73
E11.671,87237,411.717,87248,411.731,87251,41
E21.671,87146,271.717,87151,271.731,87153,27
E31.671,8786.421.717.8788,421.731.8789,42
E41.671.8742.171.717,8743,171.731,8743,17
F1.638,460,001.683,460,001.697,460,00

 

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A181,0034,00
A273,0031,00
A369,0028,00
B167,0027,00
B263,0026,00
C160,0025,00
C256,0023,00
D155,0023,00
D251,0020,00
D349,0020,00
E147,0019,00
E242,0018,00
E340,0016,00
E439,0016,00
F37,0015,00

Settore Fibre

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A154,0020,0031,0013,0038,0014,0070,0028,0021,008,00214,0083,00
A254,009,0031,006.0038,005,0070,0012,0021,004,00214,0036,00
A354,005,0031,005,0038,004,0070,008,0021,002,00214,0024,00
B147,0012,0028,007,0033,008,0061,0016,0019,005,00188,0048,00
B247,004,0028,003,0033,003,0061,006,0019,002,00188,0018,00
C141,0010,0024,006,0029,006,0052,0014,0016,004,00162,0040,00
C241,008,0024,005,0029,005,0052,0011,0016,003,00162,0032,00
D136,0012,0021,008,0026,008,0046,0016,0014,005,00143,0049,00
D236,006,0021,004,0026,004,0046,009,0014,003,00143,0026,00
D336.005,0021,003,0026,003,0046,009,0014,003,00143,0023,00
E135,006,0020,004,0023,005,0045,0010,0014,003,00137,0028,00
E235,001,0020,000,0023,001,0045,002,0014,001,00137,005,00
E335,000,0020,000,0023,001,0045,001,0014,000,00137,002,00
E435,000,0020,000,0023,001,0045,000,0014,000,00137,001,00
F35,000,0020,000,0022,000,0044,000,0014,000,00135,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.292,52428,962.346,52448,962.377,52461,96
A22.292,52206,072.346,52215,072.377,52221,07
A32.292,52138,702.346,52143,702.377,52148,70
B12.084,22253,762.131,22265,762.159,22272,76
B22.084,22132,392.131,22136,392.159.22139,39
C11.898,25220,401.939,25230,401.963,25236,40
C21.898,25158,611.939.25166,611.963,25171,61
D11.726,03265,231.762,03277,231.783,03285,23
D21.726,03144,741.762,03150,741.783,03154,74
D31.726,03106,731.762,03111,731.783,03114,73
E11.573,87200,411.608,87206,411.628,87210,41
E21.573,8797,271.608,8798,271.628,8798,27
E31.573,8757,421.608,8757,421.628,8757,42
E41.573,8724,171.608,8724,171.628,8724,17
F1.538,460,001.573,460,001.593,460,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.415,52475,962.485,52503,962.506,52511,96
A22.415,52226,072.485,52238,072.506,52242,07
A32.415,52152,702.485,52160,702.506,52162,70
B12.192,22280,762.253,22296,762.272,22301,76
B22.192,22142,392.253,22148,392.272,22150,39
C11.992,25242,402.044,25256,402.060,25260,40
C21.992,25176,612.044,25187,612.060,25190,61
D11.809,03293,231.855,03309,231.869,03314,23
D21.809,03158,741.855,03167,741.869,03170,74
D31.809,03117,731.855,03126,731.869,03129,73
E11.651,87215,411.696,87225,411.710,87228,41
E21.651,8799,271.696,87101,271.710,87102,27
E31.651,8758,421.696.8759,421.710,8759,42
E41.651,8725,171.696,8725,171.710,8725,17
F1.615.460,001.659.460,001.673,460,00

Settore Fibre

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 1/7/2022

A181,0033,00
A267,0026,00
A364,0026,00
B164,0026,00
B255,0022,00
0155,0022,00
0253,0021,00
D152,0021,00
D246,0019,00
D345,0019,00
E145,0019,00
E239,0016,00
E337,0014,00
E437,0014,00
F37,0014,00

Settore Abrasivi

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

 

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

POMin.IPOMin.IPOMin.IPOMin.IPOMin.IPOMin.IPO
A156.0014,0033,009,0040,0012,0073,0020,0023,006,00225,0061,00
B144,0012,0027,007,0031,009,0057,0017,0018,005,00177,0050,00
B244,007,0027,004.0031,006,0057,0010,0018,003,00177,0030,00
C138,0010,0023,006,0026,009,0049,0015,0015,004,00151,0044,00
C238,008,0023,005,0026,008,0049,0011,0015,004,00151,0036,00
C338.007,0023,004,0026,007,0049,0010,0015,003.00151,0031,00
D133,0011,0020,007,0023,009,0043,0014,0013,005,00132,0046,00
D233,005,0020,004,0023,007,0043,009,0013,003,00132,0028,00
D333,005,0020,003.0023,005,0043.008,0013,002,00132,0023,00
E132,005,0020,003,0023,005,0042,007,0013,002,00130,0022,00
E232,002,0020,000,0023,001,0042,002,0013,001,00130,006,00
E332,000,0020,000,0023,001,0042,001,0013,000,00130.002,00
F32,000,0020,000,0023,000.0042,000,0013,000.00130,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.212,51290,472.268,51304,472.301,51313,47
B12.004,38266,042.048,38278.042.075,38285,04
B22.004,38124,052.048,38131,052.075,38135,05
C11.754,05214,501.792,05224,501.815,05230,50
C21.754,05169,461.792,05177,461.815,05182,46
C31.754,05117,921.792,05124,921.815,05128,92
D11.575,44253,061.608,44264,061.628,44271,06
D21.575,44134,031.608,44139,031.628,44143,03
D31.575,4496,151.608,44101,151.628,44104.15
E11.486,79133,421.518,79138,421.538,79141.42
E21.486,7954,471.518,7956,471.538,7956,47
E31.486,7918,331.518,7918,331.538,7918,33
F1.464.780,001.496,780,001.516,780,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.341,51325,472.414,51345,472.437,51351,47
B12.106,38294,042.163,38311,042.181.38316.04
B22.106,38141,052.163,38151,052.181,38154,05
C11.841,05239,501.890,05254,501.905,05258,50
C21.841,05190,461.890,05201,461.905,05205,46
C31.841,05135,921.890,05145,921.905,05148,92
D11.651,44280,061.694,44294,061.707,44299,06
D21.651,44150,031.694,44159,031.707,44162,03
D31.651,44109,151.694,44117,151.707,44119,15
E11.561,79146,421.603,79153,421.616,79155,42
E21.561,7957,471.603,7959,471.616,7960,47
E31.561,7919,331.603,7920,331.616.7920,33
F1.539.780,001.581,780,001.594.780,00

Settore Abrasivi

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A178,0034,00
B162,0026,00
B256,0024,00
C153,0023,00
C250,0021,00
C350,0021,00
D148,0020,00
D243,0019,00
D343,0019,00
E142,0019,00
E238,0016,00
E336,0016,00
F36,0016,00

Settore Lubrificanti e GPL

A) Trattamento economico minimo (TEM)

Liv.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

Q179,0048,0057,00106,0032,00322,00
Q269,0043,0050,0094,0028,00284,00
A64,0040,0046,0087,0026,00263,00
B59,0036,0043,0080,0024,00242,00
C53,0034,0038,0072,0022,00219,00
D50,0031,0036,0068,0020,00205,00
E45,0026,0032,0060,0018,00181,00
F40,0024,0028,0054,0016,00162,00
G39,0024,0027,0052,0016,00158,00
H38,0023,0026,0050,0015,00152,00
I34,0021,0024,0044,0014,00137,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Liv.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Q13.041,003.120,003.168,003.225,003.331,003.363,00
Q22.763,002.832,002.875,002.925,003.019,003.047,00
A2,646,002.710,002.750,002.796,002.883,002.909,00
B2.453,002.512,002.548,002.591,002.671,002.695,00
C2.234,002.287,002.321,002.359,002.431,002.453,00
D2.095,002.145,002.176,002.212,002.280,002.300,00
E1.945,001.990,002.016,002.048,002.108,002.126,00
F1.815,001.855,001.879,001.907,001.961,001.977,00
G1.779,001.818,001.842,001.869,001.921,001.937,00
H1.675,001.713,001.736,001.762,001.812,001.827,00
I1.540,001.574,001.595,001.619,001.663,001.677,00

Settori Lubrificanti e GPL

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Liv.

EDR

EDR

 

Previqente

da 01/07/2022

Q188,0038,00
Q279,0033,00
A74,0031,00
B67,0028,00
C61,0026,00
D56,0024,00
E51,0021,00
F44,0019,00
G44,0018,00
H42,0018,00
I37,0016,00

Per quanto riguarda il tema della malattia, il trattamento economico ricomincerà ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
Sulla Formazione è previsto l’aumento a 2,5 giornate su progetti formativi collettivi. Rilevante la novità in tema di politiche attive del lavoro con la certificazione delle competenze in seno alla bilateralità, in modo da creare un vero e proprio ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore. Utile strumento nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche nello sviluppo e crescita delle imprese.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Termine di domanda dell’esonero contributivo alternativo alla Cig Covid-19

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, l’Inps rende noto che dopo il 30 giugno 2022 non potrà adottare provvedimenti di concessione. La domanda deve essere inviata in tempo utile. (Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478)

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla medesima legge.
Le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio sono state fornite dall’Inps con la Circolare 19 febbraio 2021, n. 30. L’Istituto ha chiarito che:
– il beneficio è stato previsto al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 e si pone come alternativa alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19;
– l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
– l’esonero è fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).
In seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021), l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive, con la successiva Circolare 14 gennaio 2022, n. 197.
Con l’attuale Messaggio n. 2478/2022, l’Inps ricorda che il 30 giugno 2022 cesserà di avere effetto il suddetto Temporary Framework cui è subordinato l’esonero.
Pertanto, in considerazione dell’approssimarsi del termine, l’Istituto sottolinea che eventuali richieste del beneficio, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – devono essere inoltrate all’Inps in tempo utile, poiché le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti di concessione in data successiva al 30 giugno 2022.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Agricoli, retribuzioni medie giornaliere 2022

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro determine le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2022.

Per il 2022, le retribuzioni medie giornaliere, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario, è determinato nella misura di € 60,26.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata (DM 17 giugno 2022, n. 373)

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Aziende energetiche: fissate le regole per il contributo straordinario

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 giugno 2022, 221978)

Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina (Dl n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Con il provvedimento in oggetto sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione.
La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Nulla la notifica dell’accertamento presso un luogo diverso dal domicilio fiscale del destinatario

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La notifica al familiare, diverso dal destinatario dell’accertamento, presso domicilio eletto per l’attività d’impresa individuale diverso dalla residenza anagrafica comporta la nullità della notifica per vizio (Corte di cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 18979).

Ai sensi dell’art. 60, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973, salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

Tanto premesso, a norma dell’art. 58, del cit. decreto, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’art. 60 prevede che è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La norma in commento non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio e a riguardo, in giurisprudenza è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi e urterebbe contro il consolidato indirizzo della Corte di cassazione secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Accordo Integrativo per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno

17 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 16/5/2022 tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil di Livorno e Feneal-Uil Toscana l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno scaduto il 31/12/2013

Il nuovo accordo avrà validità fino al 31/12/2023. Ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, dispone quanto segue:

Prestazioni extracontrattuali
Il Regolamento della Cassa Edile di Livorno relativo alle Prestazioni extracontrattuali, le cui prestazioni sono finanziate dal contributo alla Cassa Edile pari allo 0,45% ex CCNL Industria Edile del 18 luglio 2018, verrà integrato, a cura del Comitato di gestione della Cassa Edile, con la previsione delle seguenti voci:
– Contributo assistenza fiscale: agli operai iscritti alla Cassa Edile di Livorno che presentano il modello 730 e ricevono la C.U. dalla Cassa edile, oltre che dal proprio datore di lavoro, è riconosciuto un Contributo assistenza fiscale annuo pari a 30 €, previa presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale ed il relativo costo sostenuto, con decorrenza dal 1° aprile 2022.

– Buono spesa: ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli che frequentano le scuole elementari, è riconosciuto un buono spesa annuo pari a 50 € per l’acquisto di materiale scolastico, previa presentazione della documentazione che attesti l’iscrizione di un figlio alla scuola elementare nell’anno scolastico di riferimento, con decorrenza dal 1° settembre 2022.

– Premio Laurea e Contributi Universitari: il Premio Laurea triennale o magistrale sarà rimodulato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, come segue: il Premio laurea sarà ridotto da 1.600 € a 1.000 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea da 101/110 a 110/110 e da 700 € a 450 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea fino a 100/110. A coloro che avranno conseguito la laurea con lode sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di 300 €. Restano ferme le condizioni previste dal vigente Regolamento.

Ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli a carico che frequentano con regolarità (non fuori corso) corsi universitari, è riconosciuto un incremento del contributo all’atto dell’iscrizione da 300 € attuali a 500 €; rimangono confermate tutte le altre condizioni previste dal vigente Regolamento, che sarà oggetto di aggiornamento.

Premialità Aziende
Le parti concordano di introdurre, con decorrenza dal 1° aprile 2022, un sistema premiale per le aziende iscritte alla Cassa Edile di Livorno, consistente in un rimborso pari allo 0,50 % della massa salari dichiarata alla Cassa Edile; tale premialità sarà riconosciuta alle Aziende iscritte in Cassa Edile da almeno due anni senza interruzioni, in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa Edile (è consentito un ritardo max di 15 gg rispetto alle scadenze), che denuncino almeno 150 ore mensili ordinarie per ogni lavoratore, (considerando i semestri ottobre – marzo ed aprile – settembre) riferita agli operai dichiarati ogni mese, comprensiva delle ore per malattia, infortunio, festività, ferie e permessi retribuiti e che non abbiano in organico lavoratori operai con contratto part time.
La liquidazione del premio è prevista con cadenza semestrale, previa verifica mensile dei requisiti sopra individuati a cura della Cassa Edile di Livorno. Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà i meccanismi applicativi del sistema premiale sulla base dei criteri oggi concordati.

Indennità di mensa
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità sostitutiva di mensa per impiegati ed operai sarà pari a 0,66 € orarie e 5,29 € giornaliere.
In alternativa, dalla medesima data, il concorso del valore del pasto a carico dell’impresa sarà di 7 Euro a pasto

Indennità di trasporto
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità di trasporto per impiegati ed operai sarà pari a 1,40 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati nel comune dove ha sede l’impresa e 2,00 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati fuori dal comune dove ha sede l’impresa.
Diaria
Le parti confermano le modalità in essere ed i limiti territoriali per la corresponsione della diaria ai dipendenti comandati a prestare la propria opera presso un cantiere al di fuori del Comune dove ha sede l’Azienda. In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 gli importi della diaria saranno pari a 0,70 € orarie in caso di trasferta nella prima fascia (da 11 a 25 km) e a 1,00 € orarie in caso di trasferta nella seconda fascia (oltre 25 km).

Indennità di guida
Con decorrenza dal 1° luglio 2022 viene introdotta l’indennità di guida a benefìcio del personale operaio comandato in trasferta alla guida di automezzi messi a disposizione dall’azienda per il trasferimento dalla sede aziendale (o dal centro di raccolta) fino al cantiere di lavoro e ritorno; l’indennità di guida sarà riconosciuta per le sole ore di guida effettiva, nel caso che il cantiere di lavoro sia al di fuori del Comune dove ha sede l’impresa, comunque con una franchigia di 20 km, nei seguenti importi: 1 € orarie per cantieri distanti fino a 30 km, 2 € orarie per cantieri distanti oltre 30 km e fino a 60 km e 3 € orarie per cantieri distanti oltre i 60 km.

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le Parti concordano che, a far data dal 1° gennaio 2022 l’EVR è lo strumento premiale correlato all’andamento congiunturale del settore edile e delle costruzioni nella Provincia di Livorno.
L’EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà pertanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e redditività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR.
L’EVR sarà determinato nella misura del 4 %, da calcolarsi sui minimi contrattuali in vigore al 1° luglio 2014 e sarà erogato a consuntivo, attraverso la misurazione degli indicatori indicati nel testo dell’accordo in esame.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • …
  • 499
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Corso Cavour
37059 ZEVIO (VR)
Telefono: 0456051302

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

STUDIO CARUSO | P. IVA: 04206500235 | CORSO CAVOUR - 37059 ZEVIO (VR) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta