Il Ministero del lavoro fornisce alcune precisazioni sull’istituto dell’apprendistato di primo livello. Elemento essenziale del contratto in parola – rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo – è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il contratto può essere attivato: prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo; contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale, un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Nel rispetto delle durate, minima e massime, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume – quale termine conclusivo – anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. A decorrere dal predetto termine, si possono verificare i seguenti casi:
– prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– proroga del contratto di apprendistato di primo livello;
– trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
– recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore stesso nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.
Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale.
Al fine di consentire l’iscrizione e l’attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.
Nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
– il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
– i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
– per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (Circolare Ministero lavoro 6 giugno 2022, n. 12).
Firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro
Si rafforza il dialogo telematico per servizi sempre più efficaci (Agenzia delle entrate – Comunicato 03 giugno 2022) Con una convenzione vengono fissate le nuove modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell’albo nazionale e si dà avvio a un nuovo servizio online che permetterà agli iscritti all’Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all’Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.
In base alla convenzione, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale. L’Agenzia, potendo verificare lo stato dell’iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci. In particolare, l’accordo prevede che, entro il 30 giugno 2022, siano trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell’albo unico nazionale, relative all’anno 2021 e che le informazioni relative all’anno 2022 siano comunicate attraverso un web service che restituisce le variazioni dall’ultima richiesta.
Il primo servizio che sfrutterà queste modalità è il servizio web Gestione procure, che sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata.
Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all’Agenzia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l’autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l’accesso all’applicativo sarà la regolare iscrizione all’ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.
CCNL Unionmeccanica – EBM – Nuovi Bandi per Borse di studio
Il Comitato Esecutivo di EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica Il Comitato Esecutivo di EBM, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per il settore Unionmeccanica Confapi, ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio per i figli studenti dei dipendenti delle aziende che applicano il relativo CCNL: – un bando prevede l’assegnazione di 102 borse di studio, per la frequenza ai corsi di laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna – un bando prevede l’assegnazione di 400 borse di studio per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna. I requisiti di ammissione verranno indicati in sede di pubblicazione dei Bandi a partire da luglio 2022 per il “Bando corsi di laurea” e da settembre 2022 per il “Bando diploma di licenza media inferiore”.
Potranno partecipare alla selezione se in possesso dei relativi requisiti, i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad EBM, nonché gli studenti lavoratori.
Tutti i dettagli su entrambi i bandi verranno comunicati, come di consueto, tramite news sul sito e con l’invio di newsletter a lavoratrici, lavoratori e alle aziende. Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori accedendo alla propria area riservata EBM o, per conto delle lavoratrici o dei lavoratori, da parte dell’azienda o del consulente associato all’azienda.
Lavoratori autonomi dello spettacolo: contributi per la disoccupazione ALAS
Con il Messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, l’Inps ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione e la misura della contribuzione cd. “ALAS” per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo A decorrere dal 1° gennaio 2022 i lavoratori autonomi dello spettacolo possono beneficiare di una specifica indennità per la disoccupazione involontaria (cd. “ALAS”), erogata dall’INPS su apposita domanda del lavoratore interessato, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: Dalla stessa data, per finanziare l’indennità ALAS, i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con lavoratori dello spettacolo destinatari dell’indennità stessa, sono tenuti a versare la contribuzione all’Inps calcolata in misura percentuale sul compenso lordo giornaliero. Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applicano le riduzioni contributive, pertanto il contributo ALAS è dovuto nella misura dell’1,06 per cento dell’imponibile contributivo. Riguardo agli adempimenti informativi, l’Inps ha reso noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 – aprile 2022, i soggetti interessati, devono compilare il flusso Uniemens con i seguenti dati:
– non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
– aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Sono tenuti a versare il contributo ALAS anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i quali però assolvono direttamente i corrispondenti obblighi informativi e contributivi. In particolare, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (identificati dal CSC 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal CSC 1.18.10) non trovano applicazione le riduzioni contributive, pertanto il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2 per cento dell’imponibile contributivo.
– all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> va indicato il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”;
– nell’elemento <AltroImponibile> va indicato l’imponibile soggetto a contribuzione;
– nell’elemento <ImportoADebito> va indicata l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle suddette indicazioni.
Il versamento di tale contribuzione deve essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.
Senza l’iscrizione all’AIRE, il regime speciale “impatriati” è escluso
Non può accedere al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, la cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE, avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferita in Italia nel 2017 (Agenzia Entrate – risposta 03 giugno 2022 n. 321). Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore: Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi. La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea; L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari: In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019. Inoltre, l’art. 1, co. 50, della legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che non sono stati iscritti all’AIRE. Con riferimento al caso di specie, la cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE (avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferita in Italia nel 2017), non è in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione di cui al citato art. 1, co. 50, della legge n. 178 del 2020.
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
L’art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 come inserito dall’art. 5, co. 1, lett. c) del decreto Crescita, ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente l’art. 1, co. 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2- bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime impatriati.
– hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
– già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
– al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
– al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena, anche in tal caso, la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
Fisco: reddito agricolo derivante da fotovoltaico
Forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli (Agenzia delle entrate – Risposta 01 giugno 2022, n. 319). Nel caso di specie, la società semplice istante svolge attività agricola su terreni, di proprietà ed in affitto, ed è proprietaria di un impianto fotovoltaico ” a terra”. La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
La Società avrebbe intenzione di realizzare, in aggiunta al già esistente impianto, un altro impianto fotovoltaico di medesima potenza.
Chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all’attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico, al pari e in aggiunta al primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh ed al netto della tariffa incentivante.
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
In presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti sopra e nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’ Istante potrà determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica beneficiando dell’applicazione al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti del coefficiente di redditività del 25 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Tassazione dell’incentivo all’esodo conferito nel fondo previdenza complementare
In caso di trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non si applica il principio di neutralità fiscale previsto per il TFR. Tali somme devono essere trasferite al netto dell’imposta. (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 giugno 2022, n. 323). Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale da riservare alle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all’esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza complementare su richiesta del beneficiario. L’Agenzia delle Entrate ha osservato, preliminarmente, che in base alle disposizione del TUIR (art. 17, co. 1, lett. a), Dpr n. 917/1986) sono soggette a tassazione separata le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto. Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto regime di neutralità fiscale è previsto per il TFR, ma non per le altre somme.
Nella fattispecie la società ha sottoscritto un accordo sindacale, al fine di avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifestano interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia, in base al quale:
– ai dirigenti che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo modulato come riportato nella tabella allegata all’Accordo stesso;
– le mensilità riportate nella tabella saranno calcolate secondo i criteri ex articoli 2118 e 2121 del Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR) in considerazione della data effettiva di uscita dall’azienda;
– previa verifica di fattibilità, l’importo a titolo di incentivo all’esodo, nella sua totalità od in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda (di seguito “Fondo di previdenza”).
Si tratta di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le quali rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Tali somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la medesima aliquota determinata per il TFR.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di previdenza complementare, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il trasferimento del TFR al fondo di previdenza complementare, sia maturando che pregresso, non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. In altri termini, per espressa previsione normativa (art. 19, co. 4 del TUIR) il trasferimento del TFR alla previdenza complementare avviene in regime di neutralità fiscale.
Pertanto, all’eventuale trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non è applicabile il principio di neutralità fiscale; tali somme possono essere versate al netto dell’IRPEF dovuta in base al regime di tassazione separata.
INPS: pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino
I pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022, non saranno sospesi. La prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, ha riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, tra i quali è compresa anche l’Ucraina. Tale fase è stata avviata da Citibank NA, dal mese di febbraio 2022, con l’invio ai pensionati, residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all’attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate, in qualità di “testimone accettabile”, da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento, dovranno essere restituite alla banca stessa entro il 7 giugno 2022.
Per i casi in cui il processo di accertamento dell’esistenza in vita non è completato entro il detto termine, Citibank NA effettua il pagamento in contanti della sola rata di luglio 2022 attraverso le agenzie di Western Union del Paese di residenza del pensionato. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni verrà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
Ciò premesso, il Ministero del lavoro ha affermato che, in ragione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l’esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di “testimoni accettabili”. Inoltre, anche i Patronati hanno segnalato che la grave situazione in cui si trova l’Ucraina ha determinato evidenti difficoltà operative da parte dei loro uffici locali.
Dunque, è necessario attuare tutte le iniziative volte ad agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, evitando contestualmente situazioni di rischio per la loro incolumità.
L’Inps non sospende i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorre, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union (Messaggio 1 giugno 2022, n. 2302).
Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione
Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso
Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.
“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.
Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)
La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.
Servizio online Inarconsulenza: contatto diretto con gli esperti per questioni prevideniali
L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022). Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato “InarConsulenza” che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata. Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata “Inarcassa On Line” utilizzando le credenziali fornite dall’Ente. L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta: Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
– telefono;
– videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.
– agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
– alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.