Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini a seguito del ripristino dei servizi e dei collegamenti da parte di Sogei (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 aprile 2022, n. 103772 e Comunicato 01 aprile 2022) Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 del 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate. È stato, quindi, emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
In virtù di questa norma, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.
Si precisa che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni – cessioni e sconti – relative ai bonus edilizi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.
Bonus acqua potabile: pronto il codice tributo
Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – risoluzione 01 aprile 2022, n. 17). L’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti. Detto questo, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
– i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
– ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;
– il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
– ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
– “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Lo schema di DLgs sulle condizioni di lavoro trasparenti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea. In particolare, discplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro nonché sulla relativa tutela e trova applicazione in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro: contratto di lavoro subordinato, compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; contratto di lavoro somministrato; contratto di lavoro intermittente; rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente; contratto di collaborazione coordinata e continuativa; contratto di prestazione occasionale. Inoltre, si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
– ai lavoratori domestici.
Sono esclusi invece, i rapporti di lavoro autonomoe quelli relativi agli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. È considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell’ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima’dell’inizio del lavoro; i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; i rapporti di collaborazione prestati nel ¡’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi; i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero; i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Il datore di lavoro comunica, in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità ed a titolo gratuito, a ciascun lavoratore le informazioni previste in formato cartaceo oppure elettronico e conserva la prova della trasmissione o della ricezione. Le medesime informazioni sono, altresì, conservate e rese accessibili in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore.
Nel dettaglio, il datore (pubblico e privato) comunica al lavoratore:
– l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
– il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
– la sede o il domicilio del datore di lavoro;
– l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore c, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
– la data di inizio del rapporto di lavoro;
– la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
– nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
– la durata del periodo di prova, se previsto;
– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
– la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
– la procedura, la forma e i termini dei preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; p)
– il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’mizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
– il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; s) gli elementi previsti dall’articolo 1 -bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto del l’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio delPattività lavorativa, alternativamente:
– del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
– della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto.
Le informazioni eventualmente non contenute nei documenti citati, sono in ogni caso fomite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le PA tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore del l’utiiizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della L. n. 300/1970.
Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonché le seguenti ulteriori informazioni:
a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
f) le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g) l’indirizzo del sito internet istituzionale delio Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
Fuori dai casi suddetti, al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in mi paese terzo per un periodo superiore a 4 settimane consecutive, il datore comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonché le ulteriori informazioni.
Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi del contratto che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
In caso di mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi suddetti, l’INL, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Chiarimenti sulle novità fiscali della legge di Bilancio 2022
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 01 aprile 2022, n. 9/E, ha fornito chiarimenti, a seguito delle novità della legge di Bilancio 2022, sul nuovo bonus affitto giovani, sulla proroga delle agevolazioni per la casa, sulla stabilizzazione del limite per le compensazioni. Bonus affitto per gli under 31 Bonus casa Bonus “rientro dei cervelli” allargato Limite crediti compensabili
Per i giovani che prendono in affitto un appartamento, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).
La circolare si sofferma inoltre sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e ricorda che lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).
Docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl n. 78/2010) possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.
Elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. In considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.
CIGS: 52 settimane extra per aziende in crisi
Con il Messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la procedura di accesso all’intervento straordinario di integrazione salariale, previsto per gli anni 2022-2023, in favore delle aziende in crisi che non possono accedere ai trattamenti di CIGS tipizzati per raggiungimento dei limiti massimi di durata. Allo scopo di sostenere i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, nel biennio 2022-2023, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per ulteriori 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, in deroga ai limiti massimi di durata. Si ricorda che nel campo di applicazione della CIGS rientrano: Le domande di accesso al trattamento straordinario per le ulteriori 52 settimane devono essere contraddistinte, nell’ambito del “Sistema UNICO”, dall’apposito codice evento “145 – Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44, comma 11-ter”, all’interno del codice intervento 333. Per quanto riguarda le modalità di esposizione in Uniemens delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, bisogna indicare:
Possono accedere a tale trattamento straordinario i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, a condizione che abbiano raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, con conseguente impossibilità di ricorrere ai trattamenti di CIGS.
L’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate. Ipotesi che si determina, in particolare, quando una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS in quanto non presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale.
a) datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
b) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel relativo registro (a prescindere dal requisito dimensionale).
– il codice causale “L090 – conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11-ter”, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus;
– il codice causale “E608 – Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11-ter”, all’interno dell’elemento CongCIGSCausAdd.
METALMECCANICA CONFAPI – EBM Salute – Verifica contribuzione 01/2022
EBM Salute, il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici PMI – con comunicato dell’1/4/2022 informa aziende e consulenti di effettuare una verifica sulla contribuzione relativa al mese di gennaio 2022 Il Fondo EBM Salute, con comunicato del 1° aprile 2022 pubblicato sul sito ufficiale, informa che “da una verifica fatta sulla contribuzione del mese di gennaio 2022 delle Aziende che versano al fondo EBM Salute, risulta che l’importo, versato con F24 (codice EBMC) e dichiarato nei Flussi Uniemens (codice EBMQ) per ciascun lavoratore, su più di 3.000 Aziende, non è stato aggiornato secondo quanto previsto dal rinnovo del CCNL Unionmeccanica Confapi PMI del 26 maggio 2021 (Art.51)”.
Infatti, come comunicato più volte sul sito EBM Salute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota del contributo mensile prevista per i lavoratori per EBM Salute è stata incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
“Dalla competenza di gennaio 2022 la contribuzione annua risulterà pertanto pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’Azienda.)
Si avverte che questa irregolarità sul mese di gennaio 2022, comporterà la mancata copertura della Polizza Sanitaria UniSalute dei Lavoratori a partire dal mese di maggio 2022.
Si invitano pertanto, tutte le Aziende registrate ad accedere all’Area Riservata EBM Salute al fine di visualizzare nella sezione Saldo Azienda l’anomalia riscontrata a gennaio 2022 e si sollecitano le Aziende non ancora registrate a farlo quanto prima come descritto nel Manuale Registrazione Azienda.
Si invitano inoltre, tutte le Aziende a verificare la presenza di eventuali errori nella contribuzione per il mese di 02/2022 (che determina la copertura della Polizza Sanitaria UniSalute per giugno 2022) e a prestare molta attenzione alle modalità di contribuzione per la competenza di 03/2022 in scadenza il prossimo 16 aprile, per il Versamento F24, e a fine aprile, per l’invio dei Flussi Uniemens ad INPS, come descritto nel documento Modalità Pagamento Contributi.”
Prorogato il lavoro in modalità agile nel Credito Cooperativo
Siglato il 31/3/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo. Le Parti firmatarie del suddetto accordo, convengono che la tutela di cui al comma 2/bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, che consente ai lavoratori “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile troverà applicazione, per le BCC/CRA e le Aziende della Categoria, sino al 30/6/2022.
Conciliazione tempi vita-lavoro: approvato lo schema di decreto legislativo
Approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Ministero lavoro, comunicato 31 marzo 2022). Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.
Aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente.
Esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
Stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.
Istruzioni per l’iscrizione a Sanimoda dei Retifici meccanici da pesca
Il Fondo Sanimoda illustra le procedure per la registrazione anagrafica dei Retifici meccanici da pesca in seguito alla confluenza nel CCNL Tessile Il CCNL Tessile, recentemente rinnovato, ha previsto l’estensione del prorpiro campo di applicazione al comparto dei “Retifici meccanici da pesca”.
Entro il 20 aprile, data di scadenza del 2° trimestre di contribuzione, l’azienda con comparto Retifici deve registrare la propria anagrafica in Registrazione aziende.
Successivamente, l’azienda dovrà censire le anagrafiche dei lavoratori in forza al 1° aprile (base occupazionale), scegliendo una delle seguenti modalità:
La prima contribuzione viene trattenuta dal Fondo a titolo di iscrizione, la copertura sanitaria integrativa avrà decorrenza 1° luglio.
Di seguito riepilogate le modalità di contribuzione:
Quota trimestrale per dipendente: 45 EURO
Generazione distinta attraverso tracciato .txt o area riservata azienda
Beneficiario: SANIMODA
Codice IBAN: IT08 X030 6909 6061 0000 0154 628
Causale: Codice fiscale (11 caratteri) DOLLARODenominazione sociale(massimo 40 caratteri)DOLLARO2022XX
Ad esempio: 00101010101DOLLAROmanifatturarossiDOLLARO2022XX
Riciclo alluminio: via libera ai contributi
Parte alle ore 16 del 30 marzo 2022 il Fondo per le società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio (MISE – Comunicato 30 marzo 2022) Il Fondo istituito dal Ministero della Transizione ecologica e dal Ministero dell’Economia si rivolge alle aziende che nel 2020 hanno continuato a operare nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19 e dal calo della domanda di materiale riciclato. Con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sostiene le società di gestione degli impianti di riciclo di rifiuti in alluminio, aventi codice CER 150104, che abbiano registrato una riduzione dei ricavi. Le società possono presentare domanda di contributo fino al 20% della riduzione dei ricavi del 2020 rispetto ai ricavi del 2019, fino a un massimo di 200.000 euro. Le domande possono essere presentate solo su https://ricicloalluminio.invitalia.it, dalle ore 16 del 30 marzo fino alle 16 del 2 maggio 2022.