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CCNL Abbigliamento Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti pari a 200,00 euro

19 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incrementi retributivi, Una Tantum e welfare contrattuale per gli impiegati del settore

In data 18 febbraio Uniontessile-Confapi e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne e spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli della piccola industria, relativo al triennio 2024-2027. Il CCNL, infatti, era scaduto il 31 marzo scorso e interessa 52mila addetti ai lavori impiegati in circa 6.000 piccole e medie imprese. 
Per quanto concerne la parte economica, l’accordo prevede un aumento sui minimi di importo pari a 200,00 euro al 4° livello, diviso in 3 tranches:
– 100,00 euro dal 1° gennaio 2025;
– 60,00 euro dal 1° gennaio 2026;
– 40,00 euro dal 1° gennaio 2027. 
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2025, per il 1° livello è previsto un aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9,00 euro. Viene riconosciuta anche l’Una Tantum di importo pari a 100,00 euro; mentre, sul welfare contrattuale è previsto un aumento dello 0,10% del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa Fondapi. Aumentano anche le percentuali del lavoro straordinario diurno al 27% per i settori occhiali e giocattoli. 
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto normativo sono stati effettuati interventi, tra le altre cose, su: conservazione del posto di lavoro, malattia, permessi, maturazione rateo ferie. 
L’ipotesi verrà sottoposta e votata nelle assemblee per l’approvazione. 

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CIPL Terziario Confcommercio Toscana: individuati i periodi di stagionalità

18 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato l’accordo in tema di lavoro stagionale che decorrerà dal 1° aprile 2025

L’11 febbraio 2025 le Parti sociali Confcommercio Toscana, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana hanno siglato il verbale di accordo per le aziende che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, devono gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, in quanto operanti in località a prevalente vocazione turistica. 
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: 
– per le destinazioni marine, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni montane e di prossimità, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio. 
Durante il periodo delle festività natalizie (dal 15 novembre al 15 gennaio) possono essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale non inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. 
I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto previsto dall’accordo, che decorrerà dal 1° aprile 2025, dovranno inviare apposita richiesta di adesione all’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL).

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Noleggio di impianti sportivi da parte di SSD nei confronti di ASD: trattamento IVA

18 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).

Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L’oggetto sociale comprende l’esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l’organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un’altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell’impianto, mentre l’altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L’impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.

Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.

In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell’impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

 

L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l’esclusione dall’IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l’applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell’articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall’IVA fino alla scadenza stabilita. L’Agenzia delle entrate sottolinea che l’articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

 

L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell’associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all’interno della stessa organizzazione locale o nazionale.

 

La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull’appartenenza a un’unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l’affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l’attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell’ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l’oggetto sociale relativo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come “strumentali” non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l’effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.

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CIPL Edilizia Industria Bari: con l’accordo stabiliti gli importi dell’EVR 2025

18 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione sono erogati nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025

Il 27 gennaio 2025 è stato siglato da Ance Bari e Bat e dalle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo che determina l’Elemento variabile della retribuzione 2025. Sulla base di quanto disposto dal contratto integrativo del 10 gennaio 2024 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri è il 2022-2023-2024 e che tale triennio è comparato con quello immediatamente precedente 2021-2022-2023. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 l’EVR è fissato nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella seguente. 

EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura 4%)

LivelloCategoriaImporto mensileImporto orario
7Quadri e impiegati di 1a categoria Super78,99 
6Impiegati di 1a categoria71,09 
5Impiegati di 2a categoria59,24 
4Impiegato e operai di 4° livello55,290,32
3Impiegati di 3a categoria e operai specializzati51,340,30
2Impiegati di 4a categoria e operai qualificati46,210,27
1Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni39,490,23
–Custodi, portinai e fattorini 0,21
–Custodi, portinai e guardiani (con alloggio) 0,18

EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura ridotta 2,60%)

LivelloCategoriaImporto mensileImporto orario
7Quadri e impiegati di 1a categoria Super51,34 
6Impiegati di 1a categoria46,21 
5Impiegati di 2a categoria38,51 
4Impiegato e operai di 4° livello34,940,20
3Impiegati di 3a categoria e operai specializzati33,370,19
2Impiegati di 4a categoria e operai qualificati30,040,17
1Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni25,670,15
–Custodi, portinai e fattorini 0,14
–Custodi, portinai e guardiani (con alloggio) 0,12

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Ebac: contributo per le famiglie con genitore non autosufficiente

18 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un contributo pari a 750,00 euro 

L’Ebac, l’Ente Bilaterale Artigiano della Campania, ha previsto un contributo per ciascun nucleo familiare in cui vi sia un genitore convivente riconosciuto “non autosufficiente”, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’importo previsto è pari a 750,00 euro per anno solare.
La documentazione richiesta è la seguente:
– documentazione attestante disabilità in corso di validità
– stato di Famiglia con rapporti di parentela ;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.

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Lavoratori precoci: termini uniformati a quelli per l’APE sociale

18 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 598).

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha disposto (articolo 29, comma 1) l’uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (articolo 1, commi da 199 a 205, Legge n. 232/2016) a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale (articolo 1, commi da 179 a 186 della stessa legge).

Pertanto,  a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, il successivo comma 2 dell’articolo 29 del Collegato Lavoro prevede che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito delle attività di monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Tenuto conto della disposizione in esame, sono anche modificati i termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.

Quindi, le comunicazioni in questione sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l’esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuino le necessarie risorse finanziarie.

Nel caso in cui l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 203 della Legge n. 232/2016 e di cui all’articolo 11 del D.P.C.M. n. 87/2017, e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

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CIRL Formazione Professionale Lazio: firmato il rinnovo del contratto

17 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti si sono impegnate a rinnovare la contrattazione regionale entro 6 mesi dalla firma del nuovo CCNL

Il 14 febbraio 2025, dopo circa cinque mesi di trattiva e confronti serrati con la controparte, è stata definitivamente sottoscritta l’ipotesi di contratto regionale relativa al CCNL Formazione Professionale 2024/2027. In materia di aggiornamento professionale il piano impegnerà il personale per un monte di 120 ore per i dipendenti dell’Area Funzionale 3, erogazione V livello e di 80 ore per il restante personale. 
Per quanto riguarda le indennità previste dal CCNL vigente (art. 25, lett. F, punti A, B e C ed in riferimento all’art. 36, lett. B, punto 4) le Parti Sociali hanno convenuto una maggiorazione nella misura aggiuntiva del 18% della retribuzione oraria. Ad avvio anno formativo, in sede di contrattazione di ente, si stabilisce il numero di settimane di riferimento per l’anno formativo in corso. La flessibilità oraria settimanale, riferita all’orario convenzionale medio settimanale stabilito in relazione al numero delle settimane del calendario formativo, che non comporti il superamento delle 800 ore annue fino ad un massimo di 26 ore per un limite di 5 settimane nell’anno formativo, è ricompensata con la maggiorazione del 18% delle ore svolte eccedenti la media, attingendo al fondo incentivi o, in alternativa, con l’accantonamento in banca delle ore di un’ora ogni 4 ore di flessibilità prestata, da definirsi in sede di contrattazione di Ente.  
In materia di diritto allo studio, in sede di contrattazione di Ente, al fine di garantire il diritto allo studio, possono essere concessi ulteriori permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 50 ore per il conseguimento, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all’insegnamento.
Per i congedi formativi, ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 10 della L. 300/70, i dipendenti potranno richiedere, secondo quanto disposto dalla L. n. 53/2000, congedi per la formazione fino a un massimo di 11 mesi, anche frazionati, per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento di titoli di studio di secondo grado, di un diploma universitario o di laurea.
In conclusione le Parti si sono impegnate a rinnovare la contrattazione regionale entro 6 mesi dalla firma del nuovo CCNL.

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Scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione

17 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un interpello presentata da un gruppo di soci e società per ottenere un parere sull’eventuale abusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 10bis della Legge n. 212/2000 (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024, n. 35).

Gli Istanti intendono procedere a una scissione totale e asimmetrica della società, con l’obiettivo di risolvere dissidi interni e facilitare il passaggio generazionale. La scissione prevede la creazione di due nuove entità ciascuna con una composizione azionaria distinta e il trasferimento proporzionale di beni e passività. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di superare divergenze strategiche tra i soci e garantire la continuità operativa delle attività imprenditoriali. La scissione è progettata per essere fiscalmente neutrale, mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare vantaggi fiscali indebiti.

A detta degli Istanti, l’operazione di scissione prospettata non determinerà l’emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione IVA in capo alle società beneficiarie. Inoltre, l’operazione di scissione prospettata non è preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un’effettiva attività d’impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l’esercizio della medesima attività d’impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.

 

Sotto il profilo della disciplina antiabuso, l’Agenzia svolge le seguenti osservazioni.

 

In linea di principio, l’operazione di scissione, anche non proporzionale è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

 

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell’istanza di interpello, continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.

Il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ”liquidità”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni richiamate e che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l’operazione di scissione.

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L’accesso al SIISL per gli istituti di patronato

17 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° febbraio 2025, l’ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

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CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rivalutati gli importi della Paga base Nazionale Conglobata

17 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio prevista la rivalutazione di un punto percentuale

Il 31 gennaio si sono incontrate Confimprese Italia e Fesica Confsal al fine di valutare il rapporto tra retribuzioni e potere d’acquisto per i dipendenti del terzo settore, come previsto dal CCNL del 20 luglio 2023.
Le Parti hanno, infatti, stabilito la rivalutazione di un punto percentuale (+1%) dal 1° gennaio 2025.
Di seguito gli importi.

TABELLA RETRIBUZIONI 
ImportoLivelli
2.765,77 Dirigenti
2.212,55 Quadri
1.880,77 Livello I
1.770,11 Livello II
1.659,01 Livello III
1.548,88 Livello IV
1.438,22 Livello V
1.327,54 Livello VI

 

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