Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (PCM – Comunicato 21 gennaio 2022, n. 57) Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese.
In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile:
– Istituito al Mise un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
– Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) dall’emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati 40 milioni, mentre è stato aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo;
– Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni.
Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività:
– 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;
– 540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019;
– prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione. L’importo verrà deciso dal GSE.
Domande per il congedo parentale SARS CoV-2: istruzioni Inps
Si forniscono istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Dal 22 ottobre 2021, fino al 31 marzo 2022, è previsto uno specifico congedo congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.
INPS: Trasporti – Contributi sulle prestazioni temporanee – Istruzioni operative
l’Inps, con circolare 21 gennaio 2022, n. 10, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
In data 18 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee.
L’Inps con la circolare n.10 del 21 gennaio 2022, fornisce le opportune istruzioni operative e contabili
I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l’Istituto, i contributi associativi all’organizzazione sindacale stipulante.
La riscossione di tali contributi sindacali, sarà effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione nonché ogni eventuale successiva variazione.
Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS che dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d’identità.
L’organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’organizzazione.
L’organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Lo stesso va fatto anche dal datore di lavoro.
L’INPS verserà all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Le rimesse monetarie all’organizzazione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in esame, nei casi espressamente indicati nella convenzione stessa alla cui lettura si rimanda.
Nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria della gomma e plastica
Previste, dal 1 gennaio 2022, nuove retribuzioni per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche
Federgomma ricorda che, in base agli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020, con decorrenza 1° gennaio 2022, spetta il seguente trattamento economico minimo.
La tranche di aumenti è prevista nelle misure che seguono
LIV |
Dal 1/1/2022 |
---|---|
I | 24,77 |
H | 27,55 |
G | 28,89 |
F | 31,00 |
E | 31,82 |
D | 33,16 |
C | 33,58 |
B | 34,03 |
A | 36,07 |
Q | 38,31 |
I nuovi minimi saranno pertanto i seguenti:
LIV |
Dal 1/1/2022 |
---|---|
I | 1.444,57 |
H | 1.606,82 |
G | 1.684,95 |
F | 1.808,12 |
E | 1.856,16 |
D | 1.934,23 |
C | 1.958,84 |
B | 1.984,90 |
A | 2.104,00 |
Q | 2.234,58 |
Indennità sostitutiva del premio di risultato
A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.
AZIENDE TERMALI: Prorogata la vigenza del CCNL
Firmato il 20/1/2022, tra FEDERTERME e FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l’accordo per la proroga della vigenza del CCNL 24/1/2018 per i dipendenti da Aziende Termali FEDERTERME, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si sono incontrate per discutere la vigenza del CCNL Terme 24/1/2018 scaduto il 30/6/2020.
Le Parti, premesso che il grave stato di crisi conseguente alla perdurante pandemia da Covid-19 – che ha coinvolto in maniera molto significativa anche il settore termale – fa sì che non sussistano, al momento, le condizioni minime per un proficuo avvio del confronto per il rinnovo del Contratto in questione, hanno concordato di prorogare la validità e l’efficacia del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali del 24/1/2018 fino al 30/6/2022, data oltre la quale il contratto verrà a scadere senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40). Nel caso di specie, il contribuente ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale. Con riferimento al primo quesito, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
Con riferimento al secondo quesito, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Attività senza Green Pass: arriva l’elenco
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga vale per i servizi e le attività del settore alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale. Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass non è richiesto per soddisfare le seguenti esigenze: – alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio; – di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori; – di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; – di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Superbonus: condominio minimo
In analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40) Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
Si fa presente, innanzitutto che, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.
Tale criterio si applica non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, considerato che, come affermato dall’Istante, all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio (accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme e che non costituisce oggetto della presente istanza di interpello, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al secondo quesito si fa presente che il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio , nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Va, peraltro, precisato che, ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Agricoltura: emersione dal lavoro irregolare
In tema di emersione dal lavoro irregolare, se la normativa, se, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore agricolo (30.000,00 euro), dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare. L’ITL è tenuto a verificare la “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”, e quindi la loro accoglibilità. La verifica non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL.
Lo ha ribadito il Tar della Sicilia pronunciandosi sul caso di uno straniero presente sul territorio nazionale, il quale aveva impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, in suo favore, dal datore di lavoro, unitamente ad altre due analoghe richieste. Tale rigetto era motivato in ragione della insufficienza della soglia reddituale minima quantificata in Euro 30.000,00 “per ciascun lavoratore dipendente”.
La normativa in materia di emrsione dal lavoro irregolare dispone che: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto 6 di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”. Il comma 3 del medesimo articolo individua poi il campo di applicazione della norma, nel quale rientrano le dichiarazioni presentate dall’odierno ricorrente: “a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse”. Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che “Nell’istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui
La normativa, se, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore agricolo (30.000,00 euro), dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare.
Una interpretazione restrittiva nel senso prospettato nel provvedimento impugnato cozzerebbe con il tenore letterale e con la ratio logico-sistematica della norma, svuotando di significato il c. 4, dell’art. 9 d.m. 27/5/2020, che – nel prefigurare una possibile concomitanza di plurime istanze da parte dello stesso datore di lavoro – affida all’Ispettorato territoriale del lavoro il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.
Tale verifica di congruità, se, da un lato, non può esimersi dal transitare attraverso giudizi di contabilità aziendale, non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Aliquota IRAP errata: dovuta solo la sanzione per infedele dichiarazione
Ai fini IRAP, qualora in sede di dichiarazione sia applicata indebitamente l’aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria, è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione. In relazione alla maggiore imposta accertata, non sono dovute le sanzioni per omesso o ritardato versamento. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 483). La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il regime sanzionatorio applicabile in caso di indebita applicazione dell’aliquota agevolata IRAP. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, precisando che mentre la dichiarazione infedele si concreta nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, per l’effetto mancando di dichiarare somme dovute e di versare i relativi importi, l’omesso versamento sanziona la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione nonché l’ipotesi in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Nel caso di specie, la contribuente (società consortile del settore della pesca) in sede di dichiarazione ha applicato l’aliquota agevolata prevista per i consorzi del settore della pesca in luogo di quella ordinaria.
Successivamente, in esito al parere negativo dell’Agenzia delle Entrate ad hoc interpellata sull’applicabilità del beneficio, la società versava la maggiore imposta IRAP dovuta (pari al saldo a debito risultante, espungendo l’agevolazione) nonché un importo a titolo di sanzione per infedele dichiarazione, determinato nella misura di un quinto della maggiore imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso e presentando dichiarazione integrativa.
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, rilevato il tardivo pagamento dell’IRAP dovuta, l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione della sanzione per ritardato versamento.
Su ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento, i giudici tributari hanno affermato l’illegittima applicazione delle sanzioni per ritardato versamento, che deve ritenersi sussistente invece nelle ipotesi di corretta indicazione dell’imposta in dichiarazione e mancato pagamento della stessa.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la disciplina IRAP individua distinte violazioni, autonomamente sanzionate, per le differenti condotte di infedele dichiarazione e di omesso o ritardato versamento dell’imposta: sanzioni tra di loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento l’una nell’altra.
In termini generali, e quindi anche ai fini IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.