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Bonus impianti pubblicitari: determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile

21 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria indicato nell’ultima comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 18 marzo 2022, n. 88902)

A favore dei titolari di impianti pubblicitari, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale è riconosciuto un credito d’imposta attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Il Fisco ha stabilito le modalità per la fruizione del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa (20 milioni di euro). Precisamente:
– i potenziali beneficiari dell’agevolazione devono presentare telematicamente apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 10 marzo 2022;
– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione,
– autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato nella suddetta comunicazione, moltiplicato per la percentuale resa nota con il provvedimentoin oggetto. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all’ammontare complessivo degli importi dei canoni indicati nelle comunicazioni. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento;
– per consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo che possano essere scartati i modelli F24 nei quali sono esposti crediti in compensazione per un importo maggiore di quello disponibile per ciascun beneficiario.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, con il provvedimento in oggetto si rende noto che il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Nel caso in cui il credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

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Iva al 10% per gli integratori alimentati con fermenti lattici

18 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’integratore alimentare, che agisce sull’equilibrio della flora intestinale e favorisce la digestione, classificato dall’Agenzia delle dogane con il codice 2106.90.92 della Nomenclatura combinata è riconducibile ai prodotti individuati dalla Tabella A, parte III, punto 80 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Iva) e usufruisce dell’aliquota Iva al 10% (Agenzia Entrate – risposta 17 marzo 2022, n. 121).

Gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta viene riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che ne analizza la relativa composizione. In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili, in base al parere dell’Agenzia, ai prodotti indicati nella cit. Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Detto questo, il caso di specie si riferisce a integratori alimentari con alta concentrazione di fermenti lattici vivi (30 miliardi per capsula), che agiscono sull’equilibrio della flora intestinale e favoriscono la funzione digestiva.
A riguardo, l’ufficio delle Dogane, in funzione della composizione, della modalità di consumo e della destinazione d’uso, ha classificato gli integratori alimentari con fermenti lattici al Capitolo 21 “Preparazioni alimentari diverse”.
Le suddette preparazioni sono spesso indicate sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, e vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.
Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata dalle Dogane, ai suddetti integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.

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Fisco: modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta”

18 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti su modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto e su efficacia e applicabilità della rendita attribuita (Agenzia delle entrate – Circolare 17 marzo 2022, n. 7/E).

Con il Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (DM n. 701/1994) è stata introdotta una procedura di tipo informatico denominata “DOCFA” che consente, tra l’altro, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Le modalità ed i termini del procedimento che portano, a seguito della proposta formulata, alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva, sono state oggetto, nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi.
Con la circolare n. 7/E del 2022, in considerazione degli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti, sia per quanto riguarda la natura del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato DM n. 701 del 1994, per la determinazione della rendita catastale definitiva, sia sull’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Le indicazioni contenute nella citata circolare riguardano, in particolare, la gestione del procedimento di verifica della rendita proposta ai sensi del citato decreto n. 701.
Nello specifico, il Fisco ribadisce :
– in relazione alle modalità e ai termini per la rettifica della rendita catastale proposta, in considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, dunque, il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica. Ciò in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva;
– la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, per cui occorre differenziare:
   * l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell’atto attributivo della rendita;
   * l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).
Alla luce del consolidamento dei pronunciamenti della Corte di Cassazione, e dei chiarimenti sopra esposti in ordine alla natura del termine e all’efficacia e utilizzabilità delle rendite catastali, l’Agenzia ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, coerentemente con il portato normativo dell’art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994 che stabilisce che la (… rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l’ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva”).
Le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti.

 

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Definiti i costi massimi specifici agevolabili per i bonus edilizi

17 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di bonus edilizi, definiti i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici (Ministero della transizione ecologica – Decreto 14 febbraio 2022).

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione.
Per le tipologie di intervento non ricomprese tra i costi massimi specifici (allegato A del D.M. 14 febbraio 2022), l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

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Rientro lavoratore distaccato all’estero: esclusione del “regime impatriati”

17 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il lavoratore che rientra in Italia dopo il distacco all’estero intervenuto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro non può beneficiare del regime fiscale agevolato degli impatriati. (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 marzo 2022, n. 119).

Allo scopo di invertire la tendenza di espatrio dei lavoratori all’estero è stato introdotto un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro (dipendente e autonomo) di coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo un determinato periodo di permanenza all’estero.
In particolare, sono destinatari del regime agevolato i lavoratori che:
– trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
– non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Con riferimento ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’agevolazione non può essere riconosciuta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
In altri termini il regime degli impatriati non è applicabile quando il rientro in Italia sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco, ovvero vi sia continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio.
Tale restrizione del campo di applicazione del regime agevolato risponde all’esigenza di evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non in linea con le finalità attrattive della norma.

Secondo l’Agenzia delle Entrate tale condizione di esclusione del regime agevolato è ravvisabile nell’ipotesi di lavoratore che rientri in Italia a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione con il medesimo datore di lavoro.

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Accertamento: prova contraria a carico del contribuente

17 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ipotesi di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Corte di cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7489).

La Corte di Cassazione, in materia di accertamento fondato sulla verifica delle movimentazioni bancarie, ha avuto già modo di chiarire che la presunzione di cui all’art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dall’art. 51, co. 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli accrediti (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli addebiti) come ricavi.

Trattasi di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
E con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente, quest’ultimo ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale.

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Agevolazione “prima casa” anche se il precedente immobile è dichiarato inagibile

17 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Agevolazioni ai fini dell’acquisto di altro immobile con agevolazione “prima casa” in presenza di una oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto”, dichiarato inagibile dall’Autorità competente (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 17 marzo 2022, n. 1)

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere, tra le altre, le seguenti condizioni:
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. (Nota II- bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici ” prima casa”, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.
Al riguardo, l’intento del legislatore è evitare il duplice godimento dell’agevolazione ” prima casa” che si realizzerebbe – all’atto del secondo acquisto – laddove l’agevolazione sia stata già goduta in precedenza dal medesimo contribuente per un immobile di cui risulti ancora titolare.
Più di recente, Il Fisco, in una ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, ha affermato come, per effetto dell’evento stesso, si è verificato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative.
Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto” risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ” pre posseduto”, si potrà beneficiare dell’agevolazione ” prima casa” per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa. In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ” prima casa” che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ” pre posseduto”, indisponibile per il proprietario.

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Anagrafe tributaria: prorogati i termini per comunicare i dati relativi agli interventi edilizi ed energet

16 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogati al 7 aprile 2022 i termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – provvedimento 16/3/2022 n. 83833)

In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 7 aprile 2022.

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L’antieconomicità dell’attività del taxista legittima l’accertamento

16 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La presunzione di ricavi non dichiarati legittima l’avviso di accertamento dell’ufficio dell’Amministrazione finanziara in caso evidenti incongruenze emerse relativamente ai ricavi dichiarati, tali da far ritenere l’inattendibilità della dichiarazione resa dal contribuente (Corte di cassazione – ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805).

I giudici della Corte hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria che pure in presenza di un’attività congrua e coerente agli studi di settore ha ritenuto esigui, incongruenti e inattendibili i ricavi dichiarati sulla base dei dati indicati dal contribuente nel modello degli studi di settore oltre ad alcuni dati.
Nel caso di specie, i dati emersi dal controllo contabile del “Registro dei corrispettivi” e delle “schede carburanti” ed in particolare il fatto che i costi dei carburanti erano attestati trimestralmente ad una cifra piuttosto costante, di circa € 700,00 al trimestre, costo che rimaneva costante in contabilità a prescindere dalla quantità di chilometri percorsi nei vari trimestri, hanno portato a giudicare inattendibilità della contabilità , con la conseguenza di ritenere legittimo l’operato dell’ufficio che sulla base di tali elementi ha ricostruito i ricavi del servizio taxi attraverso l’elaborazione logica di elementi presuntivi fondati su atti ufficiali e dati certi e, quindi, dotati di valore indiziario “forte”.
Sull’argomento i giudici della Corte hanno più volte chiarito che il fatto che l’accertamento tragga spunto da uno studio di settore non esclude che esso possa fondarsi anche su altri elementi significativi aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. In particolare, l’accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando, come nella specie, all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d’impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata. Ne consegue, che una volta che l’Amministrazione abbia contestato l’anti-economicità di un’operazione posta in essere dal contribuente perché basata su una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere dello stesso contribuente dimostrare la liceità fiscale dell’operazione e quindi di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.

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Superbonus e pro-rata IVA: sconto in fattura “parziale”

16 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia deIle Entrate ha chiarito che i soggetti che operano in regime pro-rata, a fronte delle spese ammesse al Superbonus possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA. (Risposta 15 marzo 2022, n. 118).

In tema di Superbonus l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese agevolabili, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
In altri termini l’IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli interventi agevolabili da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus.
In caso di soggetti che applicano il pro-rata IVA (soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti), il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
In corso d’anno, la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
Tale meccanismo di determinazione dell’Iva detraibile comporta che al momento di emissione delle fatture relative agli acquisti, l’IVA non detraibile è determinata in via provvisoria, in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata.
Nel caso di spese ammesse al Superbonus, l’applicazione del pro-rata non consente di determinare la quota di Iva effettivamente indetraibile al momento di emissione delle fatture. Ne consegue, che qualora si intenda optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore, questo deve essere calcolato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).
Per la quota di IVA indetraibile è possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento in sede di dichiarazione dei redditi, una volta determinata la percentuale di detrazione dell’anno, in relazione alla quota effettivamente rimasta a carico.

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