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Operazione Poseidone: la Corte Costituzionale torna sulle sanzioni civili

28 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS recepisce la sentenza con cui la Corte Costituzionale ribadisce l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2403).

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, torna a occuparsi della cosiddetta “Operazione Poseidone” in particolare, delle sanzioni civili.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ripercorre le più significative pronunce della Corte sull’argomento, ben noto ai lavoratori autonomi.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

 

Successivamente (sentenza n. 238/2022), la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

 

Infatti, secondo la Corte, la finalità della Gestione separata INPS è quella di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento, ciò in virtù di un principio di “universalizzazione” della tutela previdenziale.

 

Con la sentenza n. 55/2024 la Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

 

L’INPS, già nella circolare n. 107/2022, aveva recepito l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS chiarisce il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, e applicabili ratione temporis.

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CCNL Autostrade: rinnovo polizza sanitaria fino al 30 giugno 2026

27 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
– riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
– riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
– l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.  

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Maxi deduzione costo del lavoro, emanato il decreto attuativo

27 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato on line il provvedimento contenente le modalità applicative dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (D.M. 25 giugno 2024).

Il D.M. 25 giugno 2024 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs, n. 216/2023 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.

Il provvedimento dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023).

I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono (articolo 2):
– i titolari di reddito d’impresa: ovvero, le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale; le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
– gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUI.

L’incremento occupazionale

L’articolo 4 del D.M 25 giugno 2024 prevede le modalità con le quali determinare l’incremento occupazionale. Al riguardo, il comma 1, dispone che l’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta. 

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra (articolo 5) :
– il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
– l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. 

Infine, l’articolo 6 del provvedimento in argomento rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, ai fini della verifica della corretta fruizione dell’agevolazione.

 

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CCNL Bancari Credito Cooperativo: proseguono le trattative

27 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Costituzione del FOCC, modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito ed incrementi retributivi al centro del confronto 

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima delle tre giornate di incontri dedicati al rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed  al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane tra Federcasse e Fabi First Cisl, Fisac-Cgil e Ugl Credito Uilca.
Per quanto riguarda l’argomento salariale, Federcasse ha dichiarato che è certo il recupero salariale, ma si necessita di un confronto sulle tempistiche e sull’ammontare degli arretrati. Resta, invece, problematica la questione della riduzione dell’orario di lavoro.
Durante l’incontro, sono proseguite le discussioni  sui temi relativi agli ultimi incontri. Restano, infatti, ancora da discutere la costituzione del FOCC e le modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito, in quanto argomenti di cui è necessario un incontro ad hoc.
Le prossime riunioni sono fissate per il 27 e 28 giugno.

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Utilizzo dei dati biometrici per la rilevazione delle presenze: il Garante dice no

27 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Garante della privacy sanziona una società per aver usato i dati biometrici dei lavoratori per la rilevazione delle presenze sul posto di lavoro, ribadendo l’illiceità di tale utilizzo (Garante per la protezione dei dati personali, nota 26 giugno 2024, n. 525).

È possibile usare i dati personali dei dipendenti attraverso sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro? Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere negativo, ribadendo la propria posizione in merito.

 

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società concessionaria. Con il reclamo, veniva anche denunciato l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali.

 

Il Garante ha precisato nuovamente che l’utilizzo di dati biometrici non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze.

 

Pertanto, l’Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

 

Inoltre, il Garante ha accertato che la concessionaria in questione, da più di 6 anni, raccoglieva attraverso un software gestionale dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Ciò avveniva senza un’idonea base giuridica e un’adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza.

 

L’Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

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CCNL Riscossione Tributi: resoconto incontro sul telelavoro

27 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ultime fasi per l’accordo sul telelavoro, le OO.SS. hanno disdetto il contratto integrativo aziendale

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila-Uil e Unisin si sono incontrate nella giornata del 25 giugno per ultimare l’accordo sul telelavoro. Al fine di stilare la graduatoria finale, le domande pervenute, che sono state molte come si evince dal comunicato, sono state esaminate e ne sono state accolte 127 su 663; 5 sono in fase di istruttoria e 8 in fase di assegnazione; per le quali le domande possono essere accettate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, risultano lavoratrici e lavoratori disabili in situazioni di gravità, ex art.3 comma 3 L.104/92 che non hanno ancora presentato domanda di accesso al telelavoro nei termini previsti, a cui è stata data facoltà di farlo, fermo restando i requisiti ed i criteri previsti dall’accordo. Il prossimo anno, le domande devono essere rinviate al fine di stilare una nuova graduatoria. 
Nel corso dell’incontro non si è discusso solo di telelavoro. Infatti, le OO.SS. hanno formalizzato all’Ente la disdetta del contratto integrativo aziendale vigente. Tuttavia, il contratto, che risulta in scadenza, continua a trovare applicazione per il tempo utile a definire la trattativa per il rinnovo. Il prossimo incontro è previsto per l’11 luglio nel corso del quale di parlerà dell’aggiudicazione della polizza sanitaria aziendale.

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Ebinter Umbria: in arrivo aiuti per le imprese e i lavoratori

26 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le domande per accedere ai contributi e alla formazione gratuita possono essere presentate entro il 31 gennaio 2025

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha stanziato contributi e formazione gratuita per l’anno 2024 dedicati al sostegno delle imprese e dei lavoratori. Per accedere ai benefici occorre presentare domanda online entro il 31 gennaio 2025 tramite la piattaforma dell’Ente. Per quel che riguarda gli interventi per le imprese sono previsti corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e contributo per la stabilizzazione dell’occupazione. Mentre, per gli interventi in favore dei lavoratori sono previsti aiuti per la genitorialità; evoluzione digitale, sostegno per figli con invalidità con un contributo di 500,00 euro; sostegno per il periodo di comporto e per il congedo parentale.
Inoltre, l’Ente ha previsto per le imprese un catalogo di oltre 80 corsi gratuiti, obbligatori e di riqualificazione in varie materie quali: amministrazione, commercio alimentare, comunicazione, gestione risorse umane, igiene ambientale, informatica, lingue straniere, marketing, web marketing e sicurezza sul lavoro. È prevista una figura specializzata, il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale, messa a disposizione dei lavoratori e delle imprese che ha il compito di informare e rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e supportare i responsabili aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa.

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Ebav Veneto: Welfare contrattuale per l’apprendistato

26 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Contributo a favore delle imprese per  l’acquisizione della qualificazione professionale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo rivolto alle imprese del settore Metalmeccanico e Odontotecnico per la trasformazione del contratto di apprendistato, per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015.
A tal fine, è necessario:
– inviare entro il 30 giugno 2024 la domanda congiuntamente alla copia della ricevuta di avvenuta comunicazione obbligatoria di trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante;
– il conseguimento del titolo di qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore. 
L’ anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Il servizio può essere richiesto anche per i contratti di apprendistato attivati antecedentemente al 1° gennaio 2021, la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo, pari a 400,00 euro, verrà erogato qualora siano decorsi almeno 4 mesi dal momento della trasformazione, con mantenimento del rapporto di lavoro, ovvero siano state inviate a Ebav 4 denunce mensili BO1 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista. 
La mancanza di dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione o di altri requisisti richiesti, potrebbero impedire la erogazione del contributo nei tempi previsti.

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Contributi obbligatori 2024 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli

26 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 (INPS, circolare 25 giugno 2024, n. 74).

Entro i termini del 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025 dovranno essere pagati, attraverso il modello F24, i contributi obbligatori 2024 dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

 

Lo ricorda l’INPS nella circolare in oggetto in cui vengono comunicati anche gli importi della contribuzione IVS, di maternità e INAIL relativamente all’anno 2024. Nell’Allegato n. 1 alla circolare sono poi riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

 

Contributi IVS

 

La contribuzione IVS a carico dei soggetti in questione, come noto, è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito, a sua volta ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla Legge n. 233/1990 in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2024 il reddito giornaliero è fissato nella misura pari a 63,06 euro. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale che, relativamente all’anno 2024, è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

 

Anche nel 2024 i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

 

Contributo di maternità

 

Il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contributo INAIL

 

Relativamente al contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, lo stesso resta fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

 

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Somministrazione, appalto e distacco illeciti: il regime intertemporale delle sanzioni

25 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite nuove indicazioni operative sulle disposizioni normative contro questa tipologia di reati (INL, nota 24 giugno 2024, n. 1133).

Dopo la recente nota n. 1091/2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) torna a occuparsi di somministrazione, appalto e distacco illeciti: in questo caso, sotto il punto di vista del regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, l’INL rileva innanzitutto che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024. Infatti, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

Invece, in riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (articolo 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, occorre chiarire anche il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo e proseguite oltre tale data.

Il carattere permanente della somministrazione illecita

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. Più in particolare, “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori “occupati” e quantifica la sanzione tenendo conto di “ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l’attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l’agenzia dalla quale provengono i lavoratori” (Sentenza Cassazione n. 25313/2015).

La stessa ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge. La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Premesso ciò, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo articolo 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, va chiarito anche che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito che, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

 

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