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CIPL Edilizia Industria Milano: stabilito l’EVR per l’anno 2024

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Verificata l’erogazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione

Il 12 marzo 2024, le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo di verifica dei parametri territoriali per la conferma dell’Elemento variabile della retribuzione. Attestato l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri nel raffronto dei trienni 2020/2021/2022 e 2021/2022/2023, per l’anno corrente, l’EVR da corrispondere in quote mensili agli operai e agli impiegati (anche apprendisti) è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 31 dicembre 2023.

Verifica per il riconoscimento dell’EVR nell’anno 2024
ParametroPeso ponderaleTrienni di riferimentoDati a confrontoRilevazione del parametro
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile25%2023/22/21 
con
2022/21/20
203.785
>
177.830
Positivo
Monte salari denunciato in Cassa Edile25%2023/22/21 

con

2022/21/20

2.048.899.016
>
1.717.032.955
Positivo
Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni25%2023/22/21 

con

2022/21/20

244.154.002
>
207.034.660
Positivo
Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile25%2023/22/21 

con

2022/21/20

27.102
>
24.715
Positivo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l’anno 2024: 100%

Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 65% dell’ EVR territoriale, dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri aziendali da attivarsi obbligatoriamente entro il 30 ottobre 2024.

 

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CCNL Assicurazioni Ina Assitalia: riprendono le trattative

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le richieste dei sindacati incrementi retributivi, un maggior numero di permessi ed un aumento dei buoni pasto 

Il 12 marzo scorso si sono incontrati l’organizzazione datoriale Anagina e le Organizzazioni sindacali Fist-Cisl, Fisac-Cgil,Una e Uilca al fine di riavviare le trattative, ferme dall’autunno 2022, per il rinnovo del CCNL applicabile agli impiegati amministrativi delle agenzie generali di Generali Italia Spa (ex Agenzie Ina Assitalia).
Anagina ha dato riscontro positivo in merito alla richiesta dei sindacati su un aumento retributivo e su una nuova proposta per la copertura sanitaria.
I sindacati, invece, ritengono insufficienti le proposte datoriali e hanno definito essenziali i seguenti aspetti:
– un rinnovo che consideri i 4 anni di vacanza contrattuale;
– un aumento economico che consideri l’aumento dei prezzi;
–  una copertura sanitaria integrativa fruibile e dignitosa;
– un aumento dei buoni pasto;
– un aumento dei permessi personali.
I sindacati hanno, pertanto, valutato positivamente l’incontro riservandosi di esaminare la documentazione richiesta ad Anagina.
Il prossimo incontro è fissato per il 25 marzo prossimo. 

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Funzionalità di “Subentro Patronato” a disposizione dei richiedenti l’AUU

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per le domande di Assegno unico e universale già presentate, i richiedenti hanno a disposizione una nuova funzionalità con cui conferire all’istituto di patronato il mandato di assistenza e rappresentanza ai fini del subentro nella gestione dell’istanza (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1108).

 

La domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), come ben noto, può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato.

L’INPS, nel messaggio in oggetto, illustra la nuova funzionalità di “Subentro Patronato” che consente al richiedente dell’AUU di conferire all’istituto di patronato il mandato di assistenza e rappresentanza relativo a una domanda già in corso, presentata dallo stesso cittadino o da un diverso istituto di patronato.

 

Per usufruire della suddetta funzionalità, il cittadino potrà rivolgersi direttamente al nuovo patronato o, in alternativa, alle strutture territoriali dell’INPS. 

 

Il nuovo servizio è disponibile per gli operatori di patronato nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, alla voce “Subentro Patronato”. Per accedere alla funzionalità è necessario inserire il numero della domanda di AUU per la quale effettuare il subentro e il codice fiscale del richiedente.

 

Se è presente una domanda che soddisfa i criteri di ricerca inseriti, l’operatore del patronato deve confermare l’operazione attraverso l’invio (Invia OTP) di un codice numerico di riscontro. Tale OTP viene inviato al richiedente l’AUU sul suo numero di cellulare registrato sugli archivi dei contatti in possesso dell’Istituto.

 

Dopo avere inserito correttamente il codice di riscontro fornito dal cittadino e avere verificato la correttezza dei dati presentati, l’operatore di patronato deve allegare in procedura il mandato di assistenza e rappresentanza mediante la funzionalità “Scegli file” e confermare l’operazione. 

 

A conclusione dell’iter di subentro, nel corso della giornata, viene inviata all’istituto di patronato uscente una PEC per informarlo che il cittadino ha conferito mandato ad altro soggetto.

 

Per procedere alla richiesta di subentro è necessario che i contatti del richiedente l’AUU siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione “Contatti” dell’area riservata MyINPS nel sito istituzionale: in caso contrario, il cittadino potrà rivolgersi alla struttura territoriale INPS di riferimento per procedere con la richiesta di subentro. 

 

In particolare, in questa ipotesi, per il subentro a una domanda attualmente in carico a un istituto di patronato è necessario allegare in procedura – con il relativo protocollo – sia il mandato di assistenza e rappresentanza al nuovo patronato, sia la comunicazione di revoca del mandato di assistenza all’istituto di patronato che ha attualmente in carico la domanda. Nel caso specifico in cui la domanda di interesse sia in carico al cittadino, è sufficiente il solo mandato di assistenza e rappresentanza all’istituto di patronato subentrante.

 

Il subentro viene finalizzato, quindi, con l’inserimento in procedura della suddetta documentazione e la selezione dell’istituto di patronato con il relativo ufficio territoriale che avrà in carico la domanda di AUU.

 

Anche in questa ipotesi verrà inviata una PEC all’istituto di patronato uscente con l’informazione che un nuovo soggetto è subentrato nella gestione della domanda di AUU. 

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CCNL Calzature Industria: al via le trattative per il rinnovo contrattuale

18 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’incontro ha ribadito quanto anticipato nella piattaforma su retribuzioni, welfare e inquadramento dei lavoratori

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL Calzature, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto riguarda circa 75mila lavoratori che operano in 4.000 imprese. Le Sigle, congiuntamente con Assocalzaturifici, hanno esposto le richieste contenute nella piattaforma sindacale, mettendo in evidenza i temi chiave, quali: inquadramento dei lavoratori, retribuzioni, welfare, conciliazione tempi vita-lavoro, senza dimenticare la formazione. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, tra le richieste dei sindacati in piattaforma si era parlato di un aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, incremento dell’elemento di garanzia retributiva e riduzione dell’orario di lavoro. Nel corso della riunione, sono state sottolineate anche le tematiche riguardanti la violenza di genere e le pari opportunità. A tal proposito si è condivisa la volontà di attivare strumenti e percorsi che hanno come obiettivo quello di superare le disparità, al fine di eliminare qualsivoglia discriminazione o violenza.
A conclusione dell’incontro, le Parti hanno individuato le prossime date per calendarizzazione delle riunioni future.

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CIPL Edilizia Industria Pordenone: definito l’EVR 2024

15 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli indicatori per l’Elemento variabile della retribuzione 2024

L’Ance Alto Adriatico, Fillea-Cgil, Ficla-Cisl e Feneal-Uil di Pordenone si sono riunite per determinare gli indicatori relativi all’EVR 2024 provinciale, come si evince dal verbale di accordo dell’8 marzo 2024. Le Parti sociali hanno preso atto che il numero dei parametri che presentano una variazione pari o positiva per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione sono quattro; e che, ai sensi del comma 9 degli art. 19 e 20 del CIPL del 13 settembre 2022, essendo stata raggiunta una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati, l’EVR per il 2024 è fissato nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. 

Verifica andamento indicatori/parametri con riferimento ai dati dell’ultimo anno disponibile
Verifica 2023 per EVR erogabile nel corso del 2024
 Peso ponderaleTriennio di riferimentoConfronto tra le medie dei trienniSegno dell’indicatore ai fini del calcolo dell’EVR
Numero lavoratori iscritti in CE25,002020-2021-2022

VS

4.027 positivo
2019-2020-20213.606
Monte salari denunciato in CE25,002020-2021-2022

VS

32.602.578positivo
2019-2020-202130.534.372
Ore denunciate in CE25,002020-2021-2022

VS

2.949.015positivo
2019-2020-20212.800.505
Ore complessive di CIG25,002020-2021-2022

VS

271.980positivo
2019-2020-2021295.411
Esito verifica EVR erogabile nella misura del 100% della misura piena 4%

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CCNL Restauro Beni Culturali: siglato il contratto

15 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e l’ampliamento delle tutele dal punto di vista formativo e sanitario

Il 6 marzo 2024 è stato sottoscritto tra l’Ari – Associazione Restauratori d’Italia, la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Mondo Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro autonomo in generale, e la Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, assistita dall’Unione Generale del Lavoro, con l’assistenza tecnica di Anci – Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro, il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di restauro, valido fino al 5 marzo 2027. 
Il campo di applicazione del contratto è strettamente connesso con l’attività di restauro specialistico ed in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti garantisce ai propri dipendenti equivalenza di tutele rispetto ad altri contratti di categoria. 
Nel nuovo contratto sono previsti aumenti retributivi, nonchè l’ampliamento delle tutele in materia di previdenza sanitaria e di formazione. Grazie al fondo paritetico nazionale FondItalia, è garantita l’opportunità di una formazione continua, basilare per la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze. Attraverso l’attività dell’Ente Bilaterale vengono invece assicurate ai lavoratori le tutele economiche e normative attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Con il rinnovo contrattuale in questione, affermano le OO.SS., viene ulteriormente rafforzata e perfezionata l’autonomia delle imprese e dei professionisti che operano nel settore. 

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Permesso unico di soggiorno e lavoro: le disposizioni europee

15 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Strasburgo ha approvato norme che impongono una decisione sulle domande entro un termine massimo di 90 giorni (Parlamento europeo, comunicato 14 marzo 2024).

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2024 norme più puntuali per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. In particolare: 

– la decisione sulle domande dovrà essere presa entro un termine massimo di 90 giorni;

– il titolare del permesso potrà presentare domanda all’interno del territorio dell’UE e cambiare datore di lavoro;

– la disoccupazione senza revoca di permesso sarà possibile fino a 6 mesi.

Il permesso unico

In sostanza, l’aggiornamento della direttiva sul permesso unico, adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell’UE, creando un contesto comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi, è stato adottato con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 astensioni.

Il Parlamento ha fissato un limite di 90 giorni per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi. Le procedure su fascicoli particolarmente complessi potrebbero ottenere un’estensione di 30 giorni, e il tempo per consegnare un visto, se necessario, non è incluso. Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all’interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell’UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

Il cambio di datore di lavoro

Grazie alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo. Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che sarà sufficiente una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro. Le autorità nazionali avranno 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa. I deputati hanno inoltre limitato le condizioni in base alle quali tale autorizzazione può essere soggetta a test del mercato del lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi durante il quale non sarà possibile un cambio di datore di lavoro. Tuttavia, un cambiamento durante tale periodo sarebbe comunque possibile nel caso in cui il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

La disoccupazione

Nel caso in cui un titolare di un permesso unico rimanga disoccupato, avrà fino a 3 mesi — o 6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni — per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai 2 mesi secondo le norme vigenti. Gli Stati membri dell’UE potranno scegliere di offrire periodi più lunghi. Se un lavoratore ha è stato soggetto a condizioni lavorative di sfruttamento, gli Stati membri prorogheranno di 3 mesi il periodo di disoccupazione durante il quale il permesso unico rimane valido. Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di 3 mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio. Gli Stati membri avranno 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa legislazione non si applicherà in Danimarca e Irlanda.

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L’INL sulle novità introdotte dal Decreto PNRR 4

15 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ispettorato nazionale del lavoro fa il punto su alcune delle principali novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 nel mondo del lavoro (INL, nota 13 marzo 2024, n. 521).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4), entrato in vigore lo scorso 2 marzo, come noto, ha introdotto alcune significative novità anche nel settore del lavoro, alcune delle quali coinvolgono direttamente l’INL.

Nella nota in commento, dunque, l’Ispettorato riassume le principali disposizioni contenute nel citato decreto, in attesa della conversione in Legge.

 

Durc e regolarità contributiva

 

L’articolo 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”.

 

Il diritto ai benefici viene comunque mantenuto in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Quando le violazioni amministrative non possono essere regolarizzate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Maxisanzione per lavoro irregolare

 

Sul piano sanzionatorio, per contrastare il lavoro irregolare, viene elevato dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’articolo 3 del D.L n. 12/2002 in caso di impiego di lavoratori “in nero”, e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, all’articolo 12 del D.Lgs. n. 136/2016, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

 

Lista di conformità INL

 

Viene introdotta la “Lista di conformità INL”, un elenco informatico consultabile pubblicamente dove l’INL provvede a iscrivere l’impresa, previo assenso, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità.

 

Conseguentemente, i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (articolo 29, commi 7-9). 

 

Esonero contributivo settore lavoro domestico

 

In caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, l’articolo 29, commi 15-18, prevede un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

 

Condizione richiesta al fine di poter godere dell’esonero è che il datore di lavoro destinatario della prestazione possegga un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

 

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia a oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

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Fondo Sanedil: le prestazioni per il 2024

14 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le prestazioni sanitarie previste il ricovero per intervento chirurgico, le visite specialistiche ed il rimborso dei ticket in caso di maternità

Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori operai e impiegati del settore delle costruzioni edili, ha pubblicato le prestazioni previste dai Piani Sanitari per l’anno 2024.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario Unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie.
Tra le prestazioni sono previste:
– il ricovero per grande intervento chirurgico: il massimale annuo è di 112.500 euro per il titolare e di 168.750 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto delle lenti: il massimale annuo è di 193,75 euro per il titolare e di 287,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– la montatura di occhiali: il massimale annuo per nucleo familiare è di 394,00 euro
– le visite specialistiche: il massimale annuo è di 1.312,50 euro per il titolare e di 1.968,75 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche: il massimale annuo è di 625,00 euro per il titolare e di 937,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– le cure odontoiatriche e conservative: il massimale annuo per nucleo familiare è di 250,00 euro;
– il rimborso delle spese sanitarie a seguito di malattia professionale: il massimale annuo è di 1.000 euro.
Si specifica che gli iscritti possono accedere, previa registrazione, all’area riservata di Sanedil e prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.

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CCNL Allevatori Zootecnici: la seconda rata dell’ Una Tantum nel mese di marzo

14 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione di marzo la seconda delle tre rate dell’Una Tantum

Con l’ipotesi di accordo del 14 novembre 2023, le Parti sociali hanno stabilito per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, l’erogazione di Una Tantum, calcolata sulle undici mensilità (gennaio-ottobre 2023 e quattordicesima 2023), corrisposta in tre rate uguali: dicembre 2023, marzo 2024, giugno 2024.
Di seguito gli importi da erogare nel mese di marzo. 

Area/LivelloImporto
1/2279,44
1/3267,28
1/4255,05
1/5245,97
2/1236,90
2/2230,59
2/3221,41
2/4A209,27
2/4B205,29
2/5202,96
2/6193,79

 

 

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