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Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.

 

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Domande di NASpI e DIS-COLL: la nuova procedura esclusiva di invio

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° marzo 2024 la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 804).

Nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, come noto, è stata implementata la nuova procedura di invio della domanda per l’accesso alla NASpI – inizialmente per i cittadini e il Contact Center e, successivamente, in via sperimentale, anche per gli istituti di patronato.

 

In seguito, è stata comunicata l’estensione della nuova procedura anche alla presentazione delle domande di indennità di disoccupazione DIS-COLL, dando di fatto luogo a una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che, a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli istituti di patronato.

 

L’utente è guidato alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi e la procedura suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

I cittadini interessati possono autenticarsi sul sito istituzionale con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – e accedere al servizio di presentazione della domanda attraverso uno dei seguenti percorsi:

 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
  •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

 

Invece, gli istituti di patronato, una volta all’interno del portale, possono utilizzare uno dei percorsi seguenti:

 

  •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

  •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

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CCNL Sanità-Personale non medico: sottoscritto in via definitiva l’accordo per la sezione ricercatori

22 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo una lunga fase di certificazione è stato sottoscritto il contratto per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021

Al termine di una lunga fase di certificazione presso gli organi di controllo finanziario, nella giornata di ieri 21 Febbraio 2024 Aran e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro, che interessa circa 2.000 dipendenti, relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021.
Con il nuovo contratto sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, e sono stati introdotti istituti contrattuali quali gli incarichi e, per il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, i differenziali economici di professionalità. Il percorso di carriera del ricercatore sanitario avviene dunque unicamente mediante incarico, così come già avviene per la dirigenza sanitaria e, per l’area del comparto, all’area del personale di elevata qualificazione, superando l’applicazione dei differenziali economici di professionalità. L’istituto degli incarichi responsabilizza maggiormente il personale interessato nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari.
Con la trattativa per il CCNL 2022-2024 proseguirà il percorso di rafforzamento dei diritti e delle tutele del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. 

 

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Contributi volontari: gli importi dovuti per il 2024

22 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Comunicati i nuovi valori a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (INPS, circolare 21 febbraio 2024, n. 36).

L’INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +5,4%, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Pertanto, sulla base di questa variazione, la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) è pari a 55.008 euro. Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro.

Per il 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti all’evidenza contabile separata e Fondo Volo  

Nella circolare in commento, tra gli importi riportati, ci sono anche quelli dovuti dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. che continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Anche per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. 

Inoltre, per il 2024 non si è verificata nemmeno alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

Giornalisti pubblicisti e praticanti

Confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%, anche per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Infine, nella circolare in argomento sono inclusi i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, divisi per categorie e versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti (oscillanti secondo la specifica tipologia tra il 23,70% e il 24,18%).

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CCNL Panifici: sottoscritto l’accordo sui futuri aumenti contrattuali

22 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione di febbraio in arrivo gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali 

Il 31 gennaio scorso, le Associazioni datoriali Assipan, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, Assopanificatori-Fiesa, con l’assistenza di Confesercenti e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno stabilito l’erogazione, dal 1° febbraio 2024, di una somma a titolo di aumento sul futuro rinnovo contrattuale pari a 35,00 euro lordi mensili sul livello A2 per i panifici artigianali e di 56,00 euro lordi mensili sul livello 3B per i panifici industriali, riparametrati sugli altri livelli di inquadramento.
Suddette somme, da intendersi come incremento della paga base, sono state definite nelle more del rinnovo del CCNL che riguarda il personale dipendente da aziende di panificazione, anche per attività collaterale e complementare e per il personale che presta servizio nei negozi di vendita al dettaglio di pane, generi alimentari e vari. Pertanto, dal 1° febbraio 2024, la retribuzione è quella indicata nelle tabelle riportate di seguito.

Panifici artigiani

LivelloRetribuzione dal 1° febbraio 2024
A1S1.916,07
A11.749,86
A21.599,66
A31.439,30
A41.333,06
B11.880,18
B21.429,83
B3S1.367,22
B31.326,27
B41.235,28

Panifici industriali

LivelloRetribuzione dal 1° febbraio 2024
12.173,61
22.042,98
3A1.921,22
3B1.822,31
41.616,66
51.494,88
61.338,48

All’interno del verbale, le Parti stabiliscono anche l’intensione reciproca di sottoscrivere un accordo sulla governance della bilateralità con lo scopo di aggiornare gli statuti ed i regolamenti di Ebipan e Fonsap, e di ricomporre i relativi organismi, anche in virtù della presenza di Assipan Confcommercio, tra i firmatari del contratto collettivo. 

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Ebat Foggia: stanziato il contributo patente di guida B e abilitazione alla guida di muletti e trattori

22 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogato il contributo per l’acquisizione della patente B o abilitazione alla guida di trattori e muletti per i lavoratori del settore

Ebat Foggia, l’Ente bilaterale della provincia di Foggia ha stabilito per quest’anno l’erogazione di un contributo a favore di tutti i lavoratori del settore che acquisiscono la patente di guida categoria B o il primo rilascio e rinnovo dell’abilitazione alla guida del trattore e del muletto.
Le risorse stanziate sono pari a 20.000,00 euro, mentre la somma unitaria del contributo è di 400,00 euro dedicata alla patente di guida categoria B, e 80,00 euro per trattorista e mulettista, al netto degli oneri di legge.
Possono richiedere il contributo coloro che prestano attività lavorativa nelle aziende agricole della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il Contratto Provinciale di Lavoro, in regola con i versamenti contributivi alla Bilateralità riferiti all’anno 2022.
Gli stessi devono inoltre esser iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli OTI ed OTD di Foggia, con 102 giornate nel periodo 2021-2022.
Per i residenti fuori la provincia di competenza della Cassa ed impiegati regolarmente nelle aziende valgono i medesimi diritti a condizione che dichiarino di non aver domandato il contributo ad un’altra Cassa.
La domanda per acquisirlo, deve poi esser presentata tramite Patronato indicando come oggetto “Bando Patente B, trattorista e mulettista”, allegando altresì i documenti di seguito elencati:
– copia della carta di identità;
– copia delle buste paga riferite all’anno 2022, o copie modelli Unilav anno 2022 o CU 2023;
– attestazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo abilitante o una copia del titolo stesso acquisito;
– documenti e costi sostenuti dal beneficiario;
– attestazione ISEE 2023 riferita alla situazione economica e patrimoniale non superiore a 15.000,00 euro;
– per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, si richiede di allegare i prospetti riepilogativi F24 dell’Inps,
nonché le quietanze di pagamento 2022;
– attestazione delle coordinate bancarie del richiedente.
Se l’importo dei contributi supera la disponibilità delle risorse, il criterio di selezione adottato è quello relativo alla data di ricezione delle domande. Requisito essenziale per l’accettazione delle richieste contributive è la sottoscrizione da parte di chi domanda del consenso al trattamento dei dati personali (art.13 GDPR – Reg. UE n. 679/2016).
Da ultimo si specifica che, le richieste devono essere presentate dal 15 gennaio 2024 sino alle ore 12:30 del 22 marzo 2024. Il perfezionamento della pratica deve avvenire mediante l’invio dell’attestazione del titolo conseguito entro il 31 ottobre 2024 seguendo le modalità sopra indicate.

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I nuovi dati dell’ADI disponibili sulla piattaforma Dashboard

22 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro la fine di febbraio 2024 saranno disponibili i nuovi dati relativi all’Assegno di Inclusione (ADI) sulla piattaforma Tableau della “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 21 febbraio 2024, n. 3337).

In merito alla transizione dal Reddito di cittadinanza (RDC) all’Assegno di inclusione (ADI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni relativamente agli indicatori e ai dati disponibili agli operatori di Regioni, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni nel pannello di monitoraggio “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà”.

 

Pertanto, entro la fine di febbraio 2024, i dati relativi al RDC verranno spostati in una apposita sezione denominata “Indicatori RdC e presa in carico RdC – archivio”. Saranno disponibili i dati trends beneficiari e della presa in carico da subito mentre, tutti gli altri indicatori, verranno rilasciati in tranche in questa sezione della dashboard, a partire da quelli di maggiore interesse. Tali dati saranno aggregati per annualità e rimarranno sempre disponibili per la consultazione all’interno della dashboard.

 

I nuovi dati relativi all’Assegno di inclusione, sempre entro la fine di febbraio, saranno disponibili sulla stessa piattaforma Tableau della dashboard.

 

Gli operatori già accreditati alla piattaforma avranno automaticamente accesso ai dati ADI che saranno disponibili progressivamente, iniziando dalle sezioni di maggiore interesse.

 

È prevista, per la fine di febbraio 2024, la pubblicazione delle seguenti sezioni:

 

Indicatori ADI:

 

– Beneficiari attualmente nella misura

– Caratteristiche dei nuclei familiari

– Caratteristiche individuali

– Importi percepiti e ISEE.

 

Indicatori presa in carico ADI:

 

– Operatori e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in GePI

– Completamento delle fasi della presa in carico

– PUC (Progetti Utili alla Collettività).

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Manageritalia: garantita la tutela legale per gli Executive Professional

21 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l’anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell’ambito:
– contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
– extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
– spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
– spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
–  spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all’assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

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CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: il resoconto dell’ultimo incontro

21 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l’estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell’indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
– le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
– le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
– la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
– la costituzione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
– l’estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
– il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

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NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

21 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

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