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CIRL Legno e Arredamento Artigianato Marche: siglato il contratto integrativo

21 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il contratto, in scadenza nel 2027, aggiorna gli aspetti economici e normativi

Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte afferenti alla regione Marche, hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale per i lavoratori del settore legno e lapidei artigianato, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da Pmi anche in forma cooperativistica del legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei. Il CIRL decorre dal 1° febbraio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. 
Per quanto concerne l’erogazione dell’Elemento economico regionale (Eer), viene corrisposto ai lavoratori un incremento della quota salariale, riparametrata al livello D, pari a 11,40 euro al mese. L’importo è differenziato per settore e per tipologia di impresa. L’erogazione, come riportato sul contratto, riguarda tutti i lavoratori in forza ed è riproporzionato all’orario contrattuale di lavoro per i lavoratori part-time e per gli apprendisti sulla base delle percentuali previste dal contratto. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito.

Elemento economico regionale – Imprese artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili
LivelloEER
AS15,51
A14,46
B12,21
C Super12,64
C12,06
D11,40
E10,80
F10,14
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
LivelloEER
116,29
215,27
313,30
412,47
512,00
611,45
710,64
  

Elemento economico regionale – Piccole e medie imprese

Settore Legno, Arredamento, Mobili
LivelloEER
AS15,63
A14,56
B13,31
C Super12,73
C12,15
D11,48
E10,87
F10,22
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
LivelloEER
116,40
215,38
313,39
412,56
512,09
611,53
710,72

Dalla data di sottoscrizione dell’accordo viene applicata la tabella, inserita all’interno dell’allegato B, dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022, anche alle aziende del settore lapidei e della Pmi legno arredamento che applicano il CCNL area legno arredamento rinnovato il 3 maggio 2022, nella misura del 50% dalla data della decorrenza e il restante 50% alla data di giugno 2025. Per quanto riguarda le aziende artigiane del settore legno e arredo, l’Elemento retributivo pregresso va a sostituire gli importi già erogati con le voci Erv e Irr relativi ai CIRL del 1995 e del 2001, come previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, punto 2.2.2.

LivelloERP
AS47,52
A43,90
B39,77
C Super37,19
C37,19
D35,12
E33,21
F33,21

Per quanto concerne la flessibilità relativa all’orario di lavoro per le aziende del settore legno arredamento, le maggiorazioni della retribuzione oraria:
– 1° livello, sino a 80 ore annuali: 10%;
– 2° livello, da 81 a 96 ore annuali: 15%;
– 3° livello, da 97 a 112 ore annuali: 18%.
Per quel che riguarda l’istituto del welfare, a partire dal 2024, nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori un valore complessivo di 110,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione. Degli strumenti welfare hanno diritto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda.
Nel caso in cui venga istituito il Fondo regionale paritetico, la contribuzione paritetica viene fissata in 1,00 euro. Nel caso in cui il Fondo non venga istituito entro il 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 le aziende aumentano l’importo dell’Eer di 1,00 euro, livello D, riparametrando le tabelle. 

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Prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione e nuova disciplina IRPEF

21 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS riassume le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 in materia di IRPEF, illustrandone i riflessi sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 755).

Il D.Lgs. n. 216/2023 (articolo 1, comma 1) contiene disposizioni fiscali che sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).

 

Pertanto, per il periodo di imposta 2024, si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Viene dunque abolita l’aliquota del 25% mentre restano inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

 

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L’INPS comunica che la nuova disciplina è applicata sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

 

In particolare, per quel che riguarda il trattamento integrativo, lo stesso spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

Di conseguenza, è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

 

Relativamente agli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo, l’importo mensile netto da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

 

Per il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024, pertanto, si deve fare riferimento alla disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

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Ebinter Bergamo: in arrivo nuovi sussidi per lavoratori e imprese

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti incentivi per i lavoratori e le imprese, con investimenti in formazione e spese scolastiche

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha stabilito l’erogazione di nuovi sussidi e contributi per gli iscritti. Nella fattispecie, i contributi riguardano spese scolastiche, libri di testo, mense, trasporti e assistenza disabili; oltre al contributo per malattia o infortunio oltre il 180° giorno. Rispetto agli anni precedenti, quest’anno, è previsto anche un contributo per le spese e le tasse universitarie. Le aree deputate ai sussidi sono mirate alla contribuzione del pagamento delle bollette di luce e gas; a percorsi formativi indirizzati a migliorare le competenze di dipendenti ed imprenditori; supporto a lavoratori e alle loro famiglie.
Per quel che concerne i percorsi formativi, questi sono mirati a migliorare la qualifica delle risorse umane, tenendo conto anche delle competenze trasversali; in particolar modo per le figure professionali di: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e desk. La formazione è curata dagli enti accreditati al sistema regionale lombardo, convenzionati con gli Ebt. 
I contributi per le imprese sono, invece, destinati a formazione e apprendistato, ai corsi di formazione sulla sicurezza, alla promozione di sistemi di qualità, all’assunzione di giovani disoccupati al concorso spese, che è riservato alle aziende che adottano il welfare aziendale. 

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Ebav Veneto: previsto il contributo per il controllo dei prodotti

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
– controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
– controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E’ previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
– per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
– per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.

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CCNL Studi Professionali: rinnovato il contratto per gli oltre 600mila lavoratori del settore

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti di 215,00 euro mensili a regime ed Una tantum di 400,00 euro

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. I Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno siglato con l’associazione datoriale del settore Confprofessioni l’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, introduce miglioramenti rispetto al contratto precedente, scaduto nel 2018.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale di 215,00 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, che sarà erogato in 4 tranches:
– 105,00 euro con la retribuzione di marzo 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
– 20,00 euro con la retribuzione del dicembre 2026.
L’accordo stabilisce, inoltre, la corresponsione dell’una tantum, pari a 400,00 euro, erogata in due tranches:
– 200,00 euro a maggio 2024;
– 200,00 euro a maggio 2025.
Dal punto di vista normativo, l’intesa prevede l’inserimento di alcune figure professionali ed istituisce un gruppo di lavoro per seguire l’evoluzione tecnologica e digitale che interessa il settore e tenere costantemente aggiornata la declaratoria contrattuale. Viene inoltre valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebipro, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale. In merito all’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l’accordo dispone un incremento di 5,00 euro del contributo, al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. 
L’intesa, oltre a recepire e implementare l’accordo sul lavoro agile, migliora anche la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e prevede l’ampliamento al 90% di un’integrazione del congedo di maternità a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. 
Le OO.SS. hanno infine rappresentato che l’intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, soprattutto in un quadro complessivo di stallo della contrattazione nei settori del terziario. 

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APE sociale: le istruzioni dell’INPS

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

– svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

– svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

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CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili

Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

QualificheEvr orario
Operaio 4° livello0,28
Operaio specializzato0,26
Operaio qualificato0,23
Operaio comune0,20

 

QualificheEvr mensile
1^ categoria super – 7° livello69,20
1^categoria – 6° livello62,28
2^ categoria – 5° livello51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello48,44
3^ categoria – 3° livello44,98
4^ categoria – 2° livello39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello34,60

 

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Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

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CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza

E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.

Livello Importi dall’1/6/2024Importi dall’1/6/2025Importi dall’1/12/2025Importi dall’1/4/2026Importi dall’1/12/2026
41.353,88 euro1.388,88 euro1.418,88 euro1.468,88 euro1.528,88 euro
61.185,44 euro1.218,44 euro1.246,73 euro1.293,87 euro1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.

Livello Importi dall’1/1/2024Importi dall’1/7/2024Importi dall’1/10/2024Importi dall’1/1/2025Importi dall’1/7/2025Importi dall’1/12/2025Importi dall’1/4/2026Importi dall’1/12/2026
D1.114,29 euro1.128,21 euro1.160,71 euro1.207,14 euro1.235,00 euro1.262,86 euro1.281,43 euro1.300,00 euro
E1.021,43 euro1.035,36 euro1.067,86 euro1.114,29 euro1.142,14 euro1.170,00 euro1.188,57 euro1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.

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Anpit-Cisal: sottoscritto verbale di errata corrige sul welfare contrattuale per i somministrati

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Destinatari sono i lavoratori che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”

Il 25 gennaio 2024, presso l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati ANPIT – Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario, CEPI – Confederazione Europea Piccole Imprese, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S., OPES – Organizzazione per l’educazione allo sport, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi,  Terziario e Turismo, CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori  Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, CONFEDIR – Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi, per aggiornare la previsione relativa al welfare contrattuale destinato ai lavoratori in somministrazione, che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”.
I contratti in questione prevedono l’erogazione del welfare contrattuale su base annuale. Sono destinatari del Welfare Contrattuale tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria,  dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari  a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli art. 121 del CCNL “Metalmeccanica”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, causa un refuso di stampa, prevedono che il welfare contrattuale è dovuto solo per i contratti che prevedono attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 mesi, escludendo erroneamente i lavoratori somministrati fino a 12 mesi dal diritto del welfare contrattuale.
Al fine di prevenire discriminazioni ed usi distorti dell’istituto contrattuale, la normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai lavoratori somministrati, rispetto ai lavoratori assunti direttamente all’Azienda. Per tutto quanto sopra, le Parti Sociali hanno confermato che l’indicazione di “Welfare Contrattuale” prevista al secondo comma degli art. 121 del CCNL “Metalmeccanici”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, è dovuta ad un refuso di stampa. Pertanto, per i suddetti articoli, il secondo comma corretto è il seguente: “…L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che  prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12  (dodici) mesi. In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative vita…”  (quindi senza le parole “Welfare Contrattuale”).

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STUDIO CARUSO | P. IVA: 04206500235 | CORSO CAVOUR - 37059 ZEVIO (VR) | Sviluppato da

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