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CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabiliti gli importi dell’EVR 2024

2 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti hanno definito gli importi da erogare per impiegati ed operai del settore edile-artigiano

Il 24 gennaio scorso, le Parti sociali Lvh.apa-Confartigianato imprese, Cna/Shv-Unione provinciale artigiani e Pmi e le Sigle sindacali Asgb Bau, Feneal-Uil Tnaa; Filca-SgbCisl e Fillea/Gbh-Cgil/Agb hanno sottoscritto il verbale di accordo per il pagamento relativo all’elemento variabile della retribuzione nel settore artigiano edile Pmi della provincia di Bolzano.
Da un confronto dei parametri presi in esame per valutare l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024 ne sono risultati positivi tre su cinque e, sulla scorta di quanto emerso, la misura relativa all’emolumento è pari al 90% dell’importo originario. Pertanto, le Parti hanno stabilito che il pagamento dell’EVR è nella misura pari al 5,40% dei minimi di paga base in vigore all’1° gennaio 2024.

EVR Impiegati Edilizia Artigianato

EVR
LivelloPaga base al 1° gennaio 2024

Importo mensile

EVREVR dal 1° gennaio 2024

Importo mensile

7°1.993,46 €5,40%107,65 €
6°1.777,08 €5,40%95,96 €
5°1.481,04 €5,40%79,98 €
4°1.380,98 €5,40 %74,57 €
3°1.283,72 €5,40%69,32 €
2°1.153,65 €5,40 %62,30 €
1°987,30 €5,40%53,31 €

EVR Operai Edilizia Artigianato

EVR
LivelloPaga base al 1° gennaio 2024

Importo orario

EVREVR dal 1° gennaio 2024

Importo orario

4°7,98 euro5,40%0,43 euro
3°7,42 euro5,40%0,40 euro
2°6,67 euro5,40%0,36 euro
1°5,71 euro5,40%0,31 euro

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avviene a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale part-time del dipendente.

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CCNL Alimentari Cooperative: aperta la trattativa per il rinnovo

2 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le richieste dei Sindacati sono l’aumento dei minimi di 300,00 euro, la riduzione dell’orario di lavoro di lavoro a 36 ore settimanali e potenziamento del welfare 

Il 31 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto lo scorso 30 novembre.
Le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato la piattaforma unitaria alla parti datoriali, mettendo innanzitutto in evidenza la crescita del settore alimentare soprattutto per quanto riguarda l’export, il fatturato, la produttività e l’occupazione. 
A tal proposito, è stato richiesto un aumento dei salari minimi di 300,00 euro e una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore, con l’obiettivo di migliorare  le esigenze di vita e quelle professionali.
E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di contrastare forme di precarietà, di potenziare le misure di welfare contrattuale, di incrementare le tutele inerenti alla salute e sicurezza del lavoratore.
Fissati, anche, i prossimi appuntamenti per il 22 febbraio, il 13 marzo in sede tecnica e il 27 marzo in plenaria.

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Incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro

2 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate (INPS, comunicato 30 gennaio 2024).

L’INPS provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. 

 

È dunque previsto un obbligo di comunicazione: infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

Un’eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

A tal proposito l’Istituto precisa che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

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CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): prorogato il contratto fino al 2026

2 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al fine di garantire una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico le Parti Sociali hanno definito la proroga del contratto

Il 29 dicembre 2023 si sono incontrati la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa), Aifos – Associazione ltaliana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – Fesica Confsal, con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, per definire il rinnovo del contratto per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013.
Vista la scadenza del contratto, le Parti Sociali al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta anche l’Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Aifos, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto è stata definita la sostituzione dell’art. 235 come segue: “1. Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2023 e avrà scadenza al 30 aprile 2026. 2. Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. 3. Le parti s’impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante I’evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato – Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

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CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi

1 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 

Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.

CategoriaParametroMinimi al 31.12.20233 ScattiMontanteIncrementi dall’1.1.2024Minimi dall’1.1.2024
AD32102.872,4544,312.916,76172,093.044,54
AD22052.818,2244,312.862,53168,892.987,11
AD11952.704,7841,762.746,54162,052.866,83
AC51852.592,2939,212.631,50155,262.747,55
AC41702.423,6235,762.459,38145,102.568,73
AC3/AC2/AS41552.254,8232,372.287,19134,942.389,76
AS3147,52.170,9630,662.201,62129,912.300,87
AC1/AS21402.084,8128,982.113,79124,712.209,52
AE4/AS11342.017,5727,272.044,84120,652.138,22
AE3126,51.933,3426,401.959,74115,622.048,97
AE21191.848,5925,591.874,18110,581.959,16
AE11001.635,9223,851.659,7797,931.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT). 

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CIPL Edilizia Artigianato Umbria: stabilito l’EVR per il 2024

1 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per il 2024 le Parti Sociali hanno definito l’EVR nella misura del 4%

Il 23 gennaio 2024 la CNA Costruzioni Umbria, la Anaepa Confartigianato Umbria e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenal-Uil hanno proceduto al raffronto dei cinque
parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Hanno, pertanto, preso a riferimento i seguenti parametri:
– numero lavoratori iscritti alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– monte salari denunciato alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore di formazione pro capite complessive;
– massa salari su ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni.
Esaminati i dati forniti relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022, le parti hanno stabilito che tutti i cinque parametri hanno conseguito un valore positivo, definendo l’EVR nella misura del 4%.
Di seguito gli importi.

Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 OPERAI  
LivelliMinimoEVR
47,66 euro0,31 euro
37,12 euro0,28 euro
26,40 euro0,26 euro
15,48 euro0,22 euro
Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 IMPIEGATI  
LivelliMinimoEVR
71.911,46 euro 76,46 euro
61.705,08 euro68,20 euro
51.421,04 euro56,84 euro
4 1.325,38 euro53,02 euro
31.231,72 euro49,27 euro
21,107,65 euro44,31 euro
1947,30 euro37,89 euro

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Esonero contributivo lavoratrici madri: le indicazioni per gli adempimenti

1 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per la gestione degli obblighi previdenziali connessi alla misura (INPS, 31 gennaio 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n, 213/2023, articolo 1, comma 180) ha previsto questa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 a favore di queste lavoratrici, riconoscendo uno sgravio del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 181 della Legge di bilancio, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assetto e misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Le istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare in commento. Tuttavia, resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare.

L’Istituto comunicherà la disponibilità di tale applicativo sul suo portale istituzionale con la pubblicazione di un apposito messaggio.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Infine la circolare in questione riporta le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPa>, <PosAgri> del flusso Uniemens.

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Settore agricolo: le aliquote contributive per il 2024

1 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli (INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26).

In materia contributiva, relativamente alle aziende che svolgono la loro attività nel settore agricolo, bisogna fare riferimento a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, ove è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

 

Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla Legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.

 

Pertanto, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)

 

Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.

 

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti

 

Le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, dunque, restano fissate nelle seguenti misure:

 

– 10,1250% per assistenza infortuni sul lavoro;

 

– 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

Agevolazioni a favore del datore di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

 

Descrizione del territorioAgevolazioneDovuto
Territorio non svantaggiato0100%
Territorio svantaggiato68%32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana)75%25%

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Manageritalia: nuova copertura sanitaria per i Quadri

31 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista per i Quadri la nuova polizza sanitaria individuale integrativa Quas

La Cassa Sanitaria De Lellis e Assidir hanno realizzato la copertura sanitaria individuale per i quadri associati a Manageritalia, che integra le prestazioni previste ed erogate dal Quas, la cassa di assistenza sanitaria per i quadri del commercio, turismo e servizi e della distribuzione moderna organizzata, con la possibilità di estensione al nucleo familiare.
Il piano sanitario prevede due diversi livelli di prestazioni:
– la Forma Completa che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
– la Forma Completa escluse le cure dentarie che prevede tutto, con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
La prestazione integrativa consiste nel rimborso della parte di spesa rimasta a carico del quadro successivamente al rimborso ottenuto dal Quas, o della quota a suo carico in caso di prestazione in convenzione.
Per le prestazioni a favore dei familiari è invece previsto uno scoperto del 25% su tutte le prestazioni.
I pagamenti sono effettuati trimestrale e differenziati in base al piano sanitario:
– da 547,00 euro l’anno per singolo aderente;
– da 1.640,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare, indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.

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Lavoro sportivo, differiti i termini per le scritturazioni nel LUL

31 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ancora assente l’apposito D.P.C.M. per l’adozione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti (INL, circolare 30 gennaio 2024, n. 1).

Dopo la circolare n. 2/2023 dell’ottobre scorso, l’Ispettorato Nazionale del lavoro torna sul tema del lavoro sportivo. Questa volta l’INL si occupa dell’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dalla Riforma dello sport (articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021).

In teoria, infatti, tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Tuttavia l’Ispettorato rileva nella circolare in commento che il comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per l’adozione delle “disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (…) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

Pertanto, l’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni (articolo 39, commi 6 e 7 del D.L. n. 112/2008).

Ne deriva che  il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, dato che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, l’Ispettorato  rinvia alla disciplina che sarà dettata dal decreto previsto dall’articolo 28, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL. 

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