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Esonero contributivo dipendenti per il 2024, gli adempimenti previdenziali

17 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L’INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.

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Telelavoro transfrontalieri, entrato in vigore l’Accordo quadro

16 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’intesa, sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 28 dicembre 2023, è operativa dal 1° gennaio 2024 (ANPAL, comunicato 12 gennaio 2024).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 28 dicembre 2023. Si tratta dell’Accordo amministrativo in materia di telelavoro per i transfrontalieri nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

In sostanza, l’intesa consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede l’impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

In tema di telelavoro per i lavoratori transfrontalieri, si rammenta che già lo scorso 28 novembre 2023 Italia e Svizzera avevano siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del fenomeno, prevedendo la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. In quel caso, tuttavia, ci si limitava esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023 sottoscritta per l’Italia dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

 

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Servizi museali: continua la trattativa sul progetto di riforma

16 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ridefinizione dei servizi museali ed applicazione del CCNL Federculture i punti salienti del progetto di riforma

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro per la ridefinizione dei servizi museali in cui il Ministero della cultura ha reso noto di aver preso in considerazione tutte le varie criticità rinvenute dalle OO.SS. nel progetto di riforma al fine di superarle.
A tal proposito è stata prevista l’introduzione di un nuovo organismo l’Istituto Autonomo per la Valorizzazione Economica dei Luoghi della Cultura con lo scopo di sollecitare l’attenzione sui servizi museali esternalizzati. La situazione prospettata per tutti i musei italiani sembra difatti esser quella di renderli autonomi.
Per quanto riguarda gli istituti autonomi minori invece, avendo capacità economico-finanziarie minori rispetto agli altri istituti, si è stabilito di raggrupparli nelle rispettive Direzioni Regionali.
Il Ministero ha comunque assicurato l’aumento dei servizi erogati per migliorarne l’offerta e sviluppare sempre di più il settore anche a livello occupazionale.
In tema di riorganizzazione, i sindacati hanno richiamato l’attenzione anche sui bandi di gara rispettando quanto stabilito dalla clausola sociale, e cercando di dare un orientamento preciso su quale disciplina contrattuale collettiva applicare, vista la molteplicità di CCNL presi in considerazione per tale scopo che presentano trattamenti economici e normativi differenti, sebbene le mansioni svolte risultino essere comunque le medesime. Rispetto a ciò, il Ministero ha fatto presente che, a seguito di quanto discusso nei precedenti incontri del tavolo tecnico, è stato previsto per i prossimi bandi l’applicazione della clausola sociale ed altresì l’indicazione del CCNL Federculture come disciplina contrattuale collettiva da applicare.
In risposta, le OO.SS. hanno richiesto di portare l’attenzione su problematiche come ad esempio la nuova assegnazione dei servizi attualmente svolti.
Circa le criticità sollevate per alcuni bandi di gara pubblicati in cui i requisiti in merito alle competenze linguistiche annullano la clausola sociale, il Ministero ribadisce ulteriormente la propria disponibilità alla realizzazione di cambio appalto in sede ministeriale.
Da ultimo, in considerazione dei tempi per il completamento della riforma dei luoghi della cultura e ulteriori problematiche urgenti, le parti fanno comunicano una nuova convocazione del tavolo tecnico per gestire tali situazioni. 

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CCNL Chimica Industria: c’è l’intesa sull’anticipo degli aumenti contrattuali

15 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al fine di contrastare dinamiche inflattive e costi energetici è stato anticipato al 1° gennaio 2024 l’incremento di 68,00 euro inizialmente previsto a luglio

In data 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e Ugl Chimici, Failc Confail, Fialc Cisal, hanno raggiunto un’intesa in base alla quale viene anticipata al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45,00 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM), già prevista dal 1° luglio 2024. Viene inoltre inserita nei minimi contrattuali la cifra di 23,00 euro, ad oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68,00 euro per la categoria D1.
Le Parti Sociali hanno raggiunto l’accordo al fine di supportare i lavoratori addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese. Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

 

SETTORE CHIMICO E CHIMICO-FARMACEUTICO

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PODal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
Incremento TEMIncremento TEM
MinimoIPOMinimoIPO
A171,0030,0024,0010,00
A271,0018,0024,007,00
A371,0016,0024,005,00
B166,0017,0021,005,00
B266,0012,0021,004,00
C154,0020,0018,006,00
C254,0015,0018,005,00
D151,0017,0017,006,00
D251,0012,0017,004,00
D351,0010,0017,003,00
E146,0012,0015,003,00
E246,006,0015,002,00
E346,003,0015,000,00
E446,002,0015,000,00
F46,000,0014,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Cat. POTrattamento contrattuale previgente  Dal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
   TEM mensileEDRTEM mensileEDR
MinimoIPOEDRMinimoIPOMinimoIPO
A12.425,52507,9634,002.496,52537,960,002.520,52547,960,00
A22.425,52288,0731,002.496,52306,070,002.520,52313,070,00
A32.425,52229,7028,002.496,52245,700,002.520,52250,700,00
B12.238,22286,7627,002.304,22303,760,002.325,22308,760,00
B22.238,22199,3926,002.304,22211,390,002.325,22215,390,00
C12.000,25302,4025,002.054,25322,400,002.072,25328,400,00
C22.000,25221,6123,002.054,25236,610,002.072,25241,610,00
D11.849,03299,2323,001.900,03316,230,001.917,03322,230,00
D21.849,03207,7420,001.900,03219,740,001.917,03223,740,00
D31.849,03156,7320,001.900,03166,730,001.917,03169,730,00
E11.671,87237,4119,001.717,87249,410,001.732,87252,410,00
E21.671,87146,2718,001.717,87152,270,001.732,87154,270,00
E31.671,8786,4216,001.717,8789,420,001.732,8789,420,00
E41.671,8742,1716,001.717,8744,170,001.732,8744,170,00
F1.638,460,0015,001.684,460,000,001.698,460,000,00

SETTORE FIBRE

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PODal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
Incremento TEMIncremento TEM
MinimoIPOMinimoIPO
A171,0027,0024,009,00
A271,0010,0024,003,00
A371,007,0024,002,00
B162,0016,0020,005,00
B262,005,0020,002,00
C153,0013,0017,005,00
C253,0011,0017,003,00
D147,0016,0015,005,00
D247,009,0015,003,00
D347,008,0015,004,00
E144,0011,0014,005,00
E244,003,0014,002,00
E344,001,0014,001,00
E444,001,0014,000,00
F44,000,0014,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Cat. POTrattamento contrattuale previgente  Dal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
   TEM mensileEDRTEM mensileEDR
MinimoIPOEDRMinimoIPOMinimoIPO
A12.415,52475,9633,002.486,52502,960,002.510,52511,960,00
A22.415,52226,0726,002.486,52236,070,002.510,52239,070,00
A32.415,52152,7026,002.486,52159,700,002.510,52161,700,00
B12.192,22280,7626,002.254,22296,760,002.274,22301,760,00
B22.192,22142,3922,002.254,22147,390,002.274,22149,390,00
C11.992,25242,4022,002.045,25255,400,002.062,25260,400,00
C21.992,25176,6121,002.045,25187,610,002.062,25190,610,00
D11.809,03293,2321,001.856,03309,230,001.871,03314,230,00
D21.809,03158,7419,001.856,03167,740,001.871,03170,740,00
D31.809,03117,7319,001.856,03125,730,001.871,03129,730,00
E11.651,87215,4119,001.695,87226,410,001.709,87231,410,00
E21.651,8799,2716,001.695,87102,270,001.709,87104,270,00
E31.651,8758,4214,001.695,8759,420,001.709,8760,420,00
E41.651,8725,1714,001.695,8726,170,001.709,8726,170,00
F1.615,460,0014,001.659,460,000,001.673,460,000,00

SETTORE ABRASIVI

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PODal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
Incremento TEMIncremento TEM
MinimoIPOMinimoIPO
A176,0021,0024,006,00
B159,0017,0018,006,00
B259,0010,0018,004,00
C151,0015,0016,005,00
C251,0011,0016,003,00
C351,0010,0016,003,00
D145,0014,0015,003,00
D245,009,0015,002,00
D345,008,0015,002,00
E145,007,0014,002,00
E245,001,0014,000,00
E345,000,0014,000,00
F44,000,0014,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Cat. POTrattamento contrattuale previgente  Dal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
   TEM mensileEDRTEM mensileEDR
MinimoIPOEDRMinimoIPOMinimoIPO
A12.341,51325,4734,002.417,51346,470,002.441,51352,470,00
B12.106,38294,0426,002.165,38311,040,002.183,38317,040,00
B22.106,38141,0524,002.165,38151,050,002.183,38155,050,00
C11.841,05239,5023,001.892,05254,500,001.908,05259,500,00
C21.841,05190,4621,001.892,05201,460,001.908,05204,460,00
C31.841,05135,9221,001.892,05145,920,001.908,05148,920,00
D11.651,44280,0620,001.696,44294,060,001.711,44297,060,00
D21.651,44150,0319,001.696,44159,030,001.711,44161,030,00
D31.651,44109,1519,001.696,44117,150,001.711,44119,150,00
E11.561,79146,4219,001.606,79153,420,001.620,79155,420,00
E21.561,7957,4716,001.606,7958,470,001.620,7958,470,00
E31.561,7919,3316,001.606,7919,330,001.620,7919,330,00
F1.539,780,0016,001.583,780,000,001.597,780,000,00

SETTORI LUBRIFICANTI E GPL

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Liv.Dal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
Q1109,0035,00
Q295,0032,00
A89,0029,00
B81,0027,00
C74,0024,00
D69,0023,00
E61,0020,00
F55,0018,00
G53,0017,00
H51,0017,00
I46,0014,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Liv.Trattamento contrattuale previgenteDal 1° gennaio 2024Dal 1° luglio 2024
TEM mensileEDRTEM mensileEDRTEM mensileEDR
Q13.225,0038,003.334,000,003.369,000,00
Q22.925,0033,003.020,000,003.052,000,00
A2.796,0031,002.885,000,002.914,000,00
B2.591,0028,002.672,000,002.699,000,00
C2.359,0026,002.433,000,002.457,000,00
D2.212,0024,002.281,000,002.304,000,00
E2.048,0021,002.109,000,002.129,000,00
F1.907,0019,001.962,000,001.980,000,00
G1.869,0018,001.922,000,001.939,000,00
H1.762,0018,001.813,000,001.830,000,00
I1.619,0016,001.665,000,001.679,000,00

 

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ISEE, l’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

15 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’entrata in vigore della disposizione della Legge di bilancio 2024 in materia di Indicatore della situazione economica equivalente non è immediata (INPS, messaggio del 12 gennaio 2024, n. 165).

L’INPS ha reso noto, previo chiarimento del dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’Indicatore della situazione economica equivalente (DPCM n. 159 del 2013).

Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE all’articolo 1, comma 183, stabilendola fino a un valore complessivo di 50.000 euro, per i titoli sopra citati.

Pertanto, l’INPS ha comunicato che nelle more delle modifiche al citato regolamento, rimane al momento immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all’articolo 5 del DPCM, n. 159/2013 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

 

 

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CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: iniziate le trattative per il rinnovo

15 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le richieste dei sindacati 202,00 euro al 6° livello, la previsione della quattordicesima e l’erogazione di un importo a titolo Una Tantum

Lo scorso 11 gennaio sono state avviate le trattative per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti ortofrutticolo ed agrumari, sottoscritto da Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs ,scaduto lo scorso 31 dicembre.
A livello economico, i sindacati hanno richiesto:
– 202,00 euro di aumento per il 6°livello medio da riparametrare sugli altri livelli,
– il riconoscimento di un importo a titolo di una tantum per il recupero dell’inflazione negli anni di vigenza del CCNL precedente;
– la previsione del diritto alla quattordicesima mensilità;
– l’erogazione di un elemento economico di garanzia;
– l’aumento della maggiorazione per il lavoro straordinario dal 35% al 40%, con l’introduzione di una maggiorazione ad hoc per i lavoro straordinario festivo.
A livello normativo sono stati richiesti:
–  per quanto riguarda la previdenza complementare, in caso di incremento da parte del lavoratore fino al 2%, la previsione della medesima contribuzione del datore di lavoro;
– in merito alla malattia, il prolungamento della deroga massima da 180 giorni in un anno solare a 365 giorni con la retribuzione fino al 50% dello stipendio per gli ulteriori 180 giorni, con la previsione di integrazione al 100% per tutto il periodo dell’infortunio e della malattia, del pagamento anticipato e dell’integrazione a partire dal 4° giorno anche per i lavoratori a tempo determinato;
– per quanto riguarda la maternità e paternità, con la previsione di 8 ore di permesso retribuito aggiuntivo per la malattia del figlio fino a 14 anni, l’aumento del periodo di congedo parentale e l’anticipo della maternità da parte del datore di lavoro, comprensiva dell’integrazione al 100%;
– un tavolo tecnico per sviluppare i livelli di inquadramento, con il superamento dei livelli più bassi di classificazione;
– la riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore a parità di salario. 

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CCNL Impianti Sportivi: siglato il rinnovo contrattuale

15 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’intesa tra i sindacati dà il via ad aumenti retributivi, maggiorazioni ad hoc, regolamentazione dei vari rapporti di lavoro e nuove figure professionali 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, insieme alla Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia, l’accordo di rinnovo del CCNL Sport che si applica al personale dipendente di palestre e impianti sportivi. Il contratto, il cui rinnovo arriva a stretto giro dalla scadenza del 31 dicembre 2023, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Al momento, il CCNL viene applicato a poco più di 7.000 datori di lavoro, per un numero complessivo di 41.000 dipendenti. Viene utilizzato da imprese, società, enti del settore e vede il coinvolgimento di centri sportivi impegnati nelle varie discipline, enti profit e no-profit.
Dal comunicato diramato dalla Fisascat-Cisl si evince un adeguamento alla contrattazione esistenze e alle normative di legge, introdotte con la riforma dello Sport (Dlgs 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023). L’obiettivo è quello di dare una maggiore regolamentazione ai vari rapporti di lavoro presenti nel mondo dello sport, caratterizzato, invece, da una sostanziale flessibilità. Tra le novità contrattuali si segnalano: aumento economico medio a regime per il 4° livello pari a 200,00 euro, da riparametrarsi per tutti i livelli, di cui detrarre 100,00 euro in quanto già erogati in seguito all’accordo del 30 maggio 2022. Per quel che concerne i restanti 100,00 euro, questi vengono erogati il 3 tranche:

– 40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;

– 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2025;

– 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2026.

Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta, invece, una maggiorazione del 25% dal 1° gennaio 2024 e fino a novembre 2029. Oltre a quanto sopra indicato, nel rinnovo è previsto anche il superamento del doppio regime contrattuale riguardante gli occupati prima e dopo il 22 dicembre 2015, data di stipula del CCNL originario Impianti e Attività sportive; e una equiparazione retributiva, mediante una tabella di parificazione retributiva in vigore da novembre 2026 a novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi (dipendenti assunti ante e post 2015) della quattordicesima mensilità nella paga base. E’ prevista, anche, la revisione degli inquadramenti contrattuali, mediante l’introduzione di figure professionali previste dalla riforma e riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva; tra le figure vi sono anche hostess e steward di impianto sportivo, ai quali viene erogata una retribuzione maggiorata con il riconoscimento ad hoc della percentuale del 20%. Previsto anche l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e stagionale, attraverso contratti a termine per la stagione sportiva e la valorizzazione della bilateralità anche per i contratti co.co.co.. 

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Ebav – Veneto: borsa di studio per i figli dei dipendenti

12 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un contributo ai lavoratori artigiani per i risultati dei figli che hanno frequentato una scuola secondaria o l’università 

L’Ebav Veneto, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore dei lavoratori iscritti, per i risultati dei figli conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2022/2023.
Destinatari sono i lavoratori con figli che abbiano frequentato:
– scuola secondaria di secondo grado (liceo, istituto tecnico-professionale quinquennale o corso biennale post-qualifica CFP);
– ITS (Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma – www.sistemaits.it);
– Università.
Requisiti necessari sono:
– il conseguimento di una votazione annua media pari a 7/10, 70/100 o equivalente, in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS;
– il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico, in caso di frequenza universitaria.
La domanda  deve essere presentata entro il 31 maggio 2024,  presso gli sportelli Ebav delle Organizzazioni Sindacali.
Il contributo è pari a:
– 250,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 500,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria (aziende tessili, lavanderie, occhiali, concia, alimentaristi, panificatori, chimica, vetro, ceramica, comunicazione);
– 350,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 700,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria (aziende di pulizie);
– 500,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 1.000,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria.
I contributi verranno erogati  entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato al beneficiario.

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CCNL Edilizia Artigianato: novità per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante specialistico

12 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Integrazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Le Sigle Sindacali Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, la Fiae-Casartigiani, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil mediante la nota integrativa al verbale di accordo siglato in data 5 settembre 2023, hanno ridefinito l’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico e l’art. 77 relativo alla classificazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’Apprendistato professionalizzante specialistico introdotto nel nuovo Allegato D-Apprendistato professionalizzante del verbale di accordo summenzionato, non viene data menzione sul livello a cui devono esser applicate le percentuali retributive. Per tale motivo, le Parti firmatarie affermano che, a far data dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell’apprendista è definita attraverso le percentuali previste sul minimo retributivo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Evr e sulla percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al livello 2°. Per il 1° ed il 2° gruppo, l’applicazione delle percentuali invece, viene realizzata sul lavoratore inquadrato al livello 3°. Pertanto, per il 1° ed il 2° gruppo riferito all’apprendistato specialistico le percentuali vengono applicate sul livello 3°, mentre per il 3° gruppo specialistico sul livello 2°.
Da ultimo si aggiunge altresì che, sono state apportate ulteriori modifiche anche all’art. 77 della disciplina contrattuale collettiva. Nella specie si è assistito alla sostituzione dei primi due capoversi nella parte dedicata ai “Laureati e Diplomati” specificando che, tutti coloro in possesso del primo ciclo di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in materie riguardanti l’industria dell’edilizia o l’amministrazione, possono esser assegnati alla categoria inferiore alla seconda, ossia al livello 5°. Ed ancora, i tecnici di restauro e gli archeologi di terza fascia di cui al D.M. n. 244/2019, i diplomati in materie tecniche o inerenti l’industria edilizia o l’amministrazione, non possono esser assegnati a categoria inferiore alla terza, ovverosia al livello 4°.

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Invalidità civile, esteso il servizio di allegazione della documentazione sanitaria alle ASL

12 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ma è necessario che le Aziende sanitarie locali esprimano la propria volontà di adesione, chiedendo la relativa abilitazione (INPS, messaggio 8 gennaio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato l’estensione del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria”, già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS (procedura CIC – revisioni per tutto il territorio nazionale e prime istanze/aggravamenti laddove vige la convenzione), anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Tuttavia, in questa prima fase sperimentale – precisa l’Istituto – per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione.

In particolare, l’ASL potrà chiedere l’abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

Le caratteristiche del servizio

Il servizio consente ai cittadini (o da chi li rappresenta), che intendono aderire alle disposizioni dell’articolo 29-ter del D.L n. 76/2020, di inoltrare online la documentazione sanitaria probante ai fini dell’accertamento medico legale, in modo da ottenere una valutazione agli atti della propria domanda.

Al riguardo, l’INPS precisa che il servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria” è operativo per il cittadino fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata. Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire. La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata ASL che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell’INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell’interessato.

Il messaggio in commento, infine, include la descrizione della variazione del flusso operativo della procedura VOA determinata dal servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria”.

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