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Malattia dei lavoratori marittimi: prime indicazioni sull’indennità

12 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano dall’INPS le prime istruzioni operative sull’indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 157). 

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 156, Legge n. 213/2023) apporta alcune modifiche al regio decreto-legge n. 1918/1937 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 831/1938), recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

 

In particolare, la novella riguarda la misura e la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione dell’indennità di malattia.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia nei casi in cui la stessa impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro è pari al 60% della retribuzione, in luogo del precedente 75%.

 

Cambiano anche le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera riferita agli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024: la stessa è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. 

 

Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni:

 

– indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della modifica legislativa, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;

 

– indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
 

– temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla Legge n. 1486/1962, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

 

In attesa dell’aggiornamento del servizio web di trasmissione dei flussi retributivi, l’INPS comunica che, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate – a cura delle Sedi Polo – sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

 

In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

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Progetti utili alla collettività e beneficiari di ADI e SFL, pubblicato il decreto

11 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il provvedimento con il quale vengono approvate le disposizioni per l’impegno in ambito culturale, sociale, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 gennaio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale il D.M. n. 156/2023 con il quale vengono approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del D.L. n. 48/2023. Il decreto in questione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I percorsi personalizzati previsti dalle due misure dell’ADI e del SFL, infatti, possono includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività, messi a disposizione dai comuni o da altri enti a tale fine convenzionati con le amministrazioni comunali, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

In particolare, il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 1.

Le caratteristiche dei PUC

I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità non può essere
contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le 8 ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario e i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate. 

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, come indennità di partecipazione (articolo 12, comma 7 del Decreto Lavoro).

I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall’ente del Terzo Settore. Inoltre, non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e le previsioni di cui al D.P.R., n. 1124/1965.

Inoltre, ai beneficiari dell’AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo Settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

 

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CCNL Lavoro Domestico: dal 1° gennaio 2024 aggiornati minimi retributivi

11 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire da gennaio 2024 sono previsti aumenti retributivi per il personale del settore 

Nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2024 tenutosi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è riunita la Commissione Nazionale per stabilire la determinazione dei minimi retributivi relativi al CCNL Lavoro Domestico. Nel corso della riunione, il Ministero del Lavoro ha presentato alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e alle Associazioni datoriali di settore Fidaldo, Domina e Federcolf le tabelle con i minimi retributivi dal 1° gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del CCNL Lavoro Domestico.
Le Sigle sindacali hanno richiesto di applicare alla variazione periodica della retribuzione la percentuale del 100% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT; mentre, sempre del 100% per quel che riguarda le retribuzioni minime contrattuali per i valori convenzionali di vitto e alloggio, dal 1° gennaio 2024. La suddetta proposta non è stata accolta dalle Associazioni datoriali. Declinata una terza riunione da parte di tutti i partecipanti, al termine dell’incontro, il Ministero ha determinato i minimi retributivi per il lavoro domestico dal 1° gennaio 2024.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
LivelloValori mensiliIndennità
A729,25 
AS861,86 
B928,15 
BS994,44 
C1.060,76 
CS1.127,04 
D1.325,92196,07
DS1.392,21196,07

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
LivelloValori mensili
B662,96
BS696,13
C769,02

Tabella C

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
LivelloValori orari
A5,30
AS6,24
B6,62
BS7,03
C7,42
CS7,83
D9,03
DS9,41

Tabella D

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
LivelloAutosufficientiNon autosufficienti
BS1.143,60 
CS 1.296,09
DS 1.601,09

Tabella E

Presenza notturna Art. 11
LivelloValori mensili
Liv. Unico765,71

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 LivelloPranzo e/o colazioneCenaAlloggioTotale indennità vitto e alloggio
BS2,282,281,966,52

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
LivelloValori orari
CS8,41
DS10,15

Tabella H

Indennità art. 34 co. 3
LivelloValori mensiliValori mensili Lavoratori tabella BValori orari
BS130,7891,630,79

Tabella I

Indennità art. 34 co. 4
LivelloValori mensiliValori orari
CS112,970,66
DS112,970,66

Tabella L

Indennità art. 34 co. 7
LivelloValori mensili
B9,04
BS11,30
CS11,30

Variazione Indice ISTAT: 0,7%

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CIRL Edilizia Cooperative Toscana: siglato il rinnovo del contratto

11 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il rinnovo previste novità dal punto di vista economico e normativo

Il 28 dicembre 2023 Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil Toscana e Dipartimento Produzione e Servizi Legacoop Toscana, Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana e Agci Toscana, hanno siglato il rinnovo del contratto regionale per i dipendenti delle imprese cooperative edili e affini della Toscana. Con il nuovo contratto è previsto sia un aggiornamento della parte normativa che di quella economica, in un quadro profondamente mutato del mondo delle costruzioni in generale, ma anche della cooperazione toscana del settore edile.
Dal punto di vista economico, l’indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo, dal 1° gennaio 2024 è definita come segue:
– mensa in cantiere: importo a carico azienda max 8,00 euro;
– trattoria: importo a carico azienda max 10,00 euro;
– indennità sostitutiva di mensa: 0,725 euro per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Eventuali trattamenti di miglior favore o diversi concessi o concordati a livello aziendale restano in vigore. Le cifre pattuite sono assorbite fino a concorrenza. 
L’importo dell’indennità di trasporto è invece confermato in 0,60 euro per ogni ora lavorata. Per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno le Parti si incontreranno per verificare la disponibilità e l’andamento dei parametri utile a definire l’EVR da erogare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’erogazione dell’EVR ai dipendenti con qualifica di impiegato avverrà comunque mensilmente in busta paga. 

Impiegati non apprendisti e quadri

LivelliMinimi di paga base al 1° luglio 2023Misura massima EVR= 4% su minimi al 1° luglio 2023
(valore mensile per un massimo di 12 mesi)
82.512,99 100,52
72.106,9084,28
61.809,3472,37
51.536,7661,47
41.376,29 55,05
31.280,2151,21
21.149,5245,98
11.005,21 40,21 

Operai non apprendisti

LivelliMinimi di paga base al 1° luglio 2023Misura massima EVR= 4% su minimi al 1° luglio 2023
(valore orario)
58,88 0,36
47,96 0,32
37,400,30
26,640,27
15,81 0,23 

 

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CCNL Credito: rinnovate le polizze RC per il 2024

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità del 2024  previsti gli aumenti dei massimali e le polizze temporanee per i lavoratori a tempo determinato

E’ stata rinnovata la copertura assicurativa su tutte le attività e compiti svolti, anche fuori della sede, dagli impiegati, quadri direttivi e dirigenti, previsti dal CCNL Credito per l’anno 2024.
Tra le novità previste:
– vengono elevati i massimali per le sanzioni erogate dal MEF;
– vengono introdotte nuove polizze temporanee per lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
– è offerta gratuitamente una polizza collettiva denominata “RC CAPOFAMIGLIA“, con un massimale di 500.000 euro, che include anche la copertura SCI.
Per quanto riguarda la tutela legale professionale :
– viene confermato il massimale di 6.000,00 euro in caso di vertenze civili o penali,
– viene aumentato il limite di 2.000,00 euro in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di danni da parte dei clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito dell’iscritto;
– viene introdotta la possibilità di impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.
E’ data, inoltre, la possibilità di estendere la polizza anche alle controversie relative la vita privata.
Per quanto riguarda, invece, la Polizza RC Ammanchi di Cassa:
– sono previste opzioni con massimali da 8.000,00 euro, 10.000,00 euro, 15.000,00 euro, 20.000,00 euro con nessuna franchigia sul primo sinistro;
– è stato introdotto un servizio di consulenza medico sanitaria telefonica 24 ore su 24;
– è stata compresa l’attività in smart working;
– è stata estesa la polizza anche in caso di errori formali e/o documentali;
– è stata prevista una retroattività delle polizze di 10 anni;
– in caso di esodo dell’iscritto, la copertura assicurativa è estesa gratuitamente per 12 mesi.

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Ebinter Treviso: nuovi contributi per i lavoratori del settore

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogato il contributo per i centri estivi a favore dei figli del personale di comparto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto per l’anno corrente e a favore dei figli del personale di settore un nuovo contributo di cui fruire per centri estivi.
In aggiunta a questo e sempre a favore dei lavoratori, le aziende di comparto hanno stabilito di aumentare i contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, le visite mediche con la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno, e da ultimo la consulenza in materia igienico-sanitaria.
Ed ancora, viene incrementato il pacchetto famiglia ed inserito l’abbonamento ai mezzi di trasporto.
A tal proposito preme specificare altresì, che Ebinter già nel 2023 è intervenuto a favore del personale di settore provvedendo all’erogazione di pacchetti di aiuti ed interventi sulla conciliazione, maternità, paternità, cura, congedi, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, welfare, nonché ha provveduto allo stanziamento di 531mila euro sotto forma di contributi per protesi acustiche, spese sanitarie per figli disabili, spese scolastiche dalla materna all’università o per attività sportive.
A sostegno delle aziende invece, l’Ente si è impegnato a supportare le spese degli accertamenti sanitari dei dipendenti, dei Dvr, soprattutto per quanto concerne l’occupazione. A tal proposito, attraverso il proprio contributo, ha agevolato la maternità nonché l’assunzione di dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, mediante anche la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato che collega il mondo del lavoro con il volontariato.  

 

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Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi di interesse

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse da applicarsi alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e delle pensioni per il primo trimestre dell’anno 2024 (INPS, messaggio 9 gennaio 2024, n. 92).

Recependo il D.M. n. 110419/2023 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, l’INPS rende noti i tassi da applicare ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, il valore dei tassi da utilizzare per le operazioni in questione, in base all’importo del prestito, è il seguente:

 

– fino a 15.000 euro, tasso medio di 13,68 (tasso soglia usura 21,1000);

– oltre 15.000 euro, tasso medio di 9,77 (tasso soglia usura 16,2125).

 

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano in funzione dell’età e dell’importo del prestito e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono determinati come segue:

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
 Classe di importo del prestito
Classi di età*Fino a 15.000 euroOltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni9,927,94
60-6410,728,74
65-6911,529,54
70-7412,2210,24
75-7913,0211,04
Oltre 79 anni21,100016,2125

L’INPS precisa che l’età da prendere in considerazione è quella maturata a fine piano di ammortamento, facendo notare anche che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante”, inibendo la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

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Variazione interessi legali per il 2024: riflessi sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS recepisce la variazione del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riflessi sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi e sul pagamento delle prestazioni (INPS, circolare 10 gennaio 2024, n. 5).

È stata fissata al 2,5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile a decorrere dal 1° gennaio 2024: lo ha stabilito il Ministro dell’economia e delle finanze con il D.M. 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2023.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, esamina l’incidenza di tale variazione (nell’anno 2023 il tasso era fissato nella misura del 5%) sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul pagamento delle prestazioni previdenziali e pensionistiche.

 

Riguardo al primo aspetto, si ricorda che l’articolo 116, comma 15, della Legge n. 388/2000, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione che ci sia l’integrale pagamento dei contributi dovuti.

 

Pertanto, la misura del 2,5% di cui al citato decreto ministeriale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024 mentre, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. 

 

Anche per le prestazioni pensionistiche e le prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024 troverà applicazione la misura dell’interesse del 2,5%.

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CIRL Idraulico Forestale ed Agraria Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumento minimi retributivi, Una Tantum, permessi retribuiti e stabilizzazione del personale tra le novità previste 

Con comunicato stampa, la Flai-Cgil ha reso nota la sigla dell’accordo per il rinnovo del contatto integrativo regionale che riguarda i lavoratori operai e impiegati forestali, d’intesa con la regione Piemonte e le OO.SS. Fai-Cisl e Uila-Uil. L’obiettivo raggiunto, tramite la firma dell’accordo, è quello di agire sull’articolazione del comparto, rendendo efficace non solo il servizio prestato, ma riconoscendo, dal punto di vista normativo, la figura dell’operaio forestale parificandolo ad un dipendente regionale, mantenendo quella che è la propria specificità.
In tal senso, come si evince dalla nota, è stata disposta l’erogazione di un’Una Tantum pari a 700,00 euro per ciascun operaio, così come avvenuto per i dirigenti regionali nel 2023, al fine di contrastare l’inflazione. Previsto, inoltre, un aumento dei minimi retributivi che va a premiare la professionalità dei forestali, oltre ad 8 ore di permessi retribuiti. L’aumento relativo ai minimi decorre dal 1° gennaio 2023, pertanto viene stabilito il riconoscimento degli arretrati.
Gli operai forestali attualmente a tempo determinato, ad oggi 97, vengono stabilizzati, grazie ad uno stanziamento economico straordinario di 1,5 milioni di euro, consolidato nel bilancio triennale regionale 2024/2026. Potenziato anche l’aspetto logistico, con il rinnovo di mezzi ed attrezzature forestali, con la consegna di 19 pick-up e 12 autocarri. In via di conclusione l’acquisto di macchine movimento terra, trattori e attrezzature.

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Coopersalute: nuovo piano sanitario per il 2024

9 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio 2024 previsto un rimborso fino a 50,00 euro per visite specialistiche e il rimborso dei ticket sanitari e visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale 

Coopersalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ha presentato il nuovo piano sanitario relativo all’anno 2024, in vigore dal 1° gennaio.
Innanzitutto, per ogni visita specialistica effettuata presso medici specialistici non del servizio SSN è previsto un rimborso massimo fino a 50,00 euro, con l’applicazione di una franchigia a carico dell’iscritto di 30,00 euro.
La prestazione può essere effettuata senza alcuna autorizzazione e in qualsiasi struttura di fiducia.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale.
Ai fini del rimborso sono necessari:
– la prescrizione medica con la presunta od accertata patologia,
– la fattura con il pagamento.
La disponibilità annua è di  600,00 euro per iscritto.
Previsto anche il rimborso dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici, visite specialistiche e pronto soccorso effettuati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esclusa la  quota della ricetta.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale. 
Ai fini del rimborso sono necessari:
– copia del ticket, ad accezione del pronto soccorso,
– la copia della richiesta del medico curante o specialista, contenente la patologia presunta od accertata, che ha reso necessaria la prestazione.
La disponibilità annua è di 1.000,00 euro per iscritto.

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