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Decontribuzione Sud prorogata fino al 30 giugno 2024

29 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework (INPS, messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695).

L’INPS è tornata sul tema dell’agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud“, alla luce della recente proroga concessa dalla Commissione europea fino al 30 giugno 2024, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023.

Inoltre, Bruxelles con la sopracitata decisione ha anche stabilito di innalzare il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework. In particolare, le nuove soglie sono:

– 335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai massimali, l’INPS precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

L’Istituto evidenzia che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework, confermando che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di bilancio 2021.

 

 

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Edilcassa Veneto: contributo Una Tantum per malattia o infortunio

29 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le domande per ricevere il contributo dovranno essere presentate ad Edilcassa entro il 30 novembre di ciascun anno

Il 5 dicembre 2023 si sono incontrate Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto, Feneal-Uil Regionale, Filca-Cisl Regionale, Fillea-Cgil Regionale, a seguito dell’istituzione della nuova prestazione a favore delle imprese in caso di malattia e infortunio di rilevante durata. Detta prestazione, inizialmente con carattere sperimentale, è stata definita applicabile dalle Parti Sociali, con riferimento agli eventi decorrenti dal 1° ottobre 2023.
Edilcassa Veneto provvederà all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse a disposizione della Riserva Gestione Contributo Apprendisti. Stante la sostenibilità della prestazione, per gli eventi con decorrenza 1° ottobre 2023 il contributo forfettario una tantum viene fissato in 150,00 euro. Rimangono invariate le altre condizioni previste dall’accordo del 26 maggio 2023 per l’erogazione della prestazione.
Con riferimento alla prestazione finalizzata a sostenere gli investimenti da parte delle imprese del settore, considerando il numero di richieste pervenute, il particolare gradimento manifestato dalle aziende verso tale tipologia di sostegno e la dotazione residua di risorse a disposizione per il finanziamento della prestazione, le Parti hanno concordato la proroga ed il consolidamento di tale contributo, mantenendo inalterati i requisiti e le modalità operative. Edilcassa Veneto provvederà quindi all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse a disposizione nel Fondo “Sostegno alle imprese edili”. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno ad Edilcassa Veneto. 

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Autoliquidazione 2023/2024: istruzioni operative dall’INAIL

29 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL rende note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024, riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento per i datori di lavoro e ricordando anche quali sono le riduzioni contributive attualmente previste (INAIL, nota 27 dicembre 2023, n. 13439).

Arrivano dall’INAIL le indicazioni per l’autoliquidazione relativa all’anno 2023/2024.

 

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

 

Innanzitutto si ricorda che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è fissato al 29 febbraio 2024, mentre resta fermo al 16 febbraio 2024 quello per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

 

Infatti, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi calcolati al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF. Chi sceglie questa modalità di pagamento deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.  

 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

 

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, servizio tramite il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro presumano di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024), gli stessi devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2024, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

 

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

 

Le date a partire dalle quali saranno disponibili sul sito istituzionale i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:

 

– Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;

– Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

– AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;

– Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

 

Riduzioni del premio assicurativo

 

Nella nota in oggetto l’INAIL riepiloga poi quali sono le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 e attualmente vigenti.

 

In particolare, si tratta di:

 

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);

5.Riduzione per le imprese artigiane (PAT);

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT);

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);

9. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8 -11 (PAT).

 

 

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CCNL Istruzione e Ricerca: trattativa all’Aran per la sequenza contrattuale del personale delle AOU

28 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Profili sanitari, progressione economica ed indennità per il personale delle Aziende ospedaliero – universitarie

Il 19 dicembre scorso si è tenuto, presso l’Aran, l’incontro per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale del personale delle Aziende ospedaliero – universitarie (art. 78, lettera C) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021.
Il giorno prima della riunione, ha reso noto la Flc-Cgil, l’Aran ha inviato una bozza di testo, ritenuta, però, dalla Sigla sindacale da integrare e modificare. Per quel che riguarda, infatti, la tabella di corrispondenza del personale, bisogna elencare le aree professionali previste dal CCNL Istruzione e Ricerca – Area Comparto, inserendo specifiche per quel che concerne i profili sanitari, al fine di precisare che per le AOU – lettera a) dell’art.2 del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 (ex policiclici a gestione diretta) – le assunzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente sulla base del CCNL Istruzione e Ricerca, ritenuto l’unico contratto collettivo nazionale applicabile al personale contrattualizzato non dirigente che opera nelle Aziende ospedaliero – universitarie. Resta da definire, anche, il tema delle relazioni sindacali, sia per il personale che presta servizio nelle AOU, di cui alla lettera a), che per quello che opera nelle AOU di tipo b).
Ma non è tutto. Al vaglio ci sono anche la disamina sulla progressione economica all’interno delle aree; la problematica riguardante il personale medico e dirigente sanitario; le indennità – incarichi che vanno riconosciute anche al personale universitario e la mobilità del personale verso l’Ateneo. In ogni caso, le trattative proseguono. Il prossimo incontro è fissato per l’11 gennaio 2024.

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CIPL Operai Agricoli Vibo Valentia: al via la trattativa per il rinnovo del contratto provinciale

28 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aspetti economici e normativi all’esame delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali

Il giorno 21 dicembre 2023, presso la sede di Confagricoltura Vibo Valentia, tra le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sono state avviate le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Vibo Valentia. Il contratto interesserà per la parte retributiva il biennio 2023/2024, mentre per quella normativa il quadriennio 2024/2027.
Il Presidente di Confagricoltura, con l’auspicio che il nuovo tavolo delle trattative possa procedere speditamente, ha rappresentato che sarà necessario tener presente le diverse criticità dell’attuale contesto economico. Anche la Coldiretti, nell’esprimere soddisfazione per l’apertura del tavolo di confronto, ha reso nota la necessità di miglioramenti anche in merito all’aspetto normativo del contratto. 
Le OO.SS., nel rimandare alle prossime riunioni l’analisi degli aspetti normativi, hanno sottolineato l’importanza della difesa del potere d’acquisto dei lavoratori.

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Indennità DIS-COLL: disponibile il nuovo servizio di presentazione della domanda

28 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli utenti che intendono presentare domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL possono farlo utilizzando la nuova versione evolutiva del servizio (INPS, messaggio 27 dicembre 2023, n. 4670).

I cittadini interessati, autenticandosi con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, possono accedere al nuovo servizio di presentazione della domanda di prestazione DIS-COLL seguendo il percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.

 

Gli Istituti di Patronato, invece, possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

 

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, che sarà attivo e accessibile fino a quando non verrà data comunicazione che la nuova versione del servizio è diventata la modalità esclusiva per inoltrare l’istanza.

 

L’utente, attraverso la nuova versione di invio della domanda, ha la possibilità di:

 

–        compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni, relative alla propria posizione, già in possesso dell’Istituto;

–        avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–        visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda.

 

Al momento della presentazione della domanda, si attivano alcuni controlli sincroni con la finalità di verificare il diritto alla prestazione e fornire immediatamente all’utente le necessarie informazioni e/o segnalare eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità medesima.

 

Ad esempio, nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione alla predetta Gestione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

 

I dati ulteriori su cui è operativo il controllo sono quelli che riguardano l’iscrizione a Ordini o Albi professionali, l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, la titolarità di partita IVA.

 

È, inoltre, presente una schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia gli elementi che possono incidere sul riconoscimento della prestazione stessa, nonché una pagina di riepilogo dei dati.

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CCNL Poste – Servizi in appalto: siglata l’ipotesi di accordo

27 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum e l’estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili, lo scioglimento della riserva entro il 20 gennaio

Il 21 dicembre è stata sottoscritta da Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Poste l’ipotesi di accordo del CCNL applicabile ai lavoratori  delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Dal punto di vista economico, sono previsti i seguenti aumenti.

Livello Aumento gennaio 2024 Aumento gennaio 2025 Aumento dicembre 2025Totale
1°40,82 euro40,82 euro42,18 euro123,82 euro
2°34,18 euro34,18 euro35,32 euro103,68 euro
3°Super 31,23 euro31,23 euro32,27 euro94,73 euro
3°30,00 euro30,00 euro31,00 euro91,00 euro
4°Super 28,52 euro28,52 euro29,48 euro86,52 euro
4°27,05 euro27,05 euro27,95 euro82,05 euro
5°24,59 euro24,59 euro25,41euro74,59 euro

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato un importo “Una Tantum“, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, riproporzionato per i lavoratori part-time. 

Livello Marzo 2024 Marzo 2025Settembre 2025 Totale
1°149,67 euro 149,67 euro 149,67 euro 449,01 euro
2°125,33 euro125,33 euro125,33 euro375,99 euro
3°Super 144,51 euro  144,51 euro 144,51 euro 343,53 euro
3°110,00 euro110,00 euro110,00 euro330,00 euro
4°Super 104,59 euro104,59 euro104,59 euro313,77 euro
4°99,18 euro99,18 euro99,18 euro297,54 euro
5°90,16 euro90,16 euro90,16 euro270,48 euro 

Infine, a partire dal mese di marzo 2024 I’indennità di mensa è elevata a 6,50 euro per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal punto di vista normativo, vengono apportate delle modifiche a livello di di Classificazione del Personale per quanto riguarda la categoria degli autisti e viene introdotta la possibilità di apporre nei contratti a tempo determinato un termine maggiore di 12 mesi e sino a 24 mesi in caso di necessità di personale per ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità, per esigenze di professionalità e specializzazioni, in caso di incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.
Per quanto riguarda il periodo di prova viene introdotta la possibilità di una proroga in misura corrispondente alla durata dell’assenza in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.
Infine, al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti tra persone dello stesso sesso, viene concesso anche in caso di unione civile il congedo matrimoniale di quindici giorni lavorativi retribuiti.
I sindacati scioglieranno la riserva entro il 20 gennaio 2024.

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CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Bari: presentata la piattaforma per il rinnovo

27 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dalla riunione tra Parti sindacali e datoriali è emersa la volontà di puntare su aumenti salariali, welfare, bilateralità e innovazione  

Con una nota stampa, le Sigle sindacali di Fai, Flai e Uila hanno comunicato l’avvenuta presentazione della piattaforma per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari e Bat, che scade il 31 dicembre 2023. Il nuovo contratto, che riguarda oltre 50.000 lavoratori, ha validità per il quadriennio 2024-2027. All’incontro erano presenti le Parti datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia, alle quali è stata illustrata la piattaforma che consiste nella disposizione di aumenti salariali e macchinari sempre più all’avanguardia.
Tra i temi affrontati e ritenuti centrali nel dibattito si segnalano: rafforzamento della bilateralità; nuovi strumenti di welfare contrattuale; maggiore attenzione e controllo sugli appalti, sicurezza e lavoro. Il calendario dei prossimi incontri è fitto: 16 e 31 gennaio 2024, 15 e 29 febbraio 2024.

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La Corte Costituzionale sul trattamento pensionistico ai superstiti, indicazioni dall’INPS

27 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS interviene con chiarimenti in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario alla luce della pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022 (INPS, circolare 22 dicembre 2023, n. 108).

La violazione del principio di ragionevolezza è la motivazione che ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della Legge n. 335/1995, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

 

Nella richiamata sentenza del 8-30 giugno 2022, n. 162, la Corte, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ritiene che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto “la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività”.

 

Tuttavia, il legislatore deve bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, tenendo conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo.

 

Pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo del citato comma 41, deve essere integrata mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.

 

Recependo la suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce alcune indicazioni amministrative in proposito.

 

Viene innanzitutto ricordato che la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di 4 fasce di reddito. In particolare, nel caso di:

 

– reddito inferiore o pari a 3 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;

 

– reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);

 

– reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);

 

– reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

 

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

 

Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d. salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario. 

 

L’Istituto comunica dunque che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui all’articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

 

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Settore agricolo: gli adempimenti contributivi per le assunzioni di lavoro occasionale a tempo determinato

27 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 28 febbraio 2024 i datori di lavoro devono inviare i flussi Uniemens-PosAgri per le giornate di lavoro prestate dai lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (INPS, messaggio 22 dicembre 2023, n. 4652).

L’INPS fornisce le istruzioni relative agli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (cosiddetti lavoratori OTDO).

 

Si ricorda, innanzitutto, che possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA mentre, i soggetti datoriali non ancora iscritti – compresi i lavoratori agricoli autonomi che decidano di avvalersi di tale tipologia contrattuale – dovranno presentare una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

I datori di lavoro dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale.

 

Per ciò che riguarda le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.

 

Sempre entro la medesima data dovranno essere denunciate le giornate di lavoro prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023 mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale”. Tuttavia, l’Istituto precisa che, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza. 

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca poi i codici “tipo contratto” di nuova istituzione che dovranno essere indicati nel flusso e che sono i seguenti:

 

– “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;
 

– “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
 

– “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
 

– “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
 

– “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
 

– “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
 

Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.

All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.

 

I datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste (ovvero, I trimestre – 16 settembre, II trimestre – 16 dicembre, III trimestre – 16 marzo dell’anno successivo, IV trimestre – 16 giugno dell’anno successivo) utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.

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