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Contribuzione obbligatoria 2023 agricoli autonomi: aliquote, modalità e termini di pagamento

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni sui contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2023, ricordando anche termini e modalità di pagamento (INPS, circolare 4 luglio 2023, n. 59).   

L’INPS, con riferimento alla contribuzione IVS, INAIL e di maternità relativa al 2023 a cui sono tenuti coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, nella circolare in oggetto determina gli importi dei contributi obbligatori dovuti.

 

Si ricorda che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello “F24” seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” e rispettando le seguenti scadenze: 17 luglio 2023, 18 settembre 2023, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024. 

 

Contribuzione IVS

 

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito. Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a 61,98 euro.

 

Le aliquote da applicare per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Vengono riportate nelle sottostanti tabelle le aliquote che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento
 Zona normale Zona svantaggiata
 Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2019 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2020 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2021 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2022 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2023 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
2018 24,0%
2019 24,0%
2020 24,0%
2021 24,0%
2022 24,0%
2023 24,0%

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per il 2023, è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. 

 

Contribuzione di maternità

 

Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contribuzione INAIL

 

Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di:

– 768,50 euro (per le zone normali);

– 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

 

La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013) è stabilita nella misura del 15,17% per il 2023 e dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

 

Infine, nell’Allegato n. 1 alla circolare l’INPS riporta le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

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CCNL Metalmeccanica Industria (Conflavoro): sottoscritto l’accordo integrativo

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ridefiniti gli importi della retribuzione con effetto dal 1° giugno 2023

Il 23 giugno, presso la sede di Conflavoro PMI, si è raggiunto l’accordo integrativo e modificativo del contratto relativo al settore Metalmeccanica Industria tra Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal.
In data 15 luglio 2020 tra le predette Parti Sindacali era stato sottoscritto il CCNL Addetti all’Industria Metalmeccanica privata e all’Installazione Impianti, con validità ed efficacia a far data dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023.  Le predette Parti Sindacali, viste le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore metalmeccanico industria, sono addivenute nelle scorse settimane alla ridefinizione dei livelli di retribuzione anche in considerazione delle previsioni inflattive, così come misurate dall’ISTAT tramite indice IPCA, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2023.

LivelliImporti
Quadri2.621,00
1°2.559,65
2° Super2.292,90
2°2.137,30
3°1.994,05
4°1.862,00
5°1.823,45
6°1.785,00
7°1.609,70

 

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CCNL Federcasa: tavolo tecnico per il rinnovo

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Relazioni sindacali e approvazione del lavoro agile sono stati gli argomenti principali del tavolo tecnico 

Il 3 e 4 luglio presso la sede di Federcasa, si è tenuto il tavolo tecnico per il rinnovo del CCNL  sottoscritto anche da Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl e Fesica-Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Innanzitutto, è stato sottoscritto l’accordo sul lavoro agile e sul lavoro da remoto, che costituirà parte integrante del nuovo CCNL.
Argomento principale del tavolo tecnico è stato quello delle relazioni sindacali ed è stata discussa la revisione del CCNL in merito al richiamo sul  Protocollo Governo-Parti Sociali del 1993 e sull’Accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 29 settembre 1994, con l’introduzione  del T.U. sulla rappresentanza del 2014. Tale testo ha, infatti, revisionato il sistema di costituzione delle RSU e introdotto il principio della rappresentatività, tenendo conto sia del dato associativo che del risultato delle RSU su scala nazionale, per quanto riguarda la contrattazione nazionale e su scala aziendale per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, prevedendo una rappresentatività non inferiore al 5% del dato emerso dalla ponderazione tra dato associativo e risultato RSU.
E’ stato, inoltre, proposto di costituire il Comitato Nazionale dei Garanti, formato da un rappresentante di parte datoriale per ogni rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del T.U. 2014. 
Si sono, pertanto, discussi i seguenti articoli:
– relazioni sindacali e tutela dei lavoratori;
– livelli di contrattazione;
– diritti di informazione e confronto;
– rappresentanze sindacali unitarie.
Secondo Federcasa si dovrà procedere ad una sintesi del contenuto dei sopra indicati articoli e pertanto l’associazione sindacale provvederà alla trasmissione del testo rivisionato.
I prossimi incontri sono previsti per il 17 e 18 luglio, al fine di affrontare la tematica sulla “classificazione del personale”

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Fondo Sanedil: confermata l’erogazione di borse di studio anche nel 2023

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

E’ attivo il Bando per l’assegnazione di borse di studio per figli e lavoratori del Settore edile

Fondo Sanedil, continuando la politica degli anni precedenti, ha deciso di promuovere anche per l’anno corrente (con riferimento di anno accademico quello appartenente al periodo 2021-2022), il Bando per l’assegnazione di borse di studio destinate ai figli fiscalmente a carico dei lavoratori del settore edile e agli aderenti che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentino corsi di laurea in ambito medico e sanitario presso atenei pubblici.
Tale iniziativa è volta a fornire un supporto concreto ai lavoratori ed alle rispettive famiglie, prevedendo in particolare, l’assegnazione di 36 borse di studio così ripartite:
– 6 premi di euro 5.000,00 per le lauree magistrali a ciclo unico;
– 5 premi di euro 3.000,00 per le lauree brevi (lauree triennali);
– 25 borse di studio di euro 1.000,00 ciascuna a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza di corsi di studio universitari.
Le domande per la partecipazione, a cui deve esser allegata tutta la documentazione richiesta dal Bando, devono essere inoltrate necessariamente all’indirizzo pec del Fondo, a partire dalle ore 00:01 del giorno 17 luglio 2023 ed entro e non oltre le 23:59 del 15 settembre 2023 (non è necessario l’inoltro delle domande da altro indirizzo di posta elettronica certificata).

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Bonus psicologo, nuove proroghe

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende nota la riapertura dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da alluvioni e per la fatturazione delle sedute già effettuate nel territorio nazionale (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2530).

A decorrere dal 5 luglio 2023, l’INPS ha reso nuovamente disponibile, nella procedura dedicata agli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei citati territori alluvionati, la funzione di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023. La procedura rimarrà disponibile agli stessi psicoterapeuti per l’inserimento dei soli dati di fatturazione delle sedute confermate fino al 15 settembre 2023.

In effetti, con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, l’Istituto, a seguito del decorso del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, aveva comunicato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie. Tuttavia, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023) ha poi previsto la sospensione, a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto.

Utilizzo del contributo nei territori alluvionati

L’INPS individua i beneficiari residenti nei citati territori alluvionati sulla base del codice di avviamento postale (CAP) di residenza associato ai comuni/circoscrizioni territoriali inclusi nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 che sono gestibili da tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti che hanno aderito all’iniziativa. L’Istituto comunica che è in corso di rilascio alle proprie strutture territoriali un’apposita funzione, nella procedura dedicata, per sbloccare il beneficiario domiciliato, sulla base di idonea documentazione che ciascun interessato deve produrre.

Riapertura a livello nazionale dei termini per gli psicoterapeuti

In seguito a segnalazioni pervenute dagli psicoterapeuti e di una richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), il Ministero della Salute ha chiesto all’INPS la riapertura della procedura per consentire agli psicoterapeuti di recuperare le sedute effettuate entro il 7 giugno 2023, prenotate ma non confermate entro questa data, dandone conferma e inserendo i relativi dati di fatturazione. Per questi motivi, la procedura sarà resa nuovamente disponibile a tutti gli psicoterapeuti dal 5 luglio 2023 al 19 luglio 2023.

In questo arco temporale è possibile effettuare la sola conferma delle sedute svolte entro la data del 7 giugno 2023 e l’inserimento dei relativi dati di fatturazione. Quindi, non saranno accettati inserimenti di nuove sedute svolte successivamente alla scadenza del termine di validità dei codici univoci. A tal proposito, l’INPS comunica che le funzionalità sono operative dalle ore 18,00 del 5 luglio 2023, precisando che che la sola funzione di “conferma seduta” verrà inibita alle ore 19,00 del 17 luglio 2023. Verranno invece concessi 2 ulteriori giorni per permettere l’inserimento dei dati di fatturazione relativi alle citate sedute. Quest’ultima funzione sarà inibita alle ore 19,00 del 19 luglio 2023.

Decorso tale termine, le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dai dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie relative all’anno 2022.

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Ebav Veneto: contributo per spese legali e dissequestro del mezzo

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato del Veneto, ha messo a disposizione, per le aziende del Settore Trasporto merci, un contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo, in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica. A giudizio insindacabile del Comitato di Categoria potrà essere erogato il contributo anche per spese legali e per il dissequestro del mezzo avvenuto per cause diverse dal ritiro della patente dell’autista. 
Il contributo, pari al 100% dei costi sostenuti, sarà erogabile per un massimo di 1.150,00 per evento. I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, potrà determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso, in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale.
Per poter ricevere il contributo sarà necessario presentare:
– copia verbale di contestazione;
– copia della fattura quietanzata per dissequestro.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica si rinvia al sito dell’Ente, www.ebav.it.

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CCNL Sacristi: le scadenze di luglio

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti a luglio l’erogazione dei buoni pasto, nuovi importi dei minimi e degli scatti di anzianità

Il CCNL 11 maggio 2023, sottoscritto tra la F.A.C.I. e la F.I.U.D.A.C/S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) ed applicabile ai dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto le seguenti novità per il mese di luglio.
Buoni pasto
E’ prevista l’erogazione di buoni pasto il cui valore giornaliero è determinato in 5,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti. I buoni pasto non spettano ai part-time orizzontali con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere. Il buono pasto non viene erogato in caso di assenza per ferie, permesso non retribuito, malattia o infortunio (compreso il ricovero ospedaliero).
Ente Bilaterale
Il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale è così calcolato sul valore convenzionale di 1.000,00 euro per 13 mensilità per gli iscritti alla FACI ed a FIUDAC/S nello 0,4% per i non iscritti a FACI nel 2,5%; per i non iscritti a FIUDACS nel 2%. Per il personale part time, il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di part time.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari al 6% del minimo tabellare, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.
Minimi Retributivi 

LivelloMinimo 
1° Livello€ 1.300,00
2° Livello€ 1.260,00
3° Livello€ 1.100,00

Scatti di anzianità

L’importo degli scatti maturati è determinato in 28,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 10 anni e 18,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, senza alcun ricalcolo del valore degli scatti pregressi.

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Decreto Lavoro e CIGS, le istruzioni dell’INPS

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Istituto è intervenuto per illustrare i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del D.L. n. 48/2023, fornendo le istruzioni per la corretta gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2512).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) prevede all’articolo 30 un intervento per gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, con la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato. L’intervento è in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

Durata e caratteristiche dell’intervento

Come già anticipato, il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

Più in particolare, l’articolo 30 del Decreto Lavoro prevede che il trattamento straordinario di integrazione previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs  n. 148/2015, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs n. 148/2015.

Il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverrà da parte dell’INPS esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Istruzioni procedurali

L’INPS ha reso noto che In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

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Fondo Faschim: erogati i rimborsi per gli associati vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Iniziative da parte di Faschim per gli associati vittime dell’alluvione

Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti, ha deliberato un’agevolazione per gli associati residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio in Emilia Romagna ed individuati nel D.L. n. 61/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il periodo entro cui inviare al Fondo tutta la documentazione per ottenere il rimborso di eventuali prestazioni effettuate, viene esteso a sei mesi, dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, viene ripristinata la norma dei 3 mesi.
Viene altresì esteso a 6 mesi il termine per la presentazione delle integrazioni per le pratiche sospese.
La sospensione con termine compreso tra il 1° marzo 2023 ed il 31 agosto 2023, avrà una data di termine presentazione dell’integrazione estesa a 6 mesi.

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CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva: diminuzione degli utili e aumento dei costi

4 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. nell’ultimo incontro del 27 giugno hanno lamentato una forte diminuzione degli utili a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime

Si sono incontrate il 27 giugno scorso nella sede di Fipe, a Roma, le parti datoriali firmatarie del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva Commerciale e Turismo, Fipe, Angem, LegaCoop, Confcooperative, Agci, ed i segretari generali nazionali e le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per verificare la volontà di proseguire nel rinnovo del contratto con tempi brevi, certi e definiti. 
Le Parti datoriali hanno riconfermato la volontà di procedere con il rinnovo del contratto, sollecitando la definizione, da parte sindacale, del documento congiunto denominato “Agenda di Governo”, da inviare ai Ministeri competenti. Hanno poi ribadito le difficoltà della ristorazione collettiva, ed evidenziato che, seppur in presenza di una ripresa dei fatturati, le aziende hanno riscontrato una diminuzione degli utili e dei margini a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime.
Le OO.SS., Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno ribadito l’opportunità di incontrare le controparti datoriali a livello di segreterie generali, essendo ormai trascorsi 18 mesi dalla scadenza del contratto e non avendo riscontrato dalla controparte una reale e concreta volontà di entrare nel merito della piattaforma rivendicativa inviata nel giugno del 2021.
I segretari generali hanno evidenziato come la situazione lamentata dalle aziende in relazione all’aumento dei costi sia molto più grave per la sostenibilità economica dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che, oltre ad avere contratti prevalentemente part-time, da 18 mesi non hanno avuto l’indicizzazione del salario rispetto all’aumento del costo della vita a causa del mancato tempestivo rinnovo del contratto.
In una situazione di difficoltà come quella attuale, affermano le Parti Sociali, non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore, unitamente a quelli del terziario, del turismo e dei servizi, non abbiano, da troppo tempo, gli adeguamenti salariali conseguenti al rinnovo dei contratti.
Rispetto alla definizione del documento ”Agenda di Governo”, è stato deciso di inviarlo ai Ministeri competenti, (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Turismo).
Sono state infine calendarizzate le successive date degli incontri, al fine di affrontare tutti i temi posti alla discussione, a partire dalla parte economica e sino alla classificazione del personale. 

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