STUDIO CARUSO

  • Chi siamo
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • Scadenzario
  • Strumenti
    • TcTutor Apprendisti
  • TC Desk
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • CIRCOLARI DELLO STUDIO

Pensioni, le informazioni sul cedolino di marzo 2023

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende noto data di pagamento, rivalutazione e trattenute fiscali sul prossimo rateo (INPS, comunicato 20 febbraio 2023).

Il pagamento delle pensioni per il prossimo mese avverrà il 1° marzo. A renderlo noto è ovviamente l’INPS che ha comunicato anche gli altri dati relativi al cedolino di marzo 2023: rivalutazione, trattenute fiscali e modalità di conguaglio. In particolare, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, l’Istituto ricorda che in attesa dell’approvazione della Legge di bilancio 2023, ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). 

Con l’approvazione della Legge di bilancio, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali

Per quel che concerne le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022. L’Istituto ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di dette operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.

Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. 

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, in cui è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF e dove sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Scuola Pubblica: il punto sulla trattativa

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa delle proposte avanzate

Il 6 giugno 2022 è incominciata la trattativa per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica, mentre a novembre è stato sottoscritto un accordo, che sarà parte integrante del nuovo CCNL, relativo all’anticipo dell’erogazione del 95% delle competenze economiche già previste dalle leggi di bilancio degli anni 2019, 2020 e 2021.
Di seguito i punti salienti delle trattative. 
Parte Economica
Il nuovo CCNL dovrà prevedere, per la parte economica, le modalità di utilizzo delle risorse rimaste (5%) e di quelle aggiuntive previste dalla legge di bilancio del 2022.
Dal punto di vista sindacale,si suggerisce di definire la situazione degli EPR, in quanto  le risorse aggiuntive che sono state previste per la valorizzazione professionale degli EPR a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata stanziata soltanto per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e nella Legge di Bilancio 2023 non viene menzionata alcuna valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR.
Parte Normativa
La trattiva si incentra:
– sulla revisione dell’ordinamento del personale Tecnico ed amministrativo: secondo i Sindacati dovranno essere previsti meccanismi di primo inquadramento che tengano conto delle professionalità dei dipendenti, del titolo di studio posseduto e, in assenza di questo, della anzianità lavorativa; il nuovo ordinamento dovrà consentire uno sviluppo professionale a tutti i dipendenti in ruolo, tecnici e amministrativi; il differenziale economico tra le posizioni iniziali e le rispettive posizioni apicali dovrà essere maggiore rispetto all’attuale differenziale;
– sulla revisione dell’ordinamento del personale ricercatore e tecnologo: i Sindacati  evidenziano la necessità di rendere le carriere dei ricercatori e tecnologi più rapide;
– sull‘orario di lavoro e modalità di lavoro agile dei ricercatori e tecnologi: i Sindacati intendono proporrela modifica dell’art. 58 al comma 3, specificando che l’attività fuori sede può essere eseguita in qualsiasi luogo individuato dal ricercatore o tecnologo dove la prestazione lavorativa sia tecnicamente possibile nel rispetto delle norme di riservatezza e sicurezza e che l’autocertificazione mensile sia limitata alla esclusiva indicazione del tempo di attività svolto.
– sulle performance: i Sindacati ritengono necessario definire un nuovo sistema di valutazione annuale, abrogando la suddivisione dei lavoratori in tre fasce di premialità. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Calzature – Industria: E.G.R. a marzo

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione del mese di marzo previsti 300,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva 

L’Ipotesi di Accordo del 21 giugno 2021 sottoscritto tra l’Assocalzaturifici Italiani e la Femca – Cisl, la Filctem – Cgil, la Uiltec – Uil per i  dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, delle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma e  delle fabbriche per la confezione di calzature che non rientrano nella sfera di applicazione di altri contratti collettivi,  ha previsto per i lavoratori di società prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva pari a 300,00 euro.
Tale cifra, prevista dal 2021, sarà uguale per tutti i lavoratori e omnicomprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r. e verrà corrisposta interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022.L’e.g.r. sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo. 
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022  e/o nel 2023, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali potranno definire con RSU e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione per l’anno di competenza.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Commercio – Cooperative: prevista l’Una Tantum

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilita a marzo la seconda tranche dell’importo di Una Tantum

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto  tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell’Utenza – Confcooperative Consumo e Utenza, Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.g.c.i.  Agrital, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi – Filcams – Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat – Cisl, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – Uiltucs – Uil ed applicabile al personale dipendente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costituiti, dai dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua ha previsto l’erogazione di un importo Una Tantum.
Tale importo è previsto, per l’anno 2023,  in due tranches: gennaio, marzo e spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022. E’ escluso dalla base di calcolo del TFR e di altro istituto contrattuale, nonché, riproporzionato per i lavoratori a part – time. Il medesimo viene calcolato in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza e viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Di seguito le spettanze previste per marzo.

LivelloImporto
OUADRI265,63
I241,67
II210,42
III S187,50
III173,96
IV S161,46
 IV150,00
V135,42
 VI104,17

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Fondo trasporto aereo, la rimessione in termini delle domande di accesso alla CIGS

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per le richieste di trattamento di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 (INPS, messaggio 21 febbraio 2023, n. 757).

L’INPS ha comunicato le istruzioni operative e contabili che riguardano le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Queste istanze sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza in forza dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 198, cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Peraltro, il Milleproroghe prevede altresì che le prestazioni integrative di cui trattasi possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Viene infatti prevista a copertura del finanziamento di dette prestazioni, uno specifico stanziamento nella misura di 39,1 milioni di euro.

Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, le aziende rientranti nel campo di applicazione della norma sono state invitate a comunicare all’Istituto, entro sette giorni dalla richiesta, la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, ossia se anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, o chiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure avvalersi di entrambe le modalità di pagamento.

Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tale caso, a parziale deroga di quanto previsto dalla circolare n. 61 del 24 maggio 2022, esclusivamente per tali domande, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento.

Le aziende che hanno, invece, anticipato il pagamento agli aventi diritto opereranno il relativo conguaglio sulla base delle indicazioni del messaggio in commento.

In particolare, nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur dell’INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.

A tale fine, l’azienda sarà tenuta a trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur dell’Istituto provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.

Il messaggio in oggetto dell’INPS contiene, infine, le modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio per i datori di lavoro.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Edilizia – L’Aquila: rinnovato l’integrativo provinciale

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Potenziamento della formazione, indennità varie, EVR, Banca ferie e smart working tra le tematiche principali dell’intesa

Ance L’Aquila e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno sottoscritto, in data 14 febbraio 2023, il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e sarà valido per 36 mesi. 
Sul piano economico è stata definita l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) al 5%, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia dell’Aquila a livello aziendale.
Per l’indennità di alta montagna viene confermata l’aliquota del 2016 (0,10 euro per cantieri ubicati oltre i 1.100 metri s.l.m.), mentre per l’indennità trasporto casa- lavoro sono stati adeguati gli importi, dovuti all’inflazione e all’innalzamento del costo della vita. Gli operai percepiranno 3.00 euro/giorno e gli impiegati 53,00 euro/mese.
In relazione all’indennità di mensa per operai e impiegati, nel caso di organizzazione del servizio mensa o servizio esterno, l’impresa concorrerà fino al 70% di 11,00 euro/giorno (7,70 euro/pasto). In alternativa gli Operai percepiranno una indennità sostitutiva di 1,00 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente e per un massimo di 8 ore giornaliere. Per gli Impiegati è previsto l’adeguamento a 130,00 euro/mese.
Novità in merito all’indennità di reperibilità, con la previsione, qualora necessario, di turni di reperibilità retribuiti con 6,00 euro lordi dal lunedì al sabato, e 8,00 euro lordi per giornata festiva, oppure con 30,00 euro lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica). 
Sul piano normativo viene potenziata la formazione per favorire lo sviluppo del nuovo Campus dell’Edilizia di San Vittorino, e suddivisa in 4 macro aree: Sicurezza sul lavoro, Professionalizzante, Innovativa e qualificante, Sociale. 
La fornitura di D.p.i e indumenti di lavoro viene prevista nei costi sostenuti dalle imprese (1,05%) ed ottimizzata la procedura per l’erogazione da parte delle imprese che potranno richiedere il contributo alle spese per l’acquisto dei d.p.i. alla Cassa Edile, previa esibizione delle spese sostenute.
Sul piano normativo, in materia di Banca ferie e permessi solidali viene prevista la possibilità di concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetti della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (L. n. 53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.
Per i portatori di handicap e lavoratori stranieri potranno essere previste condizioni di maggior favore per la tutela dei soggetti fragili, sempre previo accordo con l’azienda.
Al fine di incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro viene prevista la possibilità di richiedere lo smart working, a patto che vengano rispettate le previsioni normative nazionali in materia e di concerto con l’azienda. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: Una Tantum con la retribuzione di marzo

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023 viene corrisposto ai lavoratori un importo Una Tantum di 400,00 euro lordi  al Livello C1, da riparametrare per gli altri livelli

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data di stipula un importo forfettario Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023.
L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, è stato stabilito convenzionalmente dalle Parti in 400,00 euro lordi, riferiti al parametro medio del livello C1 (141,50), e sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.

LivelloUna Tantum
QS€ 692,16
Q€ 618,54
A1€ 546,12
A2€ 496,48
B1€ 459,08
B2€ 429,54
C1€ 400,00
C2€ 378,66
C3€ 367,18
D1€ 355,70
D2€ 336,03
D3€ 282,69

Detta somma viene determinata in misura pari ad 1/14 (un quattordicesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023. Per mese intero si intende anche la frazione superiore a 15 giorni.
Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.). In caso di retribuzione ridotta per lavoro part-time, la somma verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’importo sarà corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi da marzo 

Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.

LivelloMinimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.470,58

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: corrisposte Indennità di carica ed Una Tantum-cash

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Indennità di carica e Una Tantum – Cash in arrivo con il mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo siglata il 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e con scadenza il 31 dicembre 2024, prevede all’Allegato 1, per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL, la corresponsione, entro il 31 marzo 2023, di un importo a titolo di Una Tantum-Cash pari ad euro 400,00, per un dipendente di 4° livello, 7a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato anzidetto. 

 

CLASSELIV. 7LIV. 6LIV. 5LIV. 4LIV. 3LIV. 2LIV. 1
Cl 11-2457,68386,68362,36341,88313,36286,28271.52
Cl 23-4472.24398,24372,76351,16322,04293,48278,48
Cl 35-6486.76409,76383,20360,44330,72300,68285.40
Cl 47-8501,28421,32393,60369,76339,36307,88292,32
Cl 59-10515,84432,88404,04379,04348,04315,12299,24
Cl 611-12530,36444.40414.44388,36356,72322,32306,16
Cl 713-14-15546,60458,80427,32400,00367,24330,92313,16
Cl 816-17-18562,80473,16440,16411,68377.80339 56320,16
Cl 919-20-21 487,52453,00423,32388,32348,16327,12
Cl 1022-23-24 501,88465,84434,96398,84356,80334.12
Cl 1125-26-27 516,24478,68446,64409,40365,40341,08
Cl 1228-29-30 530,60491,52458,28419,92374,04348,08
Cl 13oltre 544,96504,36469,96430,44382,64355.08

Altresì, sempre nel mese di marzo 2023, viene erogata per il personale Funzionario del settore, un’Indennità economica, quale ex indennità di carica.
Indennità di carica dei funzionari – Una Tantum per indennità di carica

 

CLASSE 3° GRADO2° GRADO1° GRADOFunzionario SeniorFunzionario BusinessAssegno ad personam per ex F2
Cl 11-2106.4078,3648,28106,4048,2830,08
Cl 23-4117,8089,3658,68117,8058,6830,68
Cl 35-6129,20100,3269,08129,2069,0831,24
Cl 47-8-9140,60111,3279,44140,6079,4431,88
Cl 510-11-12152,00122,2889.84152,0089,8432,44
Cl 6Oltre163,40133,28100,28163,401002833,00

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Calcio femminile: obbligo di iscrizione al Fondo sportivi professionisti a decorrere dal 1° luglio

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le disposizioni normative e amministrative in vigore, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile di Serie A (INPS, circolare 20 febbraio 2023 n. 24).

Con l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile per la stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A, le società sportive che beneficiano dell’attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP). In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della Legge n. 91/1981, per diverse figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile, come i direttori sportivi, i direttori tecnici, le atlete calciatrici, gli allenatori e i preparatori atletici.

Più nel dettaglio, l’Istituto ricorda che, con specifico riferimento alle calciatrici professioniste, si prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e si ammette quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma (articolo 3, Legge n. 91/1981). Peraltro, l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

La contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore. Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312. 

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992.

La circolare in commento include, infine, le istruzioni operative per i datori di lavoro.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • …
  • 365
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Corso Cavour
37059 ZEVIO (VR)
Telefono: 0456051302

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

STUDIO CARUSO | P. IVA: 04206500235 | CORSO CAVOUR - 37059 ZEVIO (VR) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta