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METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

28 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 7/6/2021, è fissata al 20 ottobre 2022

Il CCNL 7/6/2021 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.

CONFIMI ricorda che l’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.

Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.

Pertanto

– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Si anticipa che

– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

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Indennità una tantum consulenti del lavoro: istruzioni Enpacl

28 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 i consulenti del lavoro possono presentare all’Enpacl la domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dal “decreto aiuti” e dal “decreto aiuti-ter”. Per i consulenti del lavoro pensionati l’erogazione è automatica (Enpacl – Comunicato 25 settembre 2022).

Possono beneficiare dell’indennità una tantum erogata dall’Enpacl, i Consulenti del Lavoro che risultano iscritti all’Ente alla data del 17 maggio 2022, che abbiano effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’ENPACL con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i Consulenti del Lavoro devono presentare domanda all’Enpacl.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito web istituzionale dell’Ente, all’interno dell’area riservata agli iscritti.
Nel caso in cui l’interessato è iscritto contemporaneamente all’ENPACL e all’INPS, la domanda deve essere presentata all’INPS.
L’indennità è pari a 200 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di  imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro.
L’indennità è pari a 350 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. Dal computo del reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità è incompatibile con il bonus 200 euro per i dipendenti e il bonus 200 euro per i pensionati.
L’Enpacl precisa di essere tenuta all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite dall’amministrazione finanziaria. Nel caso in cui non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, l’ENPACL avvierà la procedura di recupero.

Consulenti del lavoro pensionati

Ai Consulenti del Lavoro residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Ente corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Non è necessario presentare alcuna domanda, poiché l’elenco dei soggetti destinatari di tale indennità viene fornito all’ENPACL dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS.

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Lavoratori autonomi e professionisti: domanda per l’indennità una tantum

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti e incrementata dal Decreto Aiuti-ter.

Con il Decreto Aiuti è stato previsto un sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e i professionisti attraverso un indennità una tantum di 200 euro riconosciuta, previa domanda all’ente di previdenza di appartenenza, in presenza di determinati requisiti.
Con il Decreto Aiuti-ter l’indennità è stata incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione della misura (Ministero Lavoro – decreto 19/8/2022), l’Inps ha definito le modalità e i termini per la richiesta e la fruizione del beneficio.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
La stessa è incrementata di 150 euro (quindi l’indennità è pari a 350 euro) in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere all’indennità una tantum:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Possono beneficiare dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri in relazione all’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, ovvero non superiore a 20.000 euro per ottenere l’incremento di 150,00 euro;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
f) non essere percettore dell’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Ente previdenziale di appartenenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, la domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Inps.
In particolare, si accede dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, autenticandosi con le credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi, e poi selezionando la categoria di appartenenza. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento e monitorare lo stato di lavorazione della domanda.
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso di lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS.

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, invece, sono tenuti a presentare la domanda agli stessi enti previdenziali di appartenenza nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, rilasciate sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) – sono tra loro alternative.

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Studi Professionali di Area Sanitaria: finanziata la formazione

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stanziati da Fondoprofessioni 450 mila euro per finanziare la formazione del personale dipendente di odontoiatri, medici di medicina generale, medici specialisti, veterinari, laboratori di analisi, strutture assistenziali, ambulatori.

Con l’Avviso n. 8/2022, Fondoprofessioni ha informato che saranno finanziati piani formativi pluriaziendali, ovvero rivolti a più Studi/Aziende provenienti dagli specifici settori coinvolti, progettati, presentati al Fondo, organizzati e rendicontati dagli Enti attuatori accreditati.
Si prevede che le costituende Ats/Ati, le Associazioni di categoria e le Fondazioni possano essere promotrici degli interventi formativi per conto di più Studi/Aziende, mentre l’Ente attuatore si occuperà degli aspetti organizzativi dei corsi e di tutti gli adempimenti amministrativi di accesso al contributo. Il singolo piano formativo potrà essere articolato in uno o più corsi con una durata dalle 4 alle 40 ore.
Dagli Enti attuatori, dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022, i piani formativi potranno essere presentati a Fondoprofessioni.
Sarà necessario per lo Studio/Azienda essere iscritto al Fondo prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale prenderà parte. Il Fondo erogherà il contributo all’Ente attuatore, a fronte della realizzazione e rendicontazione delle attività formative. Gli Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni potranno partecipare ai corsi approvati senza sostenere alcun costo.

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Erogazione arretrati per i Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal mese di settembre vanno erogati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei

L’accordo sottoscritto lo scorso mese di agosto, ha previsto incrementi retributivi relativi al triennio 2021/2024 ma decorrenti dal 1 gennaio 2022
Pertanto, gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 devono essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre, di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.

Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1560,83
A2572,33
A3577,41
B1592,25
B2597,50
B3615,11
C1709,91
C2815,40
C3834,20
Q1841,28
Q2861,54

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Alluvione nelle Marche: dall’ INPS istruzioni per presentare domanda CIGO

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’ INPS arrivano chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche (messaggio del 26 settembre 2022, n. 3498).

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla CIGO utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.

Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Pertanto i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’obbligo dell’informativa sindacale (art. 14, co. 4, D.lgs n. 148/2015) non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

In particolare, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel territorio delle province di Ancona e Pesaro e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
La relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nel caso in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, a causa del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Con riferimento alle domande presentate con quest’ultima causale i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Per quanto concerne il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Qualora la comunicazione alle Organizzazioni sindacali non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall’Istituto.

Le imprese del settore edile e lapideo non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. La stessa deve essere, invece, resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

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INPS: indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi (Circolare n. 105/2022).

La sospensione si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. L’Inps comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del DPCM.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto previdenziale.
La sospensione non riguarda eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Infine, la sospensione non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la stessa data, devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriscono nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

Si riportano le tabelle retributive per gli Impiegati agricoli della provincia di Verona – pubblicate dalle Parti territoriali – variate a seguito del nuovo CIPL sottoscritto il 9 agosto 2022

Retribuzioni in vigore dall’1/8/2022 al 31/12/2022

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro1.105,98526,18 10,33 1.642,49 900,90 2.543,39
1.a1.017,11526,18 10,33 1.553,62 896,35 2.449,97
2.a884,75520,56 10,33 1.415,64 798,56 2.214,20
3.a757,82515,62 10,33 1.283,77 655,66 1.939,43
4.a673,02512,74 10,33 1.196,09 557,99 1.754,08
5.a603,73510,81 10,33 1.124,86 449,18 1.574,04

Premio di continuità a decorrere dall’1/8/2022

Livello

Importo in Euro

1°370,00
2°330,00
3°300,00
4°278,00
5°268,00

Retribuzioni in vigore dal 1/1/2023

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro1.105,98526,18 10,33 1.642,49 950,292.592,78
1.a1.017,11526,18 10,33 1.553,62 943,922.497,54
2.a884,75520,56 10,33 1.415,64 841,552.257,19
3.a757,82515,62 10,33 1.283,77 693,321.977,09
4.a673,02512,74 10,33 1.196,09 592,051.788,14
5.a603,73510,81 10,33 1.124,86 479,741.604,60

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Accordo nel Gruppo Enel sull’Apprendistato scuola-lavoro

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 19 settembre 2022, tra ENEL Italia S.p.A., in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’adeguamento dell’Accordo Sindacale Quadro del 13 febbraio 2014 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato scolastico di primo livello e professionalizzante

Premesso che le Parti hanno già condiviso con accordo 13 febbraio 2014 un progetto sperimentale rivolto agli studenti del 4° anno degli istituti tecnici per avviare nell’ultimo biennio di scuola secondaria superiore un’esperienza di apprendistato scuola lavoro, con la firma dell’accordo 19 settembre 2022 hanno inteso adeguare le precedenti disposizioni alle novità normative e contrattuali successivamente intervenute.

In conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nell’art. 15 “Apprendistato” del CCNL – che al co. 23 precisa che “restano ferme le intese vigenti a livello aziendale e le eventuali ulteriori regolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico interesse” – le Parti definiscono i trattamenti economici e normativi al fine di raccordare la disciplina contrattuale al programma Enel di inserimento in apprendistato di primo livello nell’ultimo biennio della secondaria superiore e al periodo di apprendistato successivo al conseguimento del diploma.

Ai fini del programma saranno presi a riferimento gli istituti tecnici della scuola secondaria superiore con indirizzi quali: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanico, meccanico, meccatronica ed energia, chimico, termotecnica.

Il programma è così articolato:

– Fase 1 apprendistato scuola-lavoro: con apprendistato di primo livello (art. 43 DLgs n. 81/2015), della durata, di norma, di 23 mesi, nelle classi 4° e 5° degli istituti tecnici industriali, al termine della quale è previsto il conseguimento del diploma tecnico e la valutazione di merito del percorso effettuato.

– Fase 2 apprendistato professionalizzante: con durata, di norma, di 13 mesi che sarà attivata in relazione alle esigenze aziendali per i partecipanti alla prima fase che hanno conseguito il titolo di studio ed un livello di preparazione ritenuto adeguato ad affrontare l’ulteriore fase formativa professionalizzante aziendale.

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Lavoratori dello spettacolo: aumentato il massimale di contribuzione malattia e maternità

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’inps ha adeguato, con effetto dal 1° ottobre 2022, il massimale giornaliero di contribuzione della malattia e della maternità per i lavoratori dello spettacolo titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (Messaggio 23 settembre 2022, n. 3473)

Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e dell’indennità economica di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera.
Con la Legge delega in materia di spettacolo (L. n. 106/2022) è stato disposto l’innalzamento del massimale contributivo giornaliero da euro 100,00 a euro 120,00, a decorrere dal 1° luglio 2022.

L’Inps ha di conseguenza adeguato i propri sistemi, comunicando che il nuovo massimale deve essere applicato a partire dal periodo di competenza ottobre 2022.
Pertanto, a partire da detto periodo, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo (dipendenti o autonomi) devono assumere come massimale giornaliero pari a euro 120,00.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti devono utilizzare i codici causale già in uso:
– “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito;
– “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Dette operazioni possono essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

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