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Barbieri e parrucchieri: firmato il rinnovo contrattuale

19 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

 

Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica

L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).

L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

11.395,99 €115,47 €1.511,46 €
21.275,26 €105,48 €1.380,74 €
31.209,00 €100,00 €1.309,00 €
41.139,90 €94,29 €1.234,19 €

Livello

Retribuzione Tabellare

 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento

dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare

 dal 1° ottobre 2022

11.395,99 €80,83 €1.476,82 €
21.275,26 €73,84 €1.349,10 €
31.209,00 €70,00 €1.279,00 €
41.139,90 €66,00 €1.205,90 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento

dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare

 dal 1° febbraio 2023

11.476,82 €34,64 €1.511,46 €
21.349,10 €31,64 €1.380,74 €
31.279,00 €30,00 €1.309,00 €
41.205,90 €28,29 €1.234,19 €

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione

(E.A.R.)

1€30
2€30
3€30
4€30

La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.

Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.

Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;

Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).

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Regolamentata l’assistenza sanitaria per i dirigenti Federalberghi

19 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con accordo del 4 ottobre 2022 è stata modificata la disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC) per i dirigenti delle aziende alberghiere.

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,29% (5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021.) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care (Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR) pari a 206,60 euro annui;
b) 2,78% (Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR) (A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato ai 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011 ; al 2,46% dal 1° gennaio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
II contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o dì altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00 (Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011 ; euro 2.008,10 dal 1°gennaio 2014; euro 2.032,00 dal 1° gennaio 2016) euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

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Regime di solidarietà negli appalti: prestazione di più servizi di logistica

19 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, trovano applicazione i principi generali di tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, il regime di solidarietà (Interpello 17 ottobre 2022, n. 1).

Il regime di responsabilità solidale negli appalti stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

In seguito all’introduzione dell’articolo 1677-bis del codice civile che disciplina la prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose sono sorti dubbi circa l’applicazione del regime di solidarietà previsto per gli appalti.
La disposizione, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2022, stabilisce che “e l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
In sostanza, il legislatore ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Secondo il Ministero, tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, sia in considerazione della collocazione della norma nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

In merito all’applicazione del regime di solidarietà al contratto di trasporto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in precedenza precisato che la disciplina deve ritenersi applicabile sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel cd. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.
Secondo il Ministero la nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. non pregiudica il predetto orientamento, in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà nelle “prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.
Ciò in quanto il regime di solidarietà negli appalti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.

D’altronde, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva del regime di solidarietà, perché finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.
In conclusione, deve ritenersi che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

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Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

18 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le retribuzioni per gli imbarcati su natanti esercenti pesca marittima

 

Pubblicate le tabelle retributive per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

L’accordo firmato nelle scorse settimane ha previsto aumenti retributivi del 3% dal 1/10/2022 al 30/9/2023 e del 3,5% dal 1/10/2023

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Locale

 

Costiera Locale dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca1181.022,10232,02135,341.389,47
Marinaio polivalente105909,50213,25124,401.247,15
Marinaio102883,51208,92121,871.214,30
Giovanotto101874,85207,48121,031.203,35
Mozzo100866,19206,03120,191.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1181.509,77370,001.759,47120,31
Marinaio polivalente1051.357,72370,001.617,15110,57
Marinaio1021.322,63370,001.584,30108,33
Giovanotto1011.310,93370,001.573,35107,58
Mozzo1001.299,24370,001.562,41106,83

Costiera Locale dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca1181.056,83237,81138,721.433,36
Marinaio polivalente105940,40218,40127,401.286,20
Marinaio102913,53213,92124,791.252,24
Giovanotto101904,58212,43123,921.240,92
Mozzo100895,62210,94123,051.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1181.556,66370,001.803,36123,31
Marinaio polivalente1051.399,45370,001.656,20113,24
Marinaio1021.363,16370,001.622,24110,92
Giovanotto1011.351,07370,001.610,92110,15
Mozzo1001.338,98370,001.599,60109,37

TABELLE RETRIBUTIVE – Costiera Ravvicinata

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2022 al 30/9/2022 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca1321.143,37252,23147,131.542,73
Marinaio polivalente1201.039,43234,90137,031.411,36
Marinio115996,12227,69132,821.356,62
Giovanotto103892,18210,36122,711.225,25
Mozzo100866,19206,03120,191.192,41

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1321.673,52370,001.912,73130,79
Marinaio polivalente1201.533,16370,001.781,36121,80
Marinio1151.474,68370,001.726,62118,06
Giovanotto1031.334,33370,001.595,25109,08
Mozzo1001.299,24370,001.562,41106,83

Costiera Ravvicinata dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca1321.182,22258,70150,911.591,83
Marinaio polivalente1201.074,74240,79140,461.456,00
Marinio1151.029,96233,33136,111.399,40
Giovanotto103922,49215,41125,661.263,56
Mozzo100895,62210,94123,051.229,60

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1321.725,97370,001.961,83134,14
Marinaio polivalente1201.580,85370,001.826,00124,85
Marinio1151.520,38370,001.769,40120,98
Giovanotto1031.375,26370,001.633,56111,70
Mozzo1001.338,98370,001.599,60109,37

 

TABELLE RETRIBUTIVE – Mediterranea o d’altura

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca1461.264,65272,44158,921.696,02
Marinaiopolivalente1341.160,71255,12148,821.564,65
Marinio1291.117,40247,90144,611.509,91
Giovanotto107926,84216,14126,081.269,06
Mozzo104900,85211,81123,551.236,21

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1461.837,29370,002.066,02141,27
Marinaiopolivalente1341.696,93370,001.934,65132,28
Marinio1291.638,45370,001.879,91128,54
Giovanotto1071.381,13370,001.639,06112,07
Mozzo1041.346,04370,001.606,21109,83

Mediterranea o d’altura dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante – Motorista capopesca1461.307,63279,60163,101.750,33
Marinaiopolivalente1341.200,15261,69152,651.614,50
Marinio1291.155,37254,23148,301.557,90
Giovanotto107958,33221,39129,141.308,86
Mozzo104931,46216,91126,531.274,90

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1461.895,31370,002.120,33144,98
Marinaiopolivalente1341.750,19370,001.984,50135,69
Marinio1291.689,72370,001.927,90131,82
Giovanotto1071.423,65370,001.678,86114,79
Mozzo1041.387,37370,001.644,90112,47

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2022 al 30/9/2023 aumento del 3%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante3102.688,62509,77647,02297,374.142,78
Direttore di macchina2382.064,17405,69514,92236,663.221,44
1° ufficiale1951.691,23343,54436,03200,402.671,20
2° ufficiale1781.543,79318,97404,84186,062.453,66
Nostromo1551.344,31285,72362,64166,672.159,34
Marinaio/retiere1451.257,58271,26344,30158,242.031,38
Giovanotto1211.049,43236,57300,26138,001.724,27
Mozzo114988,72226,45287,42132,101.634,69

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante3104.455,03370,004.512,78312,25
Direttore di macchina2383.469,94370,003.591,44248,50
1° ufficiale1952.881,63370,003.041,20210,43
2° ufficiale1782.649,04370,002.823,66195,38
Nostromo1552.334,36370,002.529,34175,01
Marinaio/retiere1452.197,54370,002.401,38166,16
Giovanotto1211.869,18370,002.094,27144,91
Mozzo1141.773,40370,002.004,69138,71

TABELLE RETRIBUTIVE – Oceanica

Oceanica dal 1/10/2023 aumento 3,5%

Qualifiche

Parametro

Importo fisso mensile

13ma e 14ma mensile

Festività mensile

Ferie mensile

MMG mensile senza TFR

Comandante3102.779,99525,00666,34306,254.277,59
Direttore di macchina2382.134,32417,39529,76243,483.324,94
1° ufficiale1951.748,71353,12448,19205,992.756,00
2° ufficiale1781.596,25327,71415,94191,162.531,06
Nostromo1551.390,00293,33372,31171,112.226,75
Marinaio/retiere1451.300,32278,39353,34162,392.094,43
Giovanotto1211.085,09242,52307,81141,471.776,89
Mozzo1141.022,32232,05294,53135,361.684,27

 

Qualifiche

Parametro

MMG mensile con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps

Importo ai fini previdenziali mensile

Valore del TFR mensile

Comandante3104.599,17370,004.647,59321,58
Direttore di macchina2383.580,60370,003.694,94255,66
1° ufficiale1952.972,29370,003.126,00216,30
2° ufficiale1782.731,80370,002.901,06200,73
Nostromo1552.406,42370,002.596,75179,68
Marinaio/retiere1452.264,96370,002.464,43170,52
Giovanotto1211.925,44370,002.146,89148,55
Mozzo1141.826,41370,002.054,27142,14

Archiviato in: NEWS|LAVORO

INPS: indennità una tantum 150 euro e compensazione del credito sul flusso UniEmens

18 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116).

 

Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

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Vademecum tirocini formativi per cittadini non UE residenti all’estero

18 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del portale istituzionale il “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, come strumento di supporto informativo sulla disciplina in materia. (Comunicato 13 ottobre 2022).

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento comune in materia tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con “Linee guida” approvate nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, l’ANPAL ha redatto un “Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Tirocini formativi”.
Il Vademecum costituisce un supporto informativo delle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (art. 27, co. 1, lett. f), DLgs n. 286 del 1998), articolato nei seguenti paragrafi:
– Il tirocinio
– La normativa
– I soggetti coinvolti
– Le amministrazioni competenti
– Il soggetto promotore
– Il soggetto ospitante
– Il tutor
– Il tirocinante
– La procedura.

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Cassa Edile di Teramo: Contributi in vigore dall’1/10/2022

18 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile1,87500.37502.2500
FNAPE (*)(*) 3.06000.0000(*) 3.0600
QACP0.58000.58001.1600
QACN0.22000.21900.4390
E.F.S.E. – FORMAZIONE0.50000.00000.5000
E.F.S.E. – SICUREZZA0.50000.00000.5000
RLST0.30000.00000.3000
Finanziamento CNCE0.03000.00000.0300
DPI0.00000.00000.0000
Fondo Prepensionamenti0.20000.00000.2000
Fondo Incentivo Occupazione0.10000.00000.1000
Fondo Sanitario Nazionale0.60000.00000.6000
Totale Contributi7.971.179.14

(*) Si precisa che la differenza dell’aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile

 

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CCNL Dirigenti Assologistica: contribuzione al Fondo Mario Besusso

17 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto l’accordo sulla contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportali ed aereoportuali

Per i dirigenti Assologistica è previsto un Fondo di assistenza sanitaria ”Mario Besusso” integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care  pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente riscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

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Accordo Portuali: Fondo di accompagno all’esodo anticipato

17 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 12/9/2022, tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE UNIPORT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l’accordo sui contributi al Fondo di accompagno all’esodo anticipato

Le Parti sociali firmatarie del presente accordo, hanno convenuto, a proposito dei contributi da versare al costituendo Fondo di accompagno all’esodo anticipato di cui al punto due del verbale di accordo del 24 febbraio 2021 del rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, quanto segue:

I datori di lavoro di imprese o soggetti, diversi da quelli indicati nel co. 3-septies art. 10 DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti, nella inscindibilità delle norme e previsioni in esso contenute, continueranno ad accantonare l’importo di euro 130 anno per dipendente, di cui.

Tali somme, saranno accantonate presso le aziende di riferimento in attesa di futura finalizzazione.

Si conviene altresì, che l’importo a carico dei lavoratori dipendenti delle suddette imprese o soggetti ammonti ad € 65,00 annui ovvero € 5,00 mensili per 13 mensilità, con decorrenza 1/1/2023.

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Cantieri stradali: firmato il protocollo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

17 Ottobre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Diffondere la cultura della prevenzione contro gli incidenti sul lavoro per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri stradali, attraverso la collaborazione strutturata con Autostrade per l’Italia e le organizzazioni sindacali della filiera. Questo è l’obiettivo del protocollo per la sicurezza nei cantieri stradali firmato dall’Inail e dalle parti economiche suindicate. (INAIL – Comunicato 7 ottobre 2022).

L’intesa, alla quale hanno aderito anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e delle costruzioni, mette le basi per una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera, attraverso iniziative congiunte che comprendono la sperimentazione di soluzioni ad alto valore tecnologico e il ricorso a innovative metodologie di formazione.
La sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti è al centro del protocollo d’intesa firmato dall’Inail, da Autostrade per l’Italia e dalle organizzazioni sindacali dei trasporti e delle costruzioni (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sla Cisal, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil).
Con la sottoscrizione dell’accordo, l’INAIL e le parti firmatarie promuovono iniziative congiunte nell’ambito delle grandi realtà economiche, con l’obiettivo di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita economica trainata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo, che ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del PNRR nel 2026, riguardano in particolare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, l’erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, lo studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle patologie lavoro-correlate, la progettazione di modelli di organizzazione per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, e l’analisi dei flussi informativi relativi agli infortuni e alle malattie professionali nei comparti di interesse e nella realizzazione di grandi opere.
All’interno di “cantieri modello” appositamente individuati saranno inoltre sperimentate soluzioni tecnologiche innovative, come l’utilizzo di sensori e dispositivi di protezione individuale “intelligenti”, e introdotte nuove metodologie di formazione dei lavoratori, che prevedono anche il ricorso alla realtà virtuale in 3D. Il punto di partenza sono i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi.
Ciascuna iniziativa oggetto della collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di un accordo attuativo, in cui saranno indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da svolgere, il cronoprogramma e i profili dei componenti del relativo Comitato di gestione. I risultati ottenuti saranno valutati anche nell’ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera autostradale.

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