L’Inps ha fornito indicazioni sull’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima, di cui all’art. 21 del DL n. 115/2022 (Circolare n. 114/2022). L’incremento è disposto nelle more dell’applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, e non rileva ai fini della stessa né per l’individuazione dell’aliquota di perequazione né per la determinazione dell’importo da assoggettare a perequazione. Al fine di determinare l’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti: 
1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200- ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Sono da escludere dall’incremento le prestazioni di cui ai punti 3) e 4).
Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.
Laddove le pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto (piani “M4”, “Z9” e “M7”), l’incremento è stato calcolato come indicato al paragrafo 2) e l’importo ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Nel caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso e per le quali non è prevista la perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare.
L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, laddove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto.
Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.
L’incremento in parola è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, laddove dovute.
Tale importo è identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale: istruzioni sulla domanda
L’Inps ha fornito indicazioni sull’indennità una tantum per l’anno 2022 prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (Circolare 13 ottobre 2022, n. 115). I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Una volta presentata la domanda, è possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento laddove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Rovigo

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022
Contributi per la provincia di Rovigo dall’1/10/2022
| DENOMINAZIONE CONTRIBUTI |
% AZIENDA |
% OPERAI |
% TOTALE |
|---|---|---|---|
| ENTE CASSA EDILE POLESANA | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
| ASSISTEDIL – SCUOLA EDILE / C.P.T. | 1,000 | 1,000 | |
| ASSISTEDIL – R.L.S. TERRITORIALE | 0,045 | 0,045 | |
| ASSISTEDIL – SERVIZI AL LAVORO | 0,250 | 0,250 | |
| ASSISTEDIL – PREMIALITA’ DI SETTORE | 0,250 | 0,250 | |
| ASSOCIAZIONE A.S.C. – VENETO | 0,055 | 0,055 | |
| FONDO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE | 3,980 | 3,980 | |
| FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | 0,600 | 0,600 | |
| FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE | 0,100 | 0,100 | |
| FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,200 | 0,200 | |
| Q.A.C. NAZIONALE | 0,220 | 0,220 | 0,440 |
| Q.A.C. PROVINCIALE | 0,610 | 0,610 | 1,220 |
| 9,185 | 1,205 | 10,390 |
INPGI: via libera all’erogazione ai giornalisti dell’indennità una tantum
A decorrere dal 12 ottobre 2022 l’Inpgi sta provvedendo a liquidare l’erogazione dell’indennità una tantum per le circa 5.100 domande presentate dai giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Istituto (INPGI – Comunicato 12 ottobre 2022). Come è noto, possono beneficiare dell’indennità una tantum, nella misura di 200 euro, erogata dall’Inpgi, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio 2022: Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata. Inoltre, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro. L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Inpgi, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web, entro le ore 20 del prossimo 30 novembre 2022.
– risultino già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata;
– abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio 2022 non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.
Dal 26 settembre 2022, data di attivazione della procedura di presentazione delle domande, l’Inpgi ha accolto circa 5.100 domande.
A decorrere dal 12 ottobre 2022 lo stesso Istituto ha iniziato il pagamento delle prime erogazioni dell’indennità “una tantum”.
L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale
L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435. La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C). La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito. Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.
Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.
Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.
| CATEGORIA |
PAGA BASE |
CONTINGENZA |
ITS |
E.D.R. |
TOTALE ORARIO |
Cassa Edile 18,50% |
Cassa Edile 14,20% |
Riposi annui 4,95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° liv. Operai S.specializzati | 7,67 € | 3,01 € | 1,39 € | 0,06 € | 12,13 € | 2,24 € | 1,72 € | 0,60 € |
| 3° liv. Operai specializzati | 7,12 € | 3,00 € | 1,29 € | 0,06 € | 11,47 € | 2,12 € | 1,63 € | 0,57 € |
| 2° liv. Operai qualificati | 6,41 € | 2,99 € | 1,16 € | 0,06 € | 10,62 € | 1,96 € | 1,51 € | 0,53 € |
| 1° liv. Operai comuni | 5,48 € | 2,96 € | 0,99 € | 0,06 € | 9,49 € | 1,76 € | 1,35 € | 0,47 € |
Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato
| CATEGORIA |
PAGA BASE |
CONTINGENZA |
Premio di produzione |
E.D.R. |
Indennità di funzione (art. 76 CCNL) |
Totale retribuzione mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRO 7° Q liv. | 1.894,71 € | 533,82 € | 346,15 € | 10,33 € | 140,00 € | 2.925,01 € |
| IMPIEGATO 7° liv. | 1.894,71 € | 533,82 € | 346,15 € | 10,33 € | 2.785,01 € | |
| IMPIEGATO 6° liv. | 1.705,23 € | 529,63 € | 316,82 € | 10,33 € | 2.562,01 € | |
| IMPIEGATO 5° liv. | 1.421,02 € | 523,35 € | 263,46 € | 10,33 € | 2.218,16 € | |
| IMPIEGATO 4°liv. | 1.326,31 € | 521,25 € | 239,81 € | 10,33 € | 2.097,70 € | |
| IMPIEGATO 3° liv. | 1.231,56 € | 519,16 € | 220,88 € | 10,33 € | 1.981,93 € | |
| IMPIEGATO 2° liv. | 1.108,41 € | 516,43 € | 199,20 € | 10,33 € | 1.834,37 € | |
| IMPIEGATO 1° liv. | 947,36 € | 512,87 € | 171,09 € | 10,33 € | 1.641,65 € |
Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili
Formazione Professionale
Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.
Lavori speciali disagiati
Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.
Lavori in alta montagna
Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.
Anzianità professionale edile
L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.
CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Padova

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022
Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022
| Tipo contributo |
Aliquote contributive a carico imprese |
Aliquote contributive a carico operai |
Totale aliquote |
|---|---|---|---|
| 1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale | 0,22% | 0,22% | 0,44% |
| 2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale | 0,61% | 0,61% | 1,22% |
| 3. Fondo Assistenza | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| 4. Fondo Formazione e Sicurezza | 1,000% | — | 1,000% |
| 5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile | 3,98% | — | 3,98% |
| 6.Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| 7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto | 0,055% | — | 0,055% |
| 8. Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| TOTALE | 8,04% | 1,21% | 9,25% |
| Tipo contributo |
Aliquote contributive a carico imprese |
Aliquote contributive a carico operai |
Totale aliquote |
|---|---|---|---|
| Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai | 0,60 | — | 0,60% |
| Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | — | 0,26% |
Danno da straining: escluso in caso di accesa conflittualità col datore di lavoro
Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059. La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali. La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa. Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie. In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena. In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.
CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico
CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico

Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:
| LIVELLI |
PARAMETRI | AUMENTI |
AUMENTI |
NUOVI MINIMI |
NUOVI MINIMI |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complessivo | 01/10/2022 | 01/01/2023 | 01/10/2022 | 01/01/2023 | ||
| VII | 200 | 184,00 | 120,00 | 64,00 | 1.911,96 | 1.975,96 |
| VI | 180 | 165,60 | 108.00 | 57,60 | 1.720,46 | 1.778,06 |
| V | 150 | 138,00 | 90,00 | 48,00 | 1.433,98 | 1.481,98 |
| IV | 140 | 128,80 | 84,00 | 44,80 | 1.338,37 | 1.383,17 |
| III | 130 | 119,60 | 78,00 | 41,60 | 1.242,78 | 1.284,38 |
| II | 117 | 107,64 | 70,20 | 37,44 | 1118,50 | 1.155,94 |
| I | 100 | 92,00 | 60,00 | 32,00 | 955,99 | 987,99 |
Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.
Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM
L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112). In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.