Nell’ambito della rete di imprese, in caso di distacco, sia intra-rete che fuori dalla rete, la comunicazione deve essere effettuata con il modello UNIRETE, se il lavoratore interessato è in regime di codatorialiltà. In caso contrario la comunicazione va fatta con il modello UNILAV. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 16 giugno 2022, n. 1229). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di comunicazione del distacco nell’ambito del “contratto di rete” e di una “rete soggetto”. Nella prima ipotesi (Contratto di rete), le imprese della rete devono utilizzare il modello UNIRETE per comunicare sia i distacchi intra-rete sia quelli fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Nel secondo caso, la “Rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
In tal senso, il modello UNIRETE va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello UNILAV tradizionale.
In tal caso, secondo l’INL, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Di conseguenza, in assenza di una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete possono impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto, gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello UNIRETE.
Firmato l’accordo integrativo del CCNL Area comunicazione – Artigianato

Sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 16 maggio 2022 contenente le nuove tabelle retributive.
Questi risultano essere gli aumenti retributivi e le relative tabelle con i nuovi minimi
Imprese artigiane
Aumenti retributivi
| Livelli |
1 giugno 2022 |
1 dicembre 2022 |
Totale |
|---|---|---|---|
| 1A | € 39,35 | € 70,27 | € 109,62 |
| 1B | € 34,30 | € 61,24 | € 95,54 |
| 2 | € 32,17 | € 57,45 | € 89,62 |
| 3 | € 30,18 | € 53,89 | € 84,07 |
| 4 | € 28,00 | € 50,00 | € 78,00 |
| 5 BIS | € 25,61 | € 45,74 | € 71,35 |
| 5 | € 24,49 | € 43,73 | € 68,22 |
| 6 | € 23,06 | € 41,18 | € 64,24 |
Nuovi minimi contrattuali
| Livelli |
Minimi fino al 31 maggio 2022 |
Minimi dal 1 giugno 2022 |
Minimi dal 1 dicembre 2022 |
|---|---|---|---|
| 1A | € 2.207,24 | € 2.246,59 | € 2.316,86 |
| 1B | € 1.923,75 | € 1.958,05 | € 2.019,29 |
| 2 | € 1.804,72 | € 1.836,89 | € 1.894,34 |
| 3 | € 1.692,61 | € 1.722,79 | € 1.776,68 |
| 4 | € 1.570,56 | € 1.598,56 | € 1.648,56 |
| 5 BIS | € 1.436,65 | € 1.462,26 | € 1.508,00 |
| 5 | € 1.373,58 | € 1.398,07 | € 1.441,80 |
| 6 | € 1.293,47 | € 1.316,53 | € 1.357,71 |
| Livelli |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
|---|---|
| 1A | € 30 |
| 1B | € 30 |
| 2 | € 30 |
| 3 | € 30 |
| 4 | € 30 |
| 5 BIS | € 30 |
| 5 | € 30 |
| 6 | € 30 |
PMI
Aumenti retributivi
| Livelli |
1 giugno 2022 |
1 dicembre 2022 |
Totale |
|---|---|---|---|
| 1A | € 42,16 | € 70,27 | € 112,43 |
| 1B | € 36,75 | € 61,24 | € 97,99 |
| 2 | € 34,47 | € 57,45 | € 91,92 |
| 3 | € 32,33 | € 53,89 | € 86,22 |
| 4 | € 30,00 | € 50,00 | € 80,00 |
| 5 BIS | € 27,44 | € 45,74 | € 73,18 |
| 5 | € 26,24 | € 43,73 | € 69,97 |
| 6 | € 24,71 | € 41,18 | € 65,89 |
Nuovi minimi contrattuali
| Livelli |
Minimi fino al 31 maggio 2022 |
Minimi dal 1 giugno 2022 |
Minimi dal 1 dicembre 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 A | € 2.221,29 | € 2.263,45 | € 2.333,72 |
| 1 B | € 1.936,00 | € 1.972,75 | € 2.033,99 |
| 2 | € 1.816,21 | € 1.850,68 | € 1.908,13 |
| 3 | € 1.703,39 | € 1.735,72 | € 1.789,61 |
| 4 | € 1.580,56 | € 1.610,56 | € 1.660,56 |
| 5 BIS | € 1.445,79 | € 1.473,23 | € 1.518,97 |
| 5 | € 1.382,33 | € 1.408,57 | € 1.452,30 |
| 6 | € 1.301,71 | € 1.326,42 | € 1.367,60 |
| Livello |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
|---|---|
| 1 A | € 30 |
| 1 B | € 30 |
| 2 | € 30 |
| 3 | € 30 |
| 4 | € 30 |
| 5 BIS | € 30 |
| 5 | € 30 |
| 6 | € 30 |
Contributo integrativo: tenuto al versamento anche l’avvocato non iscritto alla Cassa
L’iscrizione all’Albo degli Avvocati obbliga al versamento del contributo integrativo tutti coloro, anche non iscritti alla Cassa, che abbiano svolto l’attività forense in Italia, e ciò indipendentemente dall’essere cittadino italiano o di un diverso paese dell’UE (Corte di Cassazione, Sentenza 15 giugno 2022, n. 19329). La vicenda La Corte di Appello territoriale accoglieva l’opposizione proposta da un avvocato, iscritto all’Albo professionale ed alla Cassa di Previdenza tedesca nonché all’Albo degli Avvocati in Italia, avverso la cartella esattoriale con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense italiana gli aveva richiesto il pagamento di somme a titolo di contributo integrativo. La sentenza della Cassazione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni che fondavano l’accoglimento dell’originario ricorso per cassazione, riconducibili all’assunto secondo cui, dall’essere iscritto all’Albo derivava l’obbligo di versare il contributo integrativo per tutti coloro, anche non iscritti alla Cassa, che avessero svolto l’attività forense in Italia, e ciò indipendentemente dall’essere cittadino italiano o di un diverso paese dell’UE, restando irrilevante, nel caso in esame, l’esercizio della facoltà di opzione che l’ordinamento nazionale italiano riconosceva al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e Casse.
La Cassa proponeva ricorso per cassazione e la Corte accoglieva il gravame.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l’avvocato.
La Corte, sul punto, richiamando i consolidati principi in tema di errore revocatorio, ha, inoltre, rilevato che l’ errore fattuale denunciato, secondo cui la difesa dell’avvocato non poggiava esclusivamente su un’opzione bensì sul fatto che la Cassa Forense avesse revocato la sua iscrizione alla medesima, atteneva all’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio e dunque riguardava attività valutativa relativa al quadro processuale, come tale insuscettibile di revocazione.
In conclusione, il rigetto del ricorso discendeva, come evidenziato dai giudici di legittimità, dalla circostanza che l’ errore denunciato, quand’anche ritenuto sussistente, non avrebbe reso la sentenza impugnata priva della sua base logico-giuridica, rinvenibile nell’enunciato principio.
Accordo Integrativo per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno
Firmato il 16/5/2022 tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil di Livorno e Feneal-Uil Toscana l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno scaduto il 31/12/2013 Il nuovo accordo avrà validità fino al 31/12/2023. Ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, dispone quanto segue: Prestazioni extracontrattuali – Buono spesa: ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli che frequentano le scuole elementari, è riconosciuto un buono spesa annuo pari a 50 € per l’acquisto di materiale scolastico, previa presentazione della documentazione che attesti l’iscrizione di un figlio alla scuola elementare nell’anno scolastico di riferimento, con decorrenza dal 1° settembre 2022. – Premio Laurea e Contributi Universitari: il Premio Laurea triennale o magistrale sarà rimodulato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, come segue: il Premio laurea sarà ridotto da 1.600 € a 1.000 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea da 101/110 a 110/110 e da 700 € a 450 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea fino a 100/110. A coloro che avranno conseguito la laurea con lode sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di 300 €. Restano ferme le condizioni previste dal vigente Regolamento. Ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli a carico che frequentano con regolarità (non fuori corso) corsi universitari, è riconosciuto un incremento del contributo all’atto dell’iscrizione da 300 € attuali a 500 €; rimangono confermate tutte le altre condizioni previste dal vigente Regolamento, che sarà oggetto di aggiornamento. Premialità Aziende Indennità di mensa Indennità di trasporto Indennità di guida Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Il Regolamento della Cassa Edile di Livorno relativo alle Prestazioni extracontrattuali, le cui prestazioni sono finanziate dal contributo alla Cassa Edile pari allo 0,45% ex CCNL Industria Edile del 18 luglio 2018, verrà integrato, a cura del Comitato di gestione della Cassa Edile, con la previsione delle seguenti voci:
– Contributo assistenza fiscale: agli operai iscritti alla Cassa Edile di Livorno che presentano il modello 730 e ricevono la C.U. dalla Cassa edile, oltre che dal proprio datore di lavoro, è riconosciuto un Contributo assistenza fiscale annuo pari a 30 €, previa presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale ed il relativo costo sostenuto, con decorrenza dal 1° aprile 2022.
Le parti concordano di introdurre, con decorrenza dal 1° aprile 2022, un sistema premiale per le aziende iscritte alla Cassa Edile di Livorno, consistente in un rimborso pari allo 0,50 % della massa salari dichiarata alla Cassa Edile; tale premialità sarà riconosciuta alle Aziende iscritte in Cassa Edile da almeno due anni senza interruzioni, in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa Edile (è consentito un ritardo max di 15 gg rispetto alle scadenze), che denuncino almeno 150 ore mensili ordinarie per ogni lavoratore, (considerando i semestri ottobre – marzo ed aprile – settembre) riferita agli operai dichiarati ogni mese, comprensiva delle ore per malattia, infortunio, festività, ferie e permessi retribuiti e che non abbiano in organico lavoratori operai con contratto part time.
La liquidazione del premio è prevista con cadenza semestrale, previa verifica mensile dei requisiti sopra individuati a cura della Cassa Edile di Livorno. Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà i meccanismi applicativi del sistema premiale sulla base dei criteri oggi concordati.
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità sostitutiva di mensa per impiegati ed operai sarà pari a 0,66 € orarie e 5,29 € giornaliere.
In alternativa, dalla medesima data, il concorso del valore del pasto a carico dell’impresa sarà di 7 Euro a pasto
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità di trasporto per impiegati ed operai sarà pari a 1,40 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati nel comune dove ha sede l’impresa e 2,00 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati fuori dal comune dove ha sede l’impresa.
Diaria
Le parti confermano le modalità in essere ed i limiti territoriali per la corresponsione della diaria ai dipendenti comandati a prestare la propria opera presso un cantiere al di fuori del Comune dove ha sede l’Azienda. In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 gli importi della diaria saranno pari a 0,70 € orarie in caso di trasferta nella prima fascia (da 11 a 25 km) e a 1,00 € orarie in caso di trasferta nella seconda fascia (oltre 25 km).
Con decorrenza dal 1° luglio 2022 viene introdotta l’indennità di guida a benefìcio del personale operaio comandato in trasferta alla guida di automezzi messi a disposizione dall’azienda per il trasferimento dalla sede aziendale (o dal centro di raccolta) fino al cantiere di lavoro e ritorno; l’indennità di guida sarà riconosciuta per le sole ore di guida effettiva, nel caso che il cantiere di lavoro sia al di fuori del Comune dove ha sede l’impresa, comunque con una franchigia di 20 km, nei seguenti importi: 1 € orarie per cantieri distanti fino a 30 km, 2 € orarie per cantieri distanti oltre 30 km e fino a 60 km e 3 € orarie per cantieri distanti oltre i 60 km.
Le Parti concordano che, a far data dal 1° gennaio 2022 l’EVR è lo strumento premiale correlato all’andamento congiunturale del settore edile e delle costruzioni nella Provincia di Livorno.
L’EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà pertanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e redditività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR.
L’EVR sarà determinato nella misura del 4 %, da calcolarsi sui minimi contrattuali in vigore al 1° luglio 2014 e sarà erogato a consuntivo, attraverso la misurazione degli indicatori indicati nel testo dell’accordo in esame.
Sciolta la riserva sull’accordo degli autoferrotranvieri

E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)
Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
| Param. |
Retribuzione Tabellare 01/10/2017 | I TRANCHE € 30 a par. 175 da lug 2022 | II TRANCHE € 30 a par. 175 da giu 2023 | III TRANCHE € 30 a par. 175 da set 2023 |
Aumento a regime € 90 a par. 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1.582,53 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 128,57 |
| 230 | 1.455,93 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 118,29 |
| 210 | 1.329,33 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
| 205 | 1.297,68 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 105,43 |
| 202 | 1.278,69 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 103,89 |
| 193 | 1.221,72 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 99,26 |
| 190 | 1.202,73 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 97,71 |
| 188 | 1.190,07 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 96,69 |
| 183 | 1.158,41 | 31,37 | 31,37 | 31,37 | 94,11 |
| 180 | 1.139,42 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 92,57 |
| 178 | 1.126,76 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 91,54 |
| 175 | 1.107,77 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 170 | 1.076,12 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 87,43 |
| 165 | 1.044,47 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 84,86 |
| 160 | 1.012,82 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 82,29 |
| 158 | 1.000,16 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 81,26 |
| 155 | 981,17 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 79,71 |
| 154 | 974,84 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 79,20 |
| 153 | 968,51 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 78,69 |
| 151 | 955,85 | 25,89 | 25,89 | 25,89 | 77,66 |
| 145 | 917,87 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 74,57 |
| 143 | 905,21 | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 73,54 |
| 140 | 886,22 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 |
| 139 | 879,89 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 71,49 |
| 138 | 873,56 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 70,97 |
| 135 | 854,57 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 69,43 |
| 130 | 822,92 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 66,86 |
| 129 | 816,59 | 22,11 | 22,11 | 22,11 | 66,34 |
| 123 | 778,61 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 63,26 |
| 121 | 765,95 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 62,23 |
| 116 | 734,30 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 59,66 |
| 110 | 696,31 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 56,57 |
| 100 | 633,01 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 51,43 |
| Param. |
Retribuzione Tabellare 01/09/2023 |
Contingenza |
TDR |
Mensa |
TOTALE RETRIBUZIONE A REGIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1.711,10 | 554,80 | 73,78 | 16,53 | 2.356,21 |
| 230 | 1.574,22 | 550,41 | 67,88 | 16,53 | 2.209,04 |
| 210 | 1.437,33 | 546,39 | 61,97 | 16,53 | 2.062,22 |
| 205 | 1.403,11 | 546,39 | 60,50 | 16,53 | 2.026,53 |
| 202 | 1.382,58 | 546,39 | 59,61 | 16,53 | 2.005,11 |
| 193 | 1.320,98 | 542,39 | 56,96 | 16,53 | 1.936,86 |
| 190 | 1.300,44 | 542,39 | 56,07 | 16,53 | 1.915,43 |
| 188 | 1.286,76 | 540,51 | 55,48 | 16,53 | 1.899,28 |
| 183 | 1.252,52 | 540,51 | 54,01 | 16,53 | 1.863,57 |
| 180 | 1.231,99 | 539,62 | 53,12 | 16,53 | 1.841,26 |
| 178 | 1.218,30 | 539,62 | 52,53 | 16,53 | 1.826,98 |
| 175 | 1.197,77 | 539,62 | 51,65 | 16,53 | 1.805,57 |
| 170 | 1.163,55 | 539,62 | 50,17 | 16,53 | 1.769,87 |
| 165 | 1.129,33 | 539,60 | 48,69 | 16,53 | 1.734,15 |
| 160 | 1.095,11 | 539,60 | 47,22 | 16,53 | 1.698,46 |
| 158 | 1.081,42 | 536,60 | 46,63 | 16,53 | 1.681,18 |
| 155 | 1.060,88 | 533,58 | 45,74 | 16,53 | 1.656,73 |
| 154 | 1.054,04 | 533,58 | 45,45 | 16,53 | 1.649,60 |
| 153 | 1.047,20 | 533,58 | 45,15 | 16,53 | 1.642,46 |
| 151 | 1.033,51 | 533,58 | 44,56 | 16,53 | 1.628,18 |
| 145 | 992,44 | 533,58 | 42,79 | 16,53 | 1.585,34 |
| 143 | 978,75 | 533,58 | 42,20 | 16,53 | 1.571,06 |
| 140 | 958,22 | 533,58 | 41,32 | 16,53 | 1.549,65 |
| 139 | 951,38 | 533,58 | 41,02 | 16,53 | 1.542,51 |
| 138 | 944,53 | 533,58 | 40,73 | 16,53 | 1.535,37 |
| 135 | 924,00 | 530,19 | 39,84 | 16,53 | 1.510,56 |
| 130 | 889,78 | 530,19 | 38,37 | 16,53 | 1.474,87 |
| 129 | 882,93 | 530,19 | 38,07 | 16,53 | 1.467,72 |
| 123 | 841,87 | 530,19 | 36,30 | 16,53 | 1.424,89 |
| 121 | 828,18 | 527,56 | 35,71 | 16,53 | 1.407,98 |
| 116 | 793,96 | 527,56 | 34,23 | 16,53 | 1.372,28 |
| 110 | 752,88 | 527,56 | 32,46 | 16,53 | 1.329,43 |
| 100 | 684,44 | 524,20 | 29,51 | 16,53 | 1.254,68 |
Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
| Param. |
I TRANCHE € 250 a par. 175 da lug 2022 | II TRANCHE € 250 a par. 175 da nov 2022 |
Totale |
|---|---|---|---|
| 250 | 357,14 | 357,14 | 714,29 |
| 230 | 328,57 | 328,57 | 657,14 |
| 210 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 205 | 292,86 | 292,86 | 585,71 |
| 202 | 288,57 | 288,57 | 577,14 |
| 193 | 275,71 | 275,71 | 551,43 |
| 190 | 271,43 | 271,43 | 542,86 |
| 188 | 268,57 | 268,57 | 537,14 |
| 183 | 261,43 | 261,43 | 522,86 |
| 180 | 257,14 | 257,14 | 514,29 |
| 178 | 254,29 | 254,29 | 508,57 |
| 175 | 175,00 | 175,00 | 350,00 |
| 170 | 242,86 | 242,86 | 485,71 |
| 165 | 235,71 | 235,71 | 471,43 |
| 160 | 228,57 | 228,57 | 457,14 |
| 158 | 225,71 | 225,71 | 451,43 |
| 155 | 221,43 | 221,43 | 442,86 |
| 154 | 220,00 | 220,00 | 440,00 |
| 153 | 218,57 | 218,57 | 437,14 |
| 151 | 215,71 | 215,71 | 431,43 |
| 145 | 207,14 | 207,14 | 414,29 |
| 143 | 204,29 | 204,29 | 408,57 |
| 140 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 139 | 198,57 | 198,57 | 397,14 |
| 138 | 197,14 | 197,14 | 394,29 |
| 135 | 192,86 | 192,86 | 385,71 |
| 130 | 185,71 | 185,71 | 371,43 |
| 129 | 184,29 | 184,29 | 368,57 |
| 123 | 175,71 | 175,71 | 351,43 |
| 121 | 172,86 | 172,86 | 345,71 |
| 116 | 165,71 | 165,71 | 331,43 |
| 110 | 157,14 | 157,14 | 314,29 |
| 100 | 142,86 | 142,86 | 285,71 |
Condotte lesive della dignità della stagista: confermata la sospensione del funzionario
La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992). La vicenda La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall’INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente. La pronuncia della Cassazione La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell’immagine dell’ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L’applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.
Apprendistato di I livello e sgravio contributivo: chiarimenti
Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70). Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Edilizia Territoriale Milano: Accordo di rinnovo del CIPL
Firmato il 24/5/2022, tra le Parti Datoriali del settore dell’Edilizia territoriale di Milano, dell’Industria, delle Cooperative e dell’Artigianato e le OO.SS. FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Territoriali, l’accordo per il rinnovo del Cipl per la provincia di Milano, con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2023 PARTE OPERAI Indennità trasporti Mensa PARTE IMPEGATI Indennità trasporti A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 90,56 mensili. In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all’impiegato sarà dovuta l’eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell’indennità trasporti ragguagliala a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8). Mensa
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 4,82 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023.
Ove non si renda possibile l’attuazione del servizio mensa come indicato nell’accordo in esame, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’Indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2023, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 160,78 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.
EVR nell’Edilizia Industria Cuneo
Lo scorso 23 maggio 2022, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Edile Industria e dal Contratto Integrativo Provinciale, ANCE Cuneo e FENEAL -UIL, FILCA -CISL e FILLEA – CGIL, si è proceduto alla verifica annuale, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR (elemento variabile della retribuzione). Dalla suddetta verifica risulta che tre parametri, cioè il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il monte salari e le ore di lavoro denunciati in Cassa Edile, risultano positivi, mentre il parametro delle ore di CIGO/CIGS fornito dai dati INPS, rapportati al settore edile della Provincia di Cuneo, risulta negativo.
Considerando che 3 dei 4 indicatori presi a riferimento risultano positivi, l’ammontare dell’E.V.R. riconosciuto a livello provinciale sarà pari al 75% del 4%, ovvero al 3% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Ogni impresa iscritta in Cassa Edile dovrà effettuare autonomamente il calcolo, confrontando il triennio 2021-2020-2019 rapportato al triennio precedente 2020-2019-2018, dei seguenti due parametri aziendali:
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
– volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Per le imprese che occupano solo personale impiegatizio il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate registrate sul Libro Unico del Lavoro.
Qualora i suddetti due parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’impresa provvederà ad erogare l’importo dell’E.V.R. facendo riferimento alla prima tabella dell’allegato Verbale di Accordo Collettivo Provinciale del 23 maggio 2022, a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2022. Tali importi mensili dovranno essere riconosciuti ai lavoratori a decorrere dal 1° giugno 2022 unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2022, che verranno corrisposti in due tranches, di pari importo (la prima con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022, erogata nel mese di luglio 2022 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di agosto 2022, erogata nel mese di settembre 2022).
Se entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.
CCNL Orafo Argentiero: dal 1° giugno viene eliminata la I Categoria Professionale
Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall’1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall’1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.