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Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

10 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

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CCNL Scuola: incontro con il Ministero

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incremento dei minimi sulla base della legge di bilancio, maggiore formazione, nuovi ordinamenti ATA e nuove forme di welfare 

Lo scorso 4 luglio si è svolto l’incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali per un confronto sull’emanazione dell’Atto di indirizzo propedeutico al CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024.
Di seguito i punti salienti:
– destinare le risorse della legge di bilancio all’incremento tabellare;
– definire la figura del docente a favore di funzioni di collegamento per il supporto alle attività didattiche;
– stabilire i nuovi ordinamenti ATA;
– individuare forme di welfare contrattuale.
Secondo i sindacati, per quanto riguarda la questione salariale, i sindacati chiedono un aumento in quanto il potere d’acquisto degli stipendi del personale scolastico non è proporzionato all’inflazione ed ai salari dei colleghi stranieri. Per quanto riguarda il personale ATA è necessario un aumento dei salari, una rivisitazione dell’indennità dei DSGA; la riduzione a 35 ore settimanali.
Infine, per quanto riguarda le relazioni sindacali, i sindacati chiedono di discutere sul blocco della mobilità e su un rafforzamento della funzione di RSU. 

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Lotta al caporalato, l’avviso per la partecipazione del Terzo Settore

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicate le modalità di adesione al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 luglio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità di partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

La partecipazione di questi organismi, infatti, è prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto di Organizzazione e funzionamento adottato il 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno e dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 61 di aggiornamento della composizione del medesimo Tavolo.

In particolare, gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n.394/1999, impegnati in attività dedicate al contrasto al caporalato e a forme di sfruttamento lavorativo, che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo, possono inviare una richiesta all’indirizzo mail della segreteria del Tavolo indicato nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.

La richiesta può essere presentata dall’8 luglio 2024, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo caporalato” e con l’indicazione del codice fiscale dell’ente, entro e non oltre il 19 luglio 2024. I soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato la domanda secondo quanto indicato nell’avviso in questione saranno invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo caporalato con un preavviso di almeno 10 giorni.

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CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: con luglio previsti nuovi minimi in busta paga

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono previsti aumenti a partire da luglio

Con la sottoscrizione del CCNL del 7 luglio 2022, la Federazione Assofarm, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat-Cisl, affiliata alla Fist-Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uitucs-Uil) e Ugl Farmacie hanno definito nuovi minimi retributivi a decorrere da luglio 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, ad eccezione dei dirigenti. Il contratto riguarda le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici. Nella tabella riportata di seguito i nuovi importi relativi ai minimi.

LivelloMinimo
1 Quadro2.456,91
1 Super2.372,46
1 C2.266,38
12.109,97
1 oltre 12 anni2.109,97
1 oltre 2 anni2.109,97
21.872,16
31.777,29
41.652,61
51.522,17
61.421,48

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CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 

LivelloUna Tantum
1/7/2024
115,00
225,00
340,00
450,00
575,00
680,00
790,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.

LivelloMinimi
Quadri1.865,00 
11.645,00 
21.440,00 
31.340,00 
41.280,00
51.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.

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CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

LivelloMinimi dal 1° giugno 2024
Quadri2.801,00
1° livello2.735,50
2° livello Super2.450,10
2° livello2.284,00
3° livello2.130,80
4° livello1.989,50 
5° livello1.948,50
6° livello1.907,10
7° livello1.719,90

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Convertito in legge il Decreto Coesione

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

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CCNL Acquacoltura Cooperative: stabiliti gli aumenti

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito un aumento dell’8%: il 6% con efficacia retroattiva dal 1°gennaio 2024 e il 2% dal 1° gennaio 2025

Il 28 giugno è stato siglato tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilpesca il verbale di accordo per il riconoscimento di un incremento retributivo applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell’8%, tenuto conto dell’inflazione reale nel biennio di riferimento 2022-2023 come stabilito dai precedenti accordi, nella seguente modalità:
– 6%, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
– un ulteriore 2% dal 1° gennaio 2025 alla scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2025.

LivelliAumento dal 1° gennaio 2024Minimi dal 1°gennaio 2024
786,31 euro1524,89 euro
694,08 euro1662,16 euro
598,40 euro1738,37 euro
4103,58 euro1829,87 euro
3111,35 euro1967,11 euro
2120,84 euro2134,85 euro
1131,20 euro2317,84 euro
Quadro139,83 euro2470,32 euro
LivelliAumento dal 1° gennaio 2025Minimi dal 1°gennaio 2024
728,77 euro1553,67 euro
631,36 euro1693,52 euro
532,80 euro1771,17 euro
434,53 euro1864,40 euro
337,12 euro2004,22 euro
240,28 euro2175,13 euro
143,73 euro2361,57 euro
Quadro46,61 euro2516,93 euro

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CCNL Alberghi Confcommercio: sottoscritta l’ipotesi di accordo

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L’intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l’inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
– le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza “Garante della Parità” che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore;
– prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
– stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l’iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 

 

 

 

L’accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

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Giornalisti: i contributi minimi del 2024

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 31 luglio 2024 i giornalisti che abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma devono versare i contributi minimi per l’anno 2024 (INPGI, circolare 26 giugno 2024, n. 4). 

L’INPGI ricorda il termine di scadenza, gli importi e le modalità per il pagamento dei contributi minimi dei giornalisti relativi all’anno 2024.

È fissato al 31 luglio 2024 il termine entro il quale vanno versati i contributi minimi dovuti dai giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

 

Il pagamento deve avvenire con la compilazione del Modello F24/Accise o mediante bonifico bancario.

 

Non sono, invece, tenuti al versamento del contributo minimo, i giornalisti che nel 2024 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il Modulo: dichiarazione di attività.

 

Anche in assenza di svolgimento dell’attività professionale è possibile versare i contributi su base volontaria: infatti, i giornalisti che, alla data del 31 luglio 2024, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgerne alcuna, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2024 possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

 

Contributo ridotto del 50% per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, valutata alla data del 31 luglio 2024. Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019.

 

L’INPGI rammenta che, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta), gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, nonché le varie indennità e prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio: APE social, Iso-pensione, ecc.), non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

 

Gli importi dovuti per l’anno 2024 sono i seguenti:

 

Tipo contributoContributo minimo ordinarioContributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionaleContributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento2.488,841.244,422.488,84
Contributo Soggettivo (12%)298,66149,33149,33
Contributo Integrativo (4%)99,5549,7899,55
Contributo di maternità18,4318,4318,43
Totale contributo minimo 2024416,64217,54267,31

 

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