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CCNL Autostrade: stabilito il premio di risultato per il 2024

13 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il valore del premio è pari a 2.200 euro lordi per il livello C 

Il 23 aprile scorso si sono incontrati la Direzione di Autostrade per l’Italia e le OO.SS. e Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,, Sla Cisal e Ugl per definire il Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2024.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 46 del CCNL, le Parti hanno stabilito di confermare l’attuale impianto del Premio di Produttività anche per l’anno 2024.
Ai fini della determinazione del Premio, hanno individuato i seguenti quattro parametri: redditività, asset integrity e digitalizzazione, sicurezza e qualità, sostenibilità.
Viene stabilito il premio pari ad 2.200 euro lordi per un livello “C”, se raggiunti tutti gli obiettivi dei singoli indicatori.
Il Premio viene erogato in un’unica soluzione nel mese di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda e corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1º marzo 2025, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto a tempo parziale viene riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è corrisposto un premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. 
Per il pagamento del Premio trovano applicazione i seguenti criteri:
– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2024, non è corrisposta una quota giornaliera del premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relativa all’anno 2024, è riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’11’80% di quella giornaliera.
Gli importi  non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

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CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

10 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi 

 Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Federazione Energia Moda Chimica e Affini (F.E.M.C.A.), F.I.L.C.T.E.M. e U.I.L.T.E.C., con la busta paga di maggio vengono erogati gli aumenti retributivi per:
– gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime;
– gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini secondo.
Gli importi relativi ai nuovi minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

LivelloMinimoEdrTotale
72.388,3010,332.398,63
7 Quadro2.388,3010,332.398,63
62.186,3410,332.196,67
52.076,8210,332.087,15
4 Super1.974,5710,331.984,90
41.912,5310,331.922,86
3 Super1.866,7010,331.877,03
31.820,8510,331.831,18
21.720,8810,331.731,21
11.464,1810,331.474,51

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Certificazione Unica 2024: i canali per ottenerla

10 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ricorda gli adempimenti annuali a cui è tenuto in qualità di sostituto d’imposta e illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 63).

L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024, dopo aver descritto le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti, ad esempio, l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

 

  •  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

  •  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

 

In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

 

È possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

 

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

 

È possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, sono attivati anche canali per la spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero, in favore dell’utenza fragile e per il rilascio al soggetto non titolare.

 

L’INPS rammenta anche che, dal 15 marzo 2024, è consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, rettifica che può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente. 

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CCNL Progettazione Restauro: sottoscritto il rinnovo

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità, previsti nuovi incrementi retributivi 

Il 3 aprile 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI e Fesica-Confsal e Confsal hanno siglato il rinnovo del CCNL Progettazione Restauro che interessa i dipendenti operanti nel:
– settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali; 
– settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di 
arredi ed affini.
Con l’accordo, sono state modificate le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto, prevedendosi:
– il 15% per il lavoro notturno (prestato tra le 22.00 e le 6.00);
– il 20% per il lavoro straordinario diurno feriale;
– il 30% sia per il lavoro straordinario festivo che straordinario notturno;
– il 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Inoltre, sono stati introdotti i nuovi minimi retributivi:

LivelliMinimi al 01/04/2024Minimi al 01/04/2025Minimi al 01/04/2026
Primo livello – Quadri*1.902,201.930,751.960,00
Secondo livello** 1.826,001.853,401.881,20
Terzo livello1.660,551.685,451.710,75
Quarto livello1.578,351.602,501.626,10
Quinto livello1.511,851.534,501.557,50
Sesto livello1.427,101.448,501.470,25
Settimo livello1.360,101.380,501.401,20

Si tenga conto che, a questi importi, si deve aggiungere una indennità di funzione pare a 60,00 euro, per i Quadri ed il Primo livello, e di 40,00 euro per il Secondo livello.

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Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24

Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV. 
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente. 
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”. Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati. 
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. 
Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24. Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV. 

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CCNL Bancari – Credito Cooperativo: proseguono le trattative

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli argomenti principali del rinnovo: minimi in linea con gli altri contratti del credito, riduzione dell’orario settimanale, bilateralità e maggiore stabilità dell’occupazione 

Il 7 maggio sono proseguiti gli incontri sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del settore First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca. 
Le Parti hanno, pertanto, definito gli argomenti principali del rinnovo:
– parte economica: i minimi dovrebbero essere in linea con le tabelle retributive del CCNL Bancari recentemente rinnovato; necessità di quantificare la voce arretrati definendo un’ulteriore destinazione di risorse a Cassa Mutua e al Fondo Pensione;
– riduzione dell’orario settimanale di lavoro;
– maggiore importanza alla partecipazione alla vita aziendale ed alla bilateralità per rafforzare i principi di inclusione e universalità;
– incentivazione alla stabilità dell’occupazione.
Le prossime date sono: 24 e 30 maggio e 6,25,28 giugno ed eventualmente il 4 e 5 luglio.
I sindacati si ritengono soddisfatti nell’aver definito il percorso che permetterà un reale confronto, costruttivo e trasparente nell’interesse comune.

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Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

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Datori di lavoro e lavoratori domestici: estratto contributivo on line

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio on line che permette la consultazione dell’estratto contributivo ai lavoratori e ai datori di lavoro domestici (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1773).

Nell’ambito del lavoro domestico, i datori di lavoro e i lavoratori possono ora effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata visualizzando l’estratto contributivo attraverso un nuovo servizio on line che offre informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni.

 

L’INPS rende noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale il nuovo “Estratto Conto”, raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID, ed eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

Il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”: infatti, il sistema è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato attraverso la lettura degli archivi dell’Istituito, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente.

 

Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati.

 

È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF. 

 

Se l’accesso è effettuato dal un lavoratore, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, egli potrà, ad esempio, verificare le settimane coperte da contribuzione.

 

La visualizzare dei dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché il controllo della propria posizione previdenziale saranno invece possibili attraverso la lente d’ingrandimento.

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CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate

Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.

LivelloTotale1 rata 40%2 rata 30%3 rata 30%
7833,03333,21249,91249,91
6728,91291,56218,67218,67
5607,33242,93182,20182,20
4562,58225,03168,78168,78
3526,14210,46157,84157,84
2465,09186,03139,53139,53
1406,30162,52121,89121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto

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CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

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